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Ordinanza — n. 21841/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes bankruptcy ruling for lack of specific reasoning on credit assignment validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21841/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court quashed a bankruptcy court's decision rejecting a creditor's claim for assignment of credit. The lower court dismissed the claim without adequately addressing the evidence provided by the assignee regarding the specific criteria for identifying the assigned debt. The Court ruled that the lower court's reasoning was merely an assertion rather than a concrete evaluation of the submitted documents, violating constitutional requirements for judicial motivation.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 6, Cost.; Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.: A bankruptcy decision affecting subjective rights is null if the court's reasoning fails to concretely evaluate the evidence presented by the parties, reducing the ruling to a mere assertion without identifying specific grounds for rejection.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings assignment of credit lack of motivation judicial reasoning constitutional violation cassation review creditor's rights

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 6, Cost.
o meglio, nel caso di specie, trattandosi di un decretoche incide su un diritto soggettivo, dell’art. 111, comma 6, Cost.4.1.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
4, c.p.c., in relazione a quanto previstodall’art. 132 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il terzo motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n.
Art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
3, c.p.c., «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, 1 e 4 legge n.
Art. 380-bis c.p.c.
hapresentato ricorso per cassazione articolato in sei motivi.Il Fallimento si è difeso con controricorso.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, la ricorrente ha depositato istanza per ladecisione del ricorso.
art. 380-bis c.p
hapresentato ricorso per cassazione articolato in sei motivi.Il Fallimento si è difeso con controricorso.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 132 c.p
4, c.p.c., in relazione a quanto previstodall’art. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.u. n. 8053/2014
I tre motivi sono fondati, perché, nel loro complesso,danno conto di un decreto la cui motivazione non rispetta quel«minimo costituzionale» (Cass. S.u. n. 8053/2014) al di sottodel quale la decisione di merito è nulla e censurabile con ilricorso per cassazione per violazione dell’art.
Cass. n. 10200/2021

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Testo completo

vv. Giuseppe F.M. La Scala e LucianaCipolla- ricorrente -control’avv. Andrea Massignani- controricorrente -avverso il decreto cron. n. 6586/2021 del Tribunale di Vicenza,depositato il 30.7.2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26.5.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.Ambra SPV S.r.l., quale cessionaria del credito in originevantato da Banca Popolare di Vicenza S.p.A., presentò domandaNumero registro generale 25165/2021Numero sezionale 2272/2026Numero di raccolta generale 21841/2026Data pubblicazione 26/06/2026di ammissione al passivo del fallimento Istituti ScolasticiCardinale Cesare Baronio S.r.l. per l’importo complessivo di €19.357.789,41, parte in chirografo e parte con rango ipotecario.Il giudice delegato respinse la domanda, sia per la ritenutaassenza di prova della cessione del credito, sia con argomentivolti a negare l’esistenza del credito asseritamente ceduto.Ambra SPV S.r.l. propose opposizione allo stato passivo,che venne respinta dal Tribunale di Vicenza, in composizionecollegiale, sul solo rilievo della mancanza di prova della cessionedel credito, con dichiarazione di assorbimento di ogni ulteriorequestione.Contro il decreto del tribunale Ambra SPV S.r.l. hapresentato ricorso per cassazione articolato in sei motivi.Il Fallimento si è difeso con controricorso.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, la ricorrente ha depositato istanza per ladecisione del ricorso.

È stata conseguentemente fissatal’odierna camera di consiglio per la trattazione del ricorso aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., prima della quale entrambe leparti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, 1 e 4 legge n. 130 del 1999e 1260, 1264 e 1265 c.c.».Poiché il tribunale ha rilevato la mancanza in atti dellaprova della pubblicità della cessione dei crediti in blocco previstanell’art. 58 T.U.B. (Testo unico delle norme in materia bancariae creditizia, d.lgs. n. 385 del 1993), la ricorrente rileva che taleNumero registro generale 25165/2021Numero sezionale 2272/2026Numero di raccolta generale 21841/2026Data pubblicazione 26/06/2026pubblicità non è richiesta per la validità della cessione deicrediti, ma soltanto per la sua opponibilità al debitore ceduto,nel caso in cui questo eccepisca di avere già pagato il debito alcreditore cedente.

Ciò che non è avvenuto nel caso di specie.Nella proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., si è già dato atto della correttezza giuridica delrilievo di parte ricorrente, essendosi però prospettata lairrilevanza del motivo, perché «aggredisce un profilo nondecisivo».A ben vedere, tuttavia, è necessario valutare la rilevanzadel motivo, in sé fondato, all’esito di un suo esame congiuntocon quello dei due motivi successivi.2. Il secondo motivo censura il decreto, «ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione a quanto previstodall’art. 132 c.p.c. per nullità della motivazione».La ricorrente si duole dell’omessa menzione, nel decretoimpugnato, di due documenti prodotti in causa e ritenuti decisiviper il giudizio sulla prova dell’avvenuta cessione del creditovantato dalla banca nei confronti della società fallita: ladichiarazione in tal senso trasmessa alla curatrice fallimentaredalla Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coattaamministrativa; la copia del contratto di cessione contenentel’indicazione dei debitori ceduti, identificati attraverso ununivoco codice alfanumerico.

In tale omissione la ricorrenteravvisa una sostanziale assenza di motivazione della decisioneassunta, con conseguente nullità del decreto impugnato.3. Il terzo motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1260e 2697 c.c. e 115 c.p.c.».Numero registro generale 25165/2021Numero sezionale 2272/2026Numero di raccolta generale 21841/2026Data pubblicazione 26/06/2026Il motivo completa quello precedente, tornando sullamancata valutazione della conferma della cessione del creditoda parte della Banca Popolare di Vicenza S.p.A., al fine disottolineare che la cessione del credito è contratto consensuale,la cui esistenza ben può essere provata mediante documenti diformazione successiva alla sua stipulazione.4.

I tre motivi sono fondati, perché, nel loro complesso,danno conto di un decreto la cui motivazione non rispetta quel«minimo costituzionale» (Cass. S.u. n. 8053/2014) al di sottodel quale la decisione di merito è nulla e censurabile con ilricorso per cassazione per violazione dell’art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. o meglio, nel caso di specie, trattandosi di un decretoche incide su un diritto soggettivo, dell’art. 111, comma 6, Cost.4.1. A parte il già ricordato, errato e irrilevante,riferimento all’assenza di prova in atti della pubblicità previstadall’art. 58 T.U.B. (in realtà della sola iscrizione al registro delleimprese, perché dell’effettuata pubblicità sulla Gazzetta Ufficialesi dà atto nello stesso decreto), la motivazione del rigetto delladomanda è contenuta in un unico paragrafo del seguentetenore:«ritenuto che l’opponente non ha dato dimostrazione, conriferimento al credito vantato, della sussistenza dei criteriidentificativi e della insussistenza dei criteri di esclusione, checonsentano di individuare senza incertezza se il credito de quosia stato effettivamente oggetto della cessione, come prescrittodall’avviso di cessione pubblicato in G.U. (si vedano i punti da i)a v) e da a) ad e)), nonostante la specifica contestazioneformulata dalla curatela nel progetto di stato passivo».Numero registro generale 25165/2021Numero sezionale 2272/2026Numero di raccolta generale 21841/2026Data pubblicazione 26/06/20264.2.

La motivazione si riduce ad una mera asserzione,perché è del tutto generica, sia nell’indicazione dei «criteriidentificativi» di cui mancherebbe la dimostrazione, sia nelrinvio indistinto a molteplici e non meglio precisate prescrizionirisultanti dall’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, senzaalcuna precisazione su quali di esse, e come, non sarebberostate soddisfatte.4.3. Tale assenza di un’effettiva motivazione risulta tantopiù vistosa se rapportata alla omessa menzione dei documentiche la ricorrente evidenzia di avere prodotto con le osservazionial progetto di stato passivo (dichiarazione di conferma dellacessione inviata alla curatrice dalla banca in l.c.a.) e con ilricorso in opposizione (copia del contratto di cessione).Deve infatti essere ribadito che la dichiarazione delcedente al debitore ceduto è «un elemento documentalerilevante, potenzialmente decisivo», salvo l’apprezzamento inconcreto che spetta al giudice del merito nel contesto dell’interomateriale istruttorio disponibile (Cass. n. 10200/2021).5.

Si impone, pertanto l’accoglimento dei primi tre motividi ricorso, con il che restano assorbiti i rimanenti motivi,dovendosi procedere alla cassazione del decreto con rinvio almedesimo Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, ancheper provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte:accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti i rimanenti,cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Vicenza, indiversa composizione, anche per decidere sulle spese delgiudizio di legittimità.Numero registro generale 25165/2021Numero sezionale 2272/2026Numero di raccolta generale 21841/2026Data pubblicazione 26/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del26.5.2026.Il Presidente