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Decreto — n. 21433/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses cassation appeal due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 21433/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal for settlement. The appellant, represented by Roberto Pozzi and Anna Chiara Dalla Valle, did not act to preserve the right to have the appeal decided, while the opposing party, represented by Ivan Demuro, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and declared the litigation extinguished, ordering the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal procedural extinction settlement proposal time limit deemed withdrawal legal costs Italian Civil Procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 812/2026Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 21433/2026Data pubblicazione 24/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art.

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Testo completo

difesi dall'avvocatoRoberto Pozzi unitamente all’avvocato Anna Chiara Dalla Valle-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato Ivan Demuro-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.1830/2025depositata il 31/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 812/2026Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 21433/2026Data pubblicazione 24/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Massimo Ferro