Court corrects a clerical error in a judgment awarding costs to the wrong party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation corrected a clerical error in a lower court's decision regarding the allocation of litigation costs. The original decree erroneously ordered the appellant to pay expenses only to the respondent, whereas the correct text mandated payment to both parties. The court ruled that the error was material and required immediate correction to ensure the proper distribution of the awarded amounts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 288 c.p.c.: A clerical error in a judicial decision that alters the substantive allocation of costs must be corrected by the court of cassation to ensure the judgment reflects the intended legal outcome.
Parole chiave
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581 – Part. Iva01008081000), Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., Società consocio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferroviedello Stato Italiane s.p.a. a norma dell'art. 2497 sexies del cod. civ. e delD.Lgs. n. 112/2015, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, in persona dell'institore Claudio Maria Oriolo, in virtù dei poteri conferi-tigli con procura per atto del Notaio Dott. Nicola Atlante rep. n. 63584,racc. n. 32903 registrato il 4 agosto 2021, rappresentata e difesa dall'Avv.Emanuela Quici (C.F.
QCUMNL63M55H501L, PEC emanuelaquici@ordine-avvocatiroma.org, fax 068081890), del Foro di Roma, ed elettivamentedomiciliata presso il suo studio in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 35, cap00197, come da procura in calce al controricorso depositato in data 23marzo 2025 nel giudizio n.r.g. 4469/2025. Si dichiara di voler ricevere lecomunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio al numero di fax06.8081890 o all'indirizzo PEC: emanuelaquici@ordineavvocatiroma.org.RicorrenteNumero registro generale 26047/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 21671/2026Data pubblicazione 25/06/2026controPRO.CO.GEST.
S.r.l. (P. IVA 02720670617), con sede in Aversa, alla ViaMichelangelo n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore,dott. Clemente Santillo, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciatasu foglio separato da intendersi in calce al ricorso e costituente parteintegrante del medesimo, dall'Avv. Eduardo Riccio (C.F.: RCC DRD 74H08elettivamente domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 15.IntimatanonchéComune di San Sostene, (P.IVA 00342150794) in persona del Sindacolegale rappresentante p.t. dott. Luigi Aloisio, con sede legale in San So-stene CZ alla via Guglielmo Marconi, n. 2, CAP 88060, rappresentato e di-feso, come da procura speciale allegata al controricorso, e in virtù di Deli-berazione di Giunta Comunale n. 66 del 22.8.2020, pubblicata sull'AlboPretorio con decorrenza 14.9.2020 dall'avv.
Stefano Genovese (GNV SFN82A11 F839X). Con elezione di domicilio digitale al seguente indirizzo PEC:stefanogenovese@ordineavvocatiroma.org e indirizzo fisico in Romapresso il suo studio in Roma alla via in Lucina, n. 17 (per le comunicazionipec: stefanogenovese@ordineavvocatiroma.org – fax 0812248027).IntimatoVisto il ricorso datato 5 gennaio 2026 da Rete Ferroviaria Italianas.p.a.;rilevato che il Consigliere delegato allo spoglio, nell'emettere ildecreto 1° dicembre 2025 n° 31271 è incorso in errore materiale;che infatti, nel menzionato provvedimento, nel dispositivo, laddoveè scritto “Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese delpresente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione delNumero registro generale 26047/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 21671/2026Data pubblicazione 25/06/202615%, oltre al contributo previdenziale ed all'iva, se dovuta”, si deve inveceleggere “Condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese delpresente giudizio, che liquida, per ciascuno, in euro 4.000,00 percompensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario dellespese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all'iva, sedovuta”.
P.Q.Mvisto l'art. 391-bis del codice di procedura civile, così provvede:I. nel decreto di estinzione emesso dal Consigliere delegato allospoglio il 1° dicembre 2025 al n° 31271, nel dispositivo, laddove è scritto“Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presentegiudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltreal contributo previdenziale ed all'iva, se dovuta”, si legga invece“Condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del presentegiudizio, che liquida, per ciascuno, in euro 4.000,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del15%, oltre al contributo previdenziale ed all'iva, se dovuta”;II.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giustagli artt. 288, secondo comma, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma il 9 aprile 2026, nella adunanza camerale dellaprima sezione.il presidenteGuido Mercolino