Cassation appeal dismissed for non-attendance; procedural waiver under Art. 390/391 c.p.c. leads to judgment extinction and costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct due to the appellant's failure to request a hearing date within the statutory period. The appellant did not appear to contest the accelerated settlement proposal, leading the court to apply procedural waiver rules. Consequently, the judgment was extinguished, and the appellant was ordered to pay court costs to both the State and the tax agency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380bis c.p.c.; Art. 390, 391 c.p.c.: Failure to request a hearing date within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the defaulting party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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resentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Calo'-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppina Ivone-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7633/2024 depositatail 04/12/2024.Dato atto che è trascorso il termine per la eventuale istanza di fissazionedell’udienza ex art.380bis c.p.c. dopo che alle parti è stata comunicata larelativa proposta di definizione accelerata e senza che, in particolare, ilrisulti, allo stato, che il ricorrente abbia rivolto alla Corte la predettaistanza;Numero registro generale 8442/2025Numero sezionale 437/2026Numero di raccolta generale 21683/2026Data pubblicazione 25/06/2026ritenuto che, pertanto, il ricorso deve intendersi rinunciato, per avere lapredetta condotta processuale effetti equivalenti a quelli previsti agli artt.390 e 391 c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016 e 380bis c.p.c.;ritenuto che è dovuta la statuizione sulle spese.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna parte ricorrente alpagamento nei confronti della procedura fallimentare controricorrente,ammessa al patrocinio a norma degli artt. 144 e 133 d.P.R. n. 115 del2002 e per essa, dunque, in favore dello Stato, delle spese delprocedimento, liquidate in euro 4.000 per compensi, oltre accessori dilegge; condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell’Agenziadelle Entrate controricorrente delle spese del procedimento, liquidate ineuro 4.000 oltre a spese eventualmente prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 25/06/2026Massimo Ferro