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Ordinanza — n. 21457/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's accepted withdrawal, extinguishing the proceedings without cost ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21457/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal, which was accepted by all opposing parties. The case involved a dispute between the plaintiff and multiple defendants, including heirs and an insurance entity, regarding liability issues. The court ruled that an accepted withdrawal terminates the process immediately without issuing a decision on litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: When a plaintiff withdraws an appeal and the withdrawal is accepted by the opposing parties, the proceedings are extinguished without a ruling on costs, and the unified contribution is not doubled.

Parole chiave

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withdrawal acceptance proceedings extinction litigation costs unified contribution Cassazione ordinanza compensazione nel fallimento condono delle spese procedurali recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4, c.p.c.
19169/2017);ritenuto che in caso di rinuncia accettata non si dà luogo a decisionesulle spese di lite (art. 391, comma 4, c.p.c.);dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono ipresupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
391, comma 4, c.p.c.);dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono ipresupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.u. n. 19169/2017
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Testo completo

a e difesa dall’avv. Giovanni Bruno- ricorrente -controLa Monica Alfonso e Scala Filippa, quali eredi di Francesco La Monica,rappresentati e difesi dall’avv. Raffaele De Vita- controricorrenti -controAig Europe S.a., già Aig Europe Limited, rappresentata e difesa dall’avv.Maurizio Corain, unitamente all’avv. Riccardo Buizza- controricorrente -controEnte Strumentale alla Croce Rossa Italiana, rappresentato e difesodall’avv. Rosangela Pisano- controricorrente -controDe Meo Adolfo, Balsamo Massimo, Ingala Francesco, CardellaMatteo, Cascio Salvatore, rappresentati e difesi dall’avv.

DomenicoBonaccorsi Di Patti, unitamente all’avv. Alberto Stagno d’Alcontres- controricorrenti e ricorrenti incidentali -Numero registro generale 22816/2021Numero sezionale 2723/2026Numero di raccolta generale 21457/2026Data pubblicazione 24/06/2026nonché controRocca Francesco, Wrzy Aurelio, Barra Massimo, Eredi Stagnod’Alcontres Guglielmo, Rocca Francesco, Barra Massimo,- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 876/2021 depositatail 28.5.2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del18.6.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani;uditi in udienza il sostituto Procuratore generale, dott.

Stanislao DeMatteis, e i difensori intervenuti, come indicati a verbale;rilevato che il difensore della ricorrente ha depositato in data 8.6.2026dichiarazione di rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente EnteStrumentale alla Croce Rossa Italiana (accettazione sottoscritta anche dallaparte personalmente), che è subentrato ex lege in tutti i rapporti riferibilialla cessata S.I.S.E. S.p.A.;rilevato che la rinuncia è stata accettata altresì dai controricorrenti,come ribadito in udienza;ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effetto delladichiarazione di rinuncia della ricorrente accettata dai controricorrenti;ritenuto che la forma per la dichiarazione dell’estinzione del processoè quella dell’ordinanza, anche nel caso in cui sia stata fissata e si sia tenutal’udienza pubblica (Cass.

S.u. n. 19169/2017);ritenuto che in caso di rinuncia accettata non si dà luogo a decisionesulle spese di lite (art. 391, comma 4, c.p.c.);dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono ipresupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, posto che l’estinzione delprocesso è ipotesi non contemplata in quella disposizione; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio.Numero registro generale 22816/2021Numero sezionale 2723/2026Numero di raccolta generale 21457/2026Data pubblicazione 24/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.6.2026.Il Presidente