Italian Supreme Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by the plaintiff under civil procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The 'Impresa Edile Crestanello Lucio C.' s.n.c. voluntarily renounced the appeal against a lower court judgment regarding a dispute with the Municipality of Roverchiara. The court accepted this procedural move as valid, noting no further rulings were necessary on costs or merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The voluntary withdrawal of an appeal by the appellant results in the immediate extinction of the litigation without the need for further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
disgiuntamente e congiuntamenteall’avvocato Riccardo Ruffo la rappresenta e difende in virtù di procura specialea margine del ricorso; ambedue i difensori hanno indicato i rispettivi indirizzi dip.e.c.RICORRENTEcontroCOMUNE di ROVERCHIARA – c.f. 82002370235 - in persona del sindaco protempore.INTIMATONumero registro generale 30867/2021Numero sezionale 1615/2026Numero di raccolta generale 21485/2026avverso la sentenza n. 1595/2021 della Corte d’appello di Venezia.Data pubblicazione 24/06/2026Udita la relazione nella camera di consiglio del 9 aprile 2026 del consigliere dot-tor Luigi Abete.Preso atto che l’ “Impresa Edile Crestanello Lucio C.” s.n.c. ha allegato rinun-cia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 14.2.2026 al ricorso iscritto al n. 30867/2021 R.G.;ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione;ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presentegiudizio di legittimità;dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.P.R.;visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.
P.Q.Mla Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimitàintrodotto con il ricorso proposto dalla “Impresa Edile Crestanello Lucio C.”s.n.c. ed iscritto al n. 30867/2021 R.G.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 9 aprile 2026.Il presidenteGuido MercolinoNumero registro generale 30867/2021Numero sezionale 1615/2026Numero di raccolta generale 21485/2026Data pubblicazione 24/06/2026