Cassation court allows opposition to bankruptcy discharge by ruling group concordat does not exempt controlled company creditors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the opposition to the bankruptcy discharge decree filed by Organa Spv against CPE Spa. The lower court had dismissed the opposition based on the 'strict interdependence' doctrine, arguing that the group concordat's exonerating effects extended to the controlled company's creditors. The court rejected this, holding that the group concordat only benefits the debtor company and its direct creditors, not those of the controlled entity, and that the mortgage cancellation did not extinguish the underlying debt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 136 l.fall.; Art. 184 l.fall.: The exonerating effects of a group concordat are limited to the creditors of the debtor company requesting the concordat and do not extend to the creditors of the controlled company.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAndrea Rivellini,-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoLamberto Lambertini-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Vercelli n. 1216/2024 depositato il28/03/2024.Numero registro generale 11207/2024Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 21449/2026Data pubblicazione 24/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere Cosmo Crolla.1 Con l’impugnato decreto il Tribunale di Vercelli respingeva l’opposizioneex art. 98 l.fall., proposta da Organa Spv, come innanzi rappresentata, aldecreto di esecutività del Fallimento Cerutti Packaging Equipment spa (diseguito denominata per brevità CPE spa) che aveva escluso dallo statopassivo il credito di complessive € 7.250.699,50, costituito dallasommatoria delle seguenti ragioni creditore tutte sorte in capo alla societàin bonis nei confronti di Intesa Sanpaolo spa cui era succeduta OrganaSpv per effetto di atto di cessione dei crediti: i) € 1.170.699,50, qualesaldo passivo del conto corrente n. 64319; ii) € 824.000,00, quale saldopassivo del conto corrente n. 67071;
€ 5.256.000,00, quale capitaleresiduo complessivamente rinveniente da n. 16 operazioni di anticipazionisu contratti/ordini export.1.1 Osservava il Tribunale di Vercelli, che, in consonanza con quantoargomentato dal Giudice Delegato, con il decreto di chiusura 8/5/2018 delconcordato della capogruppo Officine Meccaniche Giovanni Cerutti spa,(d’ora in poi anche solo “OMGC spa”), veniva a determinarsi un effettoesdebitatorio in virtù della «stretta interdipendenza non solo tra creditiverso la società controllante e controllata, ma, soprattutto, che i creditiverso l’una (CPE Spa) erano garantiti con beni di proprietà dell’altra(OMGC Spa) », in particolare i creditori della controllata, garantiti sui benidella controllante , «se avessero ritenut[i]o insoddisfatti i propri crediti,avrebbero per primi dovuto reagire al decreto di chiusura del concordato,con cui furono anche cancellate le ipoteche che li garantivano».1.2 Rilevava che con la chiusura del concordato non si poteva piùdiscorrere dell’adempimento o meno del piano concordataria né potevaNumero registro generale 11207/2024Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 21449/2026Data pubblicazione 24/06/2026essere messa in discussione la sorte dei crediti ivi ricompresi e che CPEspa mai aveva spiegato le ragioni per le quali la stessa non impugnò ildecreto di chiusura del concordato preventivo OMGC srl.2 Organa Spv ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato adue motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso.
Entrambe leparti hanno depositato memorie ex art 380 bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 136l.fall. con riferimento al decreto di chiusura del concordato OMGC spa:sostiene la ricorrente che il Tribunale ha erroneamente attribuito aldecreto di chiusura 8/5/2018 del concordato della capogruppo OMGC spa,oggi in fallimento, effetto esdebitatorio, con la conseguenza che nessuncredito anteriore alla domanda di concordato di detta società o comunquederivante dalle obbligazioni assunte con il piano concordatario potesse piùessere vantato, né nei confronti della medesima OMGC spa, né delle altresocietà facenti parte dello stesso gruppo.1.2 Il decreto di “chiusura” del concordato preventivo è, in realtà, unprovvedimento emesso soltanto in via di prassi che non ha alcuncontenuto decisorio, né effetti sostanziali, ed in particolare è inidoneo adincidere sulle situazioni giuridiche soggettive, sia dell'impresa che dei suoicreditori, che danno luogo a controversie sottratte al potere decisionaledegli organi fallimentari.2.Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art 184l.fall : il decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo vieneulteriormente impugnato nella parte in cui il Giudice a quo ha affermatoche il presunto effetto esdebitatorio del decreto di chiusura del concordatodella controllante si estendesse anche alle società controllate, quale la CPEspa.Numero registro generale 11207/2024Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 21449/2026Data pubblicazione 24/06/20262.1 Si tratta di una statuizione errata, poiché la Legge Fallimentare ed inparticolare l'art. 184 L.F. (“Il concordato omologato è obbligatorio per tuttii creditori ...”) - ratione temporis applicabili al concordato dellacapogruppo - disciplinano unicamente la procedura concordataria per lasingola società, senza prevedere alcun effetto su società terze pur facentiparte del medesimo gruppo.
Il decreto di chiusura del concordato inquestione non può, pertanto, aver prodotto alcun tipo di effetto neiconfronti di altra società, come la resistente.3 Il secondo motivo, di più pronta e facile liquidità, è fondato ed il suobuon esito determina l’assorbimento del primo motivo.3.1 Le argomentazioni poste dal Tribunale a sostegno della decisione didisattendere la richiesta di accertamento del credito di CPE spa sono,all’evidenza, erronee.3.2 In buona sostanza si afferma che il credito vantato da Organa Spv (nella spiegata qualità di successore di Intesa Sanpaolo spa) verso CPE spasi sarebbe estinto (non viene specificato se in forma parziale o totale) pereffetto del “decreto di chiusura” del concordato preventivo aperto edomologato su domanda di altra società, la OMGC spa che controllava CPEspa, con la conseguenza che l’istituto di credito avrebbe dovuto far valereil proprio diritto di credito con la contestazione del decreto di chiusura delconcordato anziché mediante la domanda di insinuazione allo statopassivo della propria debitrice.3.3 Non è dato rinvenire fondamento normativo alcuno che avvalori ilpercorso seguito dal Tribunale nel compiere tale “salto” e cioè nel ritenereche il credito vantato da un istituto bancario verso una società controllatafosse divenuto inesigibile per effetto della “chiusura” del concordato dellacontrollante.3.4 A norma dell’art 184 l.fall. il concordato della OMGC spa spiega ipropri effetti esdebitatori limitatamente ai creditori concorsuali dellaNumero registro generale 11207/2024Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 21449/2026Data pubblicazione 24/06/2026società debitrice e richiedente il concordato e non a quelli delle societàcontrollate.3.5 Né risulta che sia stata neppure ventilata la possibile presentazione diuna domanda di “concordato di gruppo”, per vero, per consolidatagiurisprudenza (cfr. tra le tante Cass., 20559/2015), non configurabilesotto la vigenza della legge fallimentare applicabile ratione temporis (ilfallimento di CPE spa è del 2013); fermo che anche secondo la disciplinadella CCII, che invece contempla i gruppi, una fattispecie del genereconserverebbe la distinzione tra masse attive e passive delle società delgruppo.3.6 A nulla rileva la circostanza, evidenziata nel decreto, che le posizionicreditorie insinuate al passivo di CPE Spa erano garantite da ipotecheiscritte sugli immobili di proprietà di OMGC spa con la conseguenzasecondo il Tribunale piemontese « che la cancellazione delle ipotechedisposta col decreto ex art. 136 LF in virtù del pagamento dei creditoriconcorsuale ha efficacia anche rispetto alle pretese azionate verso CPESpa, identiche a quelle garantite dal patrimonio della società holding ».3.7 A prescindere dal fatto che, come risulta dal decreto di chiusuratrascritto nell’impugnato provvedimento, non vi fu alcuna cancellazione diiscrizioni pregiudizievoli su beni immobili ma solo cancellazione delletrascrizioni relative all'apertura del concordato di detta società, come delresto confermato dallo stesso Tribunale ( che in un passaggio successivodella motivazione afferma «Ancora, l’assenza nel provvedimento dichiusura del concordato dell’ordine di cancellazione delle iscrizioniipotecarie non dimostra alcunché sulla mancata estinzione dei crediti oraazionati e sul fatto che la procedura concordataria non fossesostanzialmente conclusa»), va rilevato che l’ipoteca fornita dal terzoconcedente a garanzia di una obbligazione altrui assoggetta quest’ultimoall’esecuzione forzata per debito altrui senza che sorga alcun rapporto didebito-credito tra il beneficiario della garanzia e il terzo datore di ipoteca.Numero registro generale 11207/2024Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 21449/2026Data pubblicazione 24/06/20263.8 Ne è conferma il fatto che la domanda di insinuazione allo statopassivo è stata proposta dal creditore nei confronti del proprio debitore (enon del terzo datore di ipoteca) in via chirografaria.4 In accoglimento del secondo motivo l’impugnato decreto va quindicassato con rinvio della causa al Tribunale di Vercelli il quale provvederàanche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, cassa l’impugnatodecreto in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale diVercelli, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazionedelle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.Il Presidente