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Decreto — n. 21838/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 21838/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the respondent failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, an heir of Rosa Lanni, had filed a counter-claim against Poste Italiane S.P.A. regarding a legal dispute, but remained silent on the proposed settlement. The court ruled that this silence constituted a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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extinction of proceedings renunciation of appeal statutory time limit failure to request decision costs allocation obbligo di restituzione compensazione dei crediti spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

la qualitàdi erede di Rosa Lanni, rappresentato e difeso da sé medesimo, exart. 86 cod. proc. civ., con studio in Benevento, al viale Mellusi n.93/B.-ricorrente-controPOSTE ITALIANE S.P.A., con sede in Roma, al Viale Europa n. 190,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso,dagli Avvocati Marco Mele (MLEMRC61B01F839U) e Michela Poto(PTOMHL74H54H703A), con cui elettivamente domicilia presso ilprimo, della Funzione Affari Legali di Poste Italiane s.p.a.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, n.2727/2025, depositata il 29/05/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 462/2026Numero sezionale 443/2026Numero di raccolta generale 21838/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 26/06/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.,deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate comein dispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 26 giugno 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese