Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for settlement. The appellant, represented by Maria Grazia Piccinini, did not act to contest the proposed settlement against Inturum Italy S.p.a. and Intesa Sanpaolo Spa. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ti e difesi dall'avvocatoMaria Grazia Piccinini-ricorrente-controIntrum Italy S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Bigi-controricorrente-nonché controIntesa Sanpaolo Spa Già Ubi Leasing Spa-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Lanciano nel RG n. 160/2025 depositatoil 25/07/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 20281/2025Numero sezionale 434/2026Numero di raccolta generale 21673/2026Data pubblicazione 25/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 24/06/2026Massimo Ferro