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Ordinanza — n. 21821/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on debt assignment, ruling separate judgments lack necessary connection to prevent parallel proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21821/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeal against the Rome Court of Appeal's rejection of the Ministry of Defense's debt assignment claims. GEDIMED SRL argued that specific invoices were excluded from the assignment to Banca IFIS SPA due to their nature as separate contracts or partial payments, while the Ministry contended the entire credit was assigned. The court held that the lower court correctly excluded the pending separate litigation as unrelated, rendering the assignment valid and the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 29 c.p.c.; Art. 1566 c.c.: When separate judgments concern distinct contractual objects without legal interdependence, the absence of litispendencia does not invalidate the assignment of the debt.

Parole chiave

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debt assignment validity litispendencia exclusion contractual autonomy partial payment defense assignment scope separate judgments creditor rights pagamento del subappaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 29 c.p.c.
Art. 1566 c.c.
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
4315/2020, della sussistenza delle condizioni processualidi cui all'art. 13 c.
art. 39 c.p
4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 39 c.p.c.Si deduce error in procedendo costituito dall'omessa declaratoriadi litispendenza rispetto alla domanda proposta in via riconvenzionaleda BANCA IFIS SPA ed avente ad oggetto il pagamento della fatturan.
art. 112 c.p
4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c.Si censura ulteriormente la decisione della Corte d'appello di Ro-ma, in quanto la stessa avrebbe omesso di pronunciarsi in relazioneal motivo appello incidentale con il quale era stata dedotta eccezionedi adempimento dallo stesso MINISTERO DELLA DIFESA, il qualeSez.
art. 366 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 12131 del 8/05/2023
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014
Cass. Sez. Un. n. 4315/2020
Cass. Sez. Un. n. 9938/2014
Cass. n. 1778/2016
9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.n.
Cass. n. 28250/2017
Sez. Un., n. 4315/2020
Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processualidi cui all'art.
Sez. Un. n. 9938/2014
Sez. Un. n. 9938/2014; Cass.
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Testo completo

ello Stato– ricorrente –controBANCA IFIS SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato AlessandroGaliena unitamente all'avvocato Leopoldo Conti– controricorrente –nonché controGEDIMED SRL– intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5766/2021 de-positata il 30/08/2021.Numero registro generale 27802/2021Numero sezionale 1631/2026Numero di raccolta generale 21821/2026Data pubblicazione 26/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9/04/2026 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi.RITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza n. 5766/2021, pubblicata in data 30 agosto2021, la Corte d'appello di Roma, nella regolare costituzione dell'ap-pellata BANCA IFIS SPA, ha respinto sia il gravame principale sia ilgravame incidentale – proposti, rispettivamente, da GEDIMED SRL edal MINISTERO DELLA DIFESA – avverso la sentenza del Tribunale diRoma n. 19222/2019.2. GEDIMED SRL aveva ottenuto l'emissione nei confronti del MI-NISTERO DELLA DIFESA del decreto ingiuntivo n. 18329/2015 per ilpagamento della somma di € 72.223,22, in relazione a due fatture –la n. 15/2013 e la n. 13/2013 – riferite a forniture effettuate in ese-cuzione di due atti aggiuntivi stipulati con il MINISTERO DELLA DIFE-SA nell'ambito di un contratto di appalto.Il MINISTERO DELLA DIFESA aveva proposto opposizione dedu-cendo, quanto alla fattura n. 15/2013, che il credito da essa portatoera stato già in precedenza ceduto da GEDIMED SRL a BANCA IFISSPA, e, quanto alla fattura n. 13/2013, che la stessa era stata pagatain parte alla stessa impresa ed in parte ai creditori di quest'ultima,nell'ambito di un pignoramento presso terzi eseguito appunto in dan-no della GEDIMED SRL.Nel costituirsi, GEDIMED SRL aveva contestato che il credito di cuialla fattura n. 15/2013 fosse stato ceduto a BANCA IFIS SPA, argo-mentando che la cessione conclusa con quest'ultima riguardava i cre-diti del contratto di appalto, mentre la fattura era riferita ad un attoaggiuntivo che doveva ritenersi costituire contratto autonomo, cometale escluso dal perimetro della cessione.Sez.

S1 - R.G. 27802/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 2 di 10Numero registro generale 27802/2021Numero sezionale 1631/2026Numero di raccolta generale 21821/2026Data pubblicazione 26/06/2026Alla luce delle difese della GEDIMED SRL, il MINISTERO DELLA DI-Quest'ultima, regolarmente costituitasi, aveva non solo argomen-tato che il credito di cui alla fattura n. 15/2013 era stato invece og-getto della cessione, ma anche dedotto che la cessione aveva interes-sato pure la fattura n. 13/2013, chiedendo, quindi, la condanna dellostesso MINISTERO DELLA DIFESA al pagamento dell'intera sommaportata dalla fattura medesima, deducendo l'inopponibilità dei paga-menti parziali che lo stesso MINISTERO DELLA DIFESA aveva operatoin relazione a detta fattura.Alle domande di BANCA IFIS SPA aveva replicato GEDIMED SRL,proponendo domanda riconvenzionale di accertamento della nullitàdel contratto di cessione di crediti e del connesso contratto di facto-ring, con conseguente condanna della stessa BANCA IFIS SPA alla ri-petizione delle somme ricevute in pagamento dal MINISTERO DELLADIFESA.Il Tribunale di Roma, all'esito del giudizio, aveva:

I) revocato ildecreto ingiuntivo n. 18329/15; II) dichiarato la litispendenza relati-vamente alla domanda riconvenzionale proposta da BANCA IFIS SPAnei confronti del MINISTERO DELLA DIFESA, quanto alla richiesta dipagamento della somma portata dalla fattura n. 15/2013, in quantooggetto di altro giudizio pendente avanti alla Corte d'appello di Roma;III) condannato il MINISTERO DELLA DIFESA al pagamento in favoredella BANCA IFIS SPA della somma di € 122.044,00, oltre interessi,corrispondente all'importo della fattura n. 13/2013, detratta la rego-larizzazione del DURC da parte del MINISTERO;

IV) dichiarato inam-missibili le domande riconvenzionali proposte da GEDIMED SRL neiconfronti della BANCA IFIS SPA.Sez. S1 - R.G. 27802/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 3 di 10Numero registro generale 27802/2021Numero sezionale 1631/2026Numero di raccolta generale 21821/2026Data pubblicazione 26/06/20263. Per quanto ancora rileva nella presente sede – non avendo GE-DIMED SRL proposto ricorso – la Corte d'appello di Roma ha esamina-to il motivo di appello incidentale del MINISTERO DELLA DIFESA, colquale si censurava la decisione di prime cure nella parte in cui lastessa aveva accolto la domanda riconvenzionale di BANCA IFIS SPA,condannando il medesimo MINISTERO al pagamento della sommaportata dalla fattura n. 13/2013 e si deduceva che tale somma erastata già integralmente corrisposta, come accertato in un distintogiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ancora pendente innanzialla Corte d'Appello di Roma.La Corte territoriale ha ritenuto il motivo di gravame infondato,osservando che il credito azionato da BANCA IFIS SPA in quel distintogiudizio aveva ad oggetto il credito portato da una fattura diversa –emessa sempre da GEDIMED SRL ed oggetto di cessione a BANCAIFIS SPA – riferita all'appalto originario tra GEDIMED SRL ed il MINI-STERO DELLA DIFESA ed estranea invece agli atti aggiuntivi all'origi-ne delle fatture oggetto del presente giudizio, e quindi ad un giudizioche aveva oggetto diverso rispetto a quello innanzi la Corte capitoli-4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Romaricorre il MINISTERO DELLA DIFESA.Resiste con controricorso BANCA IFIS SPA.È rimasta intimata GEDIMED SRL.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è affidato a due motivi.Sez. S1 - R.G. 27802/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 4 di 10Numero registro generale 27802/2021Numero sezionale 1631/2026Numero di raccolta generale 21821/2026Data pubblicazione 26/06/20261.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 39 c.p.c.Si deduce error in procedendo costituito dall'omessa declaratoriadi litispendenza rispetto alla domanda proposta in via riconvenzionaleda BANCA IFIS SPA ed avente ad oggetto il pagamento della fatturan. 13/2013.Il MINISTERO ricorrente argomenta che la Corte d'appello avrebbeerroneamente escluso la litispendenza, in quanto avrebbe omesso diconsiderare che nel separato giudizio erano state azionate non solo ladomanda proposta in via monitoria da BANCA IFIS SPA ma anche ladomanda riconvenzionale proposta dallo stesso odierno ricorrente conl'opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale era stato chiesto “chel'infondatezza della domanda proposta in via monitoria fosse valutataavendo riguardo alla rideterminazione del prezzo e della prestazioneoriginariamente stabiliti nel contratto Rep. 357 alla luce dei successiviMinistero della Difesa) in attuazione di una unica operazione negozia-le, i crediti - anche futuri - nascenti dalla quale sono stati ceduti aBanca Ifis S.p.A.”.Oggetto del separato giudizio, quindi, sarebbe – secondo il ricorso– il complessivo corrispettivo dovuto per il contratto di appalto e per idue atti aggiuntivi e pertanto anche il credito di cui alla fattura n.13/2013.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c.Si censura ulteriormente la decisione della Corte d'appello di Ro-ma, in quanto la stessa avrebbe omesso di pronunciarsi in relazioneal motivo appello incidentale con il quale era stata dedotta eccezionedi adempimento dallo stesso MINISTERO DELLA DIFESA, il qualeSez. S1 - R.G. 27802/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 5 di 10Numero registro generale 27802/2021Numero sezionale 1631/2026Numero di raccolta generale 21821/2026Data pubblicazione 26/06/2026avrebbe prodotto l'attestazione di avvenuto pagamento in favore diBANCA IFIS SPA dell'importo di € 497.437,96, “quale risultante dallasentenza resa Trib.

Roma n. 3425/17 nell'ambito del ridetto parallelogiudizio pendente in grado d'appello dinanzi alla Corte d'Appello diRoma e recante RGN 2073/17”.2. Il primo motivo è inammissibile.A tale risultato si deve pervenire sulla base di considerazioni di-verse da quelle dedotte nel controricorso – il quale denuncia una ina-deguata riproduzione dei contratti per cui è causa – in quanto la deli-bazione delle censure svolte dal motivo in ordine all'omessa declara-toria di litispendenza verrebbe a dipendere, in realtà, non da un va-glio dei profili di merito, bensì da uno scrutinio del contenuto delledomande formulate dalle parti nelle distinte sedi processuali.Ne consegue, tuttavia, che – proprio perché ai fini dell'esame delmotivo sarebbe risultata fondamentale una specifica individuazioneanche delle domande formulate nel separato giudizio – sarebbe statoonere del ricorrente procedere – nel rispetto della regola di specificitàdi cui all'art. 366 c.p.c.

– all'adeguata riproduzione di tali domande.Per contro, questa Corte deve constatare che il motivo di ricorsonon procede né alla riproduzione né alla localizzazione degli atti deldistinto giudizio rispetto al quale la Corte territoriale avrebbe dovutodichiarare la litispendenza, limitandosi il ricorso ad un vago riferimen-to de relato, del tutto inidoneo a consentire il corretto inquadramentodelle domande svolte nella distinta sede processuale.Né, a colmare tale carenza, può valere la riproduzione dell'atto diappello del MINISTERO DELLA DIFESA avverso la decisione di primecure assunta nel distinto giudizio: al di là della considerazione per cuiil rilievo fondamentale era assunto, semmai, dalle difese svolte nelprimo grado di tale giudizio, l'esame delle deduzioni del ricorso valeSez.

S1 - R.G. 27802/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 6 di 10Numero registro generale 27802/2021Numero sezionale 1631/2026Numero di raccolta generale 21821/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026unicamente ad evidenziare che le deduzioni dell'odierno ricorrente in-vestivano il tema dell'unitarietà dei contratti nn. 357, 396, 399 e ladeduzione di inadempimento dell'operazione complessiva, ma nondimostra in alcun modo che oggetto delle contestazioni fosse anchedella fattura n. 13/2013.Le carenze sin qui evidenziate valgono a precludere l'esercizio delpotere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, in quanto taleesame risulta necessariamente subordinato all'ammissibilità del moti-vo di ricorso (Cass.

Sez. Un. - Sentenza n. 20181 del 25/07/2019;Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 1/12/2020; Cass. Sez. Un.,Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071del 10/09/2012), da modularsi - in conformità alle indicazioni dellasentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), -secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizioneessenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in mododa contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudicedi legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e lacorretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzionenomofilattica della Corte (Cass.

Sez. L - Ordinanza n. 3612 del 4/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del 6/09/2021).3. Il secondo motivo di ricorso è, invece, infondato.Questa Corte ha reiteratamente chiarito che ad integrare gliestremi del vizio di omessa pronuncia non risulta sufficiente l'assenzadi un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totalepretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile allasoluzione del caso concreto, con la conseguenza che tale vizio non ri-corre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fattavalere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur inSez.

S1 - R.G. 27802/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 7 di 10Numero registro generale 27802/2021Numero sezionale 1631/2026Numero di raccolta generale 21821/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026assenza di una specifica argomentazione (Cass. Sez. 3 - Sentenza n.2151 del 29/01/2021; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15255 del 4/06/2019; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018).Occorre, infatti, considerare che è, invece, configurabile la deci-sione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi di-fensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabiled'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché nonespressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra que-stione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessarioantecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza, con laconseguenza che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di unaeccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non peromessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul pro-cedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motiva-zione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di me-rito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, inmodo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisioneinespressa e sulla sua decisività (Cass.

Sez. 3 - Ordinanza n. 12131del 8/05/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014).Tornando, ora, al caso in esame, è agevole constatare che la Cor-te d'appello si è venuta a misurare con un'alternativa: ritenere sussi-stente la litispendenza rispetto al diverso giudizio pendente tra le par-ti – nel qual caso risulta evidente che le deduzioni dell'odierno ricor-rente in ordine all'avvenuto adempimento dell'obbligazione avrebberodovuto essere affrontate in ogni caso in tale separato giudizio, unavolta dichiarata la litispendenza – oppure escludere il ricorrere di unasituazione di litispendenza per radicale estraneità tra gli oggetti deidue giudizi – nel qual caso risulta altrettanto evidente che l'accerta-Sez.

S1 - R.G. 27802/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 8 di 10Numero registro generale 27802/2021Numero sezionale 1631/2026Numero di raccolta generale 21821/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026mento eventualmente formatosi nel separato giudizio non avrebbepotuto rivestire alcuna valenza nella presente controversia.Una volta risolta tale alternativa nel senso di escludere la litispen-denza – e quindi un'interazione sostanziale tra i due giudizi ‒ la Corted'appello ha quindi implicitamente disatteso il motivo di gravame, eciò perché – come appena evidenziato ‒ l'esclusione della litispenden-za risultava logicamente incompatibile con la valorizzazione di profilioggetto di un separato giudizio ‒ peraltro non ancora oggetto di sta-tuizione definitiva – del quale veniva affermata la totale autonomia.4.

Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente con-danna del ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente del-le spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositi-5. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processualidi cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, perché la normanon può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come leAmministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenota-zione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazionenormativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento delcontributo (Cass.

Sez. Un. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.n. 28250/2017). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di cassazione, che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Sez. S1 - R.G. 27802/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 9 di 10Numero registro generale 27802/2021Numero sezionale 1631/2026Numero di raccolta generale 21821/2026Data pubblicazione 26/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 9 aprile 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

S1 - R.G. 27802/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 10 di 10