Cassation appeal dismissed due to failure to request ruling within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling on the proposal for case termination within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Sergio Nicola Aldo Scicchitano, challenged a second-instance judgment against Mundys S.p.a. and other defendants, but remained silent regarding the termination proposal. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure to declare the appeal renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a ruling on the proposal for termination within the prescribed period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ppresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Nicola AldoScicchitano-ricorrente-controMundys S.p.a in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Passalacqua-controricorrente-nonché controPatanè Alessandro Srl In Liquidazione, Procura Della Repubblica Presso IlTribunale Di Latina, Procura Della Repubblica Presso La Corte d'Appello DiRoma-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.6345/2025 depositatail 01/11/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25584/2025Numero sezionale 424/2026Numero di raccolta generale 21442/2026Data pubblicazione 24/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Massimo Ferro