Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the judicial liquidation of Società B And C S.r.l. extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Forgione and Carnovale, did not act to preserve the right to a ruling after the proposal for settlement was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the claim under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for settlement constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
nte pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Forgione unitamenteall’avvocato Massimiliano Carnovale-ricorrente-controLiquidazione Giudiziale Società B And C S.r.l. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppina Carbone-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Palmi nel RG n. 3269/2025 depositato il15/11/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 26107/2025Numero sezionale 435/2026Numero di raccolta generale 21678/2026Data pubblicazione 25/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per laparte Liquidazione giudiziale, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133d.P.R. n. 115 del 2002, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 4.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.P.Q.M.Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 24/06/2026Massimo Ferro