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Ordinanza — n. 21578/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for correction of omission regarding suspended proceedings costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21578/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the request to correct the omission of costs for the suspended phase did not qualify as a material error. The appellant argued that the lower court failed to address expenses from the suspension phase concluded before the Tribunal of Bologna, while the Court held that such an omission involves a substantive decision-making act rather than a mere clerical mistake. Consequently, the correction procedure under Article 391-bis of the Civil Procedure Code was deemed inapplicable because it cannot be used to integrate missing judicial evaluations.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: The procedure for correcting material errors is strictly limited to removing discrepancies between a judge's will and its graphic representation, excluding the integration of substantive omissions or missing judicial evaluations on procedural costs.

Parole chiave

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correction procedure material error omission of costs suspended proceedings inadmissible appeal judicial evaluation civil procedure code

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391-bis c.p.c.
in materia di Impresa;CONSIDERATO CHE:- il procedimento di correzione previsto dall'art. 391-bis cod.
Art. 373 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
art. 391-bis cod. proc. civ
in materia di Impresa;CONSIDERATO CHE:- il procedimento di correzione previsto dall'art. 391-bis cod.
art. 373 cod. proc.civ
art. 91 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 14 novembre 2024, n. 29432

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Testo completo

ira Chiara- intimato -Armando Bugli- intimato -Tobu s.r.l.- intimato -Eredi di Erminia Vincenzi- intimati -per la correzione dell’ordinanza della Corte di cassazione n.30540/2025, depositata il 20 novembre 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026Numero registro generale 26167/2025Numero sezionale 2237/2026Numero di raccolta generale 21578/2026dal Consigliere Paolo Catallozzi; Data pubblicazione 24/06/2026RILEVATO CHE:- la Futuro Prossimo s.r.l. chiede procedersi alla correzione dell’erroremateriale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 30540/2025 del20 novembre 2025 nella parte in cui, pronunciandosi in sede diregolamento di competenza, ha disposto che «le spese del regolamentosono rimesse al giudice del merito», omettendo la statuizione circa lespese della fase di sospensiva già conclusasi dinnanzi al Tribunale diBologna, Sez.

Spec. in materia di Impresa;CONSIDERATO CHE:- il procedimento di correzione previsto dall'art. 391-bis cod. proc. civ.è destinato a rimuovere errori materiali o omissioni meramenteformali, risultanti dal contrasto tra la volontà del giudice e la suarappresentazione grafica, e non può essere utilizzato per integrare ilcontenuto decisorio del provvedimento;- nel caso di specie, la società istante non denuncia una inesattarappresentazione della volontà espressa dalla Corte, ma lamenta lamancanza di una statuizione sulle spese del procedimento disospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza impugnata conregolamento di competenza svoltosi ai sensi dell’art. 373 cod. proc.civ.;- una simile omissione, anche ove effettivamente configurabile, nonintegra tuttavia un errore materiale, poiché la pronuncia sulle speseprocessuali costituisce espressione dell’attività decisoria del giudice epresuppone valutazioni incompatibili con il procedimento di correzione;- il ricorrente assume che la liquidazione delle spese del procedimentodi cui all’art. 373 cod. proc. civ. spetterebbe necessariamente a questaCorte, richiamando la giurisprudenza formatasi in materia disospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata con ricorso percassazione;- tale richiamo non appare decisivo, poiché il principio invocato è statoNumero registro generale 26167/2025Numero sezionale 2237/2026Numero di raccolta generale 21578/2026Data pubblicazione 24/06/2026elaborato con riferimento al procedimento incidentale instaurato nelcontesto di un giudizio di cassazione avverso una sentenza di merito efondato sulla considerazione che esso costituisce una fase accessoriadel relativo giudizio di legittimità;- nel caso in esame, invece, la Corte è stata investita di un regolamentodi competenza avverso un provvedimento declinatorio dellacompetenza e l’applicabilità del richiamato principio alla diversafattispecie prospettata dall'istante postula una valutazioneinterpretativa e giuridica incompatibile con il procedimento dicorrezione disciplinato dall'art. 391-bis cod. proc. civ.;- anche sotto tale profilo, pertanto, l’istanza non denuncia un erroremateriale, ma prospetta la necessità di una diversa statuizione, ovverodi una integrazione del contenuto decisorio dell'ordinanza;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile;- non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento,non essendo configurabile una situazione di soccombenza ai sensidell’art. 91 cod. proc. civ. (così, Cass., Sez.

Un., 14 novembre 2024,n. 29432) e, in ogni caso, difettando una valida attività difensiva dialcuna altra parte P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21 maggio 2026.Il Presidente