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Decreto — n. 21818/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal waiver of the case under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 21818/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal waiver of the proceedings. The appellant, representing the heirs of Minutilli, had previously withdrawn the lawsuit, which the court confirmed met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, no further judicial review was necessary, and the case was closed without any ruling on costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: A party's formal waiver of the appeal extinguishes the judicial proceeding, rendering any further examination of the merits or costs unnecessary.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code Cassation dismissal formal renunciation condono delle spese procedurali ripetibili prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

nzo Angela Maria,De Girolamo Grazia, Eredi Minutilli Sas Di Carlo De Girolamo C. InLiquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Monti-ricorrente-controAmco - Asset Management Company S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato DavideRomano-controricorrente-nonché controAmco - Asset Management Company S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.711/2024 depositata il20/05/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 16646/2024Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 21818/2026Data pubblicazione 26/06/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’istanza della stessa parterinunciante di compensazione delle spese P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 25/06/2026Enrico Scoditti