Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to respond within the mandatory 40-day period following the proposal for case settlement. The appellant, representing a liquidator in Molfetta, contested a decision by AMCO Asset Management Company but did not submit a timely reply to the settlement offer. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, dismissing the proceedings and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within the statutory period constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
con sede inMolfetta (BA), alla Piazza Garibaldi n. 10, in persona del suoliquidatore e legale rappresentante pro tempore Maria NicolettaAzzollini, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alricorso, dall’Avvocato Antonio Azzollini (ZZLNTN53E30F284S),presso il cui studio elettivamente domicilia in Molfetta (BA), alla viaVittorio Emanuele n. 28.-ricorrente-controAMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., con sede in Milano,alla via San Giovanni sul Muro, 9, - che agisce per il tramite e perconto del patrimonio destinato costituito con delibera del Consigliod’Amministrazione di AMCO del 23.07.2020, come modificata eintegrata con delibera del Consiglio di amministrazione di AMCO indata 20.11.2020, - in persona del procuratore speciale dott.Antonio De Donno, rappresentata e difesa, giusta procura specialeallegata al controricorso, dall’Avvocato Francesco Logrieco(LGRFNC58P08F284L), con cui elettivamente domicilia in Roma,alla Piazza Mancini n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Gian FrancoNumero registro generale 26285/2025Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 21840/2026d’Onofrio.Data pubblicazione 26/06/2026-controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI BARI, n.1397/2025, depositata il giorno 08/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 26 giugno 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese