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Ordinanza — n. 21455/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to appellant's formal withdrawal of the legal action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21455/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the proceedings extinguished following the appellant's formal declaration of withdrawal. The defense filed a specific power of attorney signed personally by the client, while the opposing party remained notified. Consequently, the court ruled that no decision on litigation costs was necessary under the relevant civil procedure articles.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of the appellant by declaration extinguishes the proceedings without a ruling on litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings civil procedure code litigation costs specific power of attorney abbandono del procedimento revoca dell'opposizione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
390 e 391 c.p.c.);dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, nonsussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificatoai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata inquella disposizione;
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Testo completo

o Crapolicchio- ricorrente -contro- intimato -avverso il decreto cron. n. 524/2021 del Tribunale di Massa,depositato il 22.11.2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4.6.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani;rilevato che il difensore del ricorrente ha depositato indata 28.5.2026 dichiarazione di rinuncia al ricorso, con allegataprocura speciale sottoscritta personalmente dalla parte;rilevato che la controparte è rimasta intimata;Numero registro generale 31168/2021Numero sezionale 2481/2026Numero di raccolta generale 21455/2026Data pubblicazione 24/06/2026ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effettodella dichiarazione di rinuncia del ricorrente, senza che si dialuogo a decisione sulle spese di lite (artt. 390 e 391 c.p.c.);dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, nonsussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificatoai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata inquella disposizione;

P.Q.Mdichiara l’estinzione del processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del4.6.2026.Il Presidente