Italian Court dismisses appeal on procedural grounds and remands waste benefit case for public hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassazione dismissed the appeal and remanded the case for a new public hearing. The lower court had ruled on complex waste management benefits between a municipality, a waste management company, and a private waste generator. The court found that key factual issues regarding the nature of the waste transfer and the applicable legal provisions were not fully established in the previous judgment. Consequently, the court determined that these novel legal questions required direct examination by a judge in open court to resolve the procedural and substantive disputes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a cassation appeal raises novel legal issues intertwined with unproven factual elements, the court must declare the appeal inadmissible and remit the case for public hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ocato Antonio Fraioli– ricorrente –controACEA AMBIENTE SRL, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Gemma– ricorrente incidentale –nonché controAMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre-sentato e difeso dall'avvocato Claudio Romano– controricorrente–Numero registro generale 539/2023Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 21399/2026Data pubblicazione 23/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6104/2022 de-positata il 03/10/2022.Lette le conclusioni scritte depositate in data 23 dicembre 2024 dalPubblico Ministero, il quale ha chiesto, in via preliminare, la rimessio-ne alla pubblica udienza; in subordine, che questa Corte dichiari im-procedibile il ricorso e, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., enunci i princìpi didiritto evidenziati nelle stesse conclusioni;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8/04/2026 dal Consigliere Dott.
Federico Rolfi.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza n. 6104/2022, la Corte d'appello di Roma, nellaregolare costituzione sia dell'appellato COMUNE DI SAN VITTORE DELLAZIO sia dell'appellata ed appellante incidentale ACEA SPA (qualemandataria di ACEA AMBIENTE SRL), decidendo sul gravame princi-pale proposto da AMA SPA nei confronti della sentenza del Tribunaledi Cassino n. 469/2017, pubblicata in data 5 aprile 2017, ha:
1) di-chiarato la cessazione della materia del contendere quanto alla do-manda di condanna proposta dal COMUNE DI SAN VITTORE DEL LA-ZIO nei confronti di ACEA AMBIENTE SRL;
2) respinto la domanda dicondanna proposta dal COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO nei con-fronti di AMA SPA;
3) dichiarato la cessazione della materia del con-tendere quanto alla domanda di manleva proposta da ACEA AMBIEN-TE SRL nei confronti di AMA SPA;
4) gravato il COMUNE DI SAN VIT-TORE DEL LAZIO ed ACEA AMBIENTE SRL in solido delle spese deidue gradi di giudizio in favore di AMA SPA e compensato le spese traCOMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO ed ACEA AMBIENTE SRL.Sez. S1 - R.G. 539/2023 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 2 di 9Numero registro generale 539/2023Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 21399/2026Data pubblicazione 23/06/20262. Il COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO aveva adito il Tribunaledi Cassino convenendo sia ACEA RISORSE E IMPIANTI PER L'AMBIEN-TE S.R.L. ‒ proprietaria di un impianto di termovalorizzazione sito sulproprio territorio – sia AMA SPA ‒ soggetto conferente al predettoimpianto di termovalorizzazione di ingenti quantitativi di combustibilederivato da rifiuti (CDR) – chiedendo in principalità di accertare e di-chiarare il proprio diritto ‒ quale Comune sede dell'impianto di ter-movalorizzazione ‒ a ricevere la somma di denaro corrispondente al4% della tariffa determinata dalla Regione Lazio per tutto il quantita-tivo di CDR e/o di frazione secca e/o di rifiuti e/o di materiale di rifiu-to, comunque denominato, trattato presso gli impianti di proprietà ogestiti da AMA SPA e poi termovalorizzato presso l'impianto sito nelterritorio del Comune medesimo dall'anno 2010 in poi.Costituitesi regolarmente sia ACEA SPA, quale mandataria di ACEARISORSE E IMPIANTI PER L'AMBIENTE S.R.L., sia AMA SPA conte-stando la fondatezza della domanda, il Tribunale di Cassino, all'esitodel giudizio – nel corso del quale era stata anche svolta consulenzatecnica d'ufficio – aveva accolto sia la domanda principale, condan-nando le due convenute in solido a corrispondere al COMUNE DI SANVITTORE DEL LAZIO la somma di € 408.209,16, sia la domanda dimanleva formulata da ACEA SPA, condannando AMA SPA a tenere in-denne la stessa di quanto dovuto al COMUNE.3.
La Corte d'appello di Roma ha, in primo luogo preso atto dellaavvenuta conclusione, in data 23 maggio 2019, di un atto di transa-zione tra ACEA AMBIENTE SRL ed COMUNE DI SAN VITTORE DEL LA-ZIO, col quale le parti avevano definito transattivamente i diversi giu-dizi tra le medesime pendenti, compreso quello definito in primo gra-do con la sentenza impugnata in quella sede.Sez. S1 - R.G. 539/2023 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 3 di 9Numero registro generale 539/2023Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 21399/2026Data pubblicazione 23/06/2026Alla luce dei contenuti della transazione – ed in particolare dell'e-spressa dichiarazione di rinuncia e accettazione della rinuncia allecontroversie ivi indicate ‒ la Corte d'appello ha dichiarato la cessazio-ne della materia del contendere tra ACEA AMBIENTE SRL ed il COMU-NE DI SAN VITTORE DEL LAZIO ‒ evidenziando la natura parziale del-la transazione, con conseguente applicazione dell'art. 1304 c.c. –nonché la conseguente cessazione della materia del contendere anchein ordine alla domanda di manleva formulata da ACEA AMBIENTE SRLnei confronti di AMA SPA.Definito in tal modo l'appello incidentale originariamente propostoda ACEA AMBIENTE SRL, la Corte territoriale ha valutato l'appelloprincipale di AMA SPA, dichiarandone la fondatezza.La Corte capitolina, infatti, ha richiamato sia l'art. 29, comma 2,L.R.
Lazio n. 27/1998, sia il Decreto del Commissario straordinario n.15/2005 ‒ con la deliberazione della Giunta regionale n. 516/2008,che lo aveva recepito – rilevando che, mentre la L.R. Lazio n. 27/1998 aveva imposto l'onere di versamento del contributo ai soli Co-muni che venivano a conferire rifiuti al di fuori della provincia in cuierano situati, con il Decreto del Commissario straordinario n. 15/2005e con la deliberazione della Giunta regionale n. 516/2008 tale obbligoera stato stabilito anche per i privati conferenti rifiuti negli impianti.Sulla scorta di tale rilievo e della previsione di cui all'ultima partedel punto 9.3.6.2 del decreto commissariale n. 15/2005, la Corted'appello ha concluso nel senso che la quota di tariffa dovuta al CO-MUNE (“benefit”) vedeva come soggetto passivo il solo gestore delladiscarica o dell'impianto – cioè, nella specie ACEA RISORSE E IM-PIANTI PER L'AMBIENTE S.R.L.
‒ laddove il soggetto conferente –cioè AMA SPA – era da ritenersi tenuta – sempre in virtù dell'ultimaparte del punto 9.3.6.2 del decreto commissariale n. 15/2005 - a cor-Sez. S1 - R.G. 539/2023 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 4 di 9Numero registro generale 539/2023Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 21399/2026Data pubblicazione 23/06/2026rispondere la tariffa di conferimento di CDR unicamente nei confrontidello stesso gestore, salvo obbligo di quest'ultimo di riversare la per-centuale corrispondente alla quota al COMUNE.4.
Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Romaricorre il COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO.Resiste con controricorso e ricorso incidentale ACEA SPA, qualemandataria di ACEA AMBIENTE SRL.Resiste con controricorso AMA SPA.5. La causa è stata fissata per la decisione dapprima all'adunanzadel 16 gennaio 2025 e poi all'udienza del 17 aprile 2025 innanzi allaSezione Terza Civile.In vista dell'adunanza sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. da parte di AMA SPA e del COMUNE DI SAN VITTORE DELLAZIO.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo,in via preliminare, la rimessione alla pubblica udienza, in subordine,che questa Corte dichiari improcedibile il ricorso e, ai sensi dell'art.363 c.p.c., enunci i princìpi di diritto evidenziati nelle stesse conclu-sioni.6.
Con decreto del 2 aprile 2025 la causa è stata trasmessa aquesta Sezione, in ragione della distribuzione tabellare delle materie.Pervenuto il ricorso a questa Sezione, la trattazione del medesimoè stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secon-do comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno nuovamente depositato memorie.CONSIDERATO IN DIRITTOSez. S1 - R.G. 539/2023 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 5 di 9Numero registro generale 539/2023Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 21399/2026Data pubblicazione 23/06/20261.
Con l'unico motivo il ricorso principale deduce, in relazioneall'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione del punto9.3.6.2 del decreto commissariale n. 15/2005.Argomenta il ricorso che, proprio sulla base della L.R. Lazio n.27/1998, soggetto passivo del “benefit” è da ritenersi AMA SPA e nonACEA AMBIENTE SRL, in quanto è la prima - titolare di due impiantiper la selezione ed il trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati(T.M.B.) - a ricevere i rifiuti solidi urbani dai Comuni ed è sempre laprima a ricevere i rifiuti dal Comune di Roma – conferente ‒ ed a por-tarli, dopo la lavorazione nei propri impianti, all'impianto di San Vitto-re del Lazio.Argomenta, quindi, il ricorso che è AMA SPA a gestire l'impianto“ricevente” (T.M.B.) ed è pertanto all'AMA SPA che deve essere ver-sata dal Comuni conferenti – cioè il Comune di Roma – anche la quo-ta percentuale che deve poi essere trasferita al ricorrente a titolo dibenefit ambientale.Quanto all'ultimo comma del punto 9.3.6.2. del Decreto commis-sariale n. 15/2015, il ricorrente osserva che lo stesso “si riferisce nonalla corresponsione in genere ai Comuni sede di dell'impianto di smal-timento del benefit ambientale bensì alla corresponsione del benefitaggiuntivo dovuto all'Amministrazione provinciale quando i rifiuti sia-no conferiti dai privati ad impianti di trattamento e di smaltimento dirifiuti solidi urbani siti in territorio di altra Provincia”.Nella specie, prosegue il ricorso, non vi sarebbe alcun riflesso sul-la vicenda in esame in quanto “i privati, conferiscono i rifiuti all'im-pianto di selezione (nel caso che ci interessa il T.M.B. gestito dall'A.M.A. s.p.a. sito nella Provincia di Roma), versando al gestore di taleimpianto la somma di denaro corrispondente alla tariffa determinatadalla Regione Lazio per il servizio svolto, comprensiva anche del be-Sez.
S1 - R.G. 539/2023 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 6 di 9Numero registro generale 539/2023Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 21399/2026Data pubblicazione 23/06/2026nefit ambientale del 2% per il Comune sede di smaltimento (secondolo schema già esaminato per i comuni conferenti) e del benefit ag-giuntivo del 2% da versare all'Amministrazione provinciale, qualoradetto Comune si trovi in un'altra Provincia. Sarà poi il gestore dell'im-pianto di selezione (nel caso di specie l'A.M.A. s.p.a.) a dover versareal Comune sede dell'impianto di smaltimento fuori provincia, oltre ilbenefit ambientale del 2%, anche il benefit aggiuntivo del 2% dovutoall'Amministrazione provinciale”.2.
Con l'unico motivo il ricorso incidentale deduce, in relazioneall'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione del punto9.3.6.2 del decreto commissariale n. 15/2005.Con argomentazioni in parte convergenti ed adesive rispetto aquelle del ricorrente principale, il ricorso incidentale critica, in partico-lare, l'interpretazione che la decisione impugnata avrebbe dato delloultimo capoverso del punto 9.3.6.2 del decreto commissariale n.15/2005.Deduce, infatti, il ricorso, che la Corte d'appello di Roma avrebbeerroneamente qualificato AMA SPA come “privato” conferente, in talmodo ritenendo che quest'ultima sia tenuta a corrispondere il benefitalla stessa ricorrente incidentale, la quale, a propria volta, dovrebberiversare il benefit al Comune ricorrente principale.Argomenta, invece, il ricorso incidentale, che tale previsione deveessere riferita all'ipotesi del terzultimo e penultimo capoverso dellostesso punto 9.3.6.2 – e quindi all'ipotesi di corresponsione del bene-fit aggiuntivo all'Amministrazione provinciale per i casi di conferimen-to di rifiuti provenienti da altra provincia rispetto a quella della sededell'impianto e conferimento da parte di soggetti privati ‒ e nulla ha ache vedere con il ruolo di AMA SPA, la quale non sarebbe un mero“privato conferente”, bensì gestore dell'impianto di preselezione dalSez.
S1 - R.G. 539/2023 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 7 di 9Numero registro generale 539/2023Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 21399/2026Data pubblicazione 23/06/2026quale viene ricavato il rifiuto che viene poi trasportato presso l'im-pianto di termovalorizzazione gestito dalla ricorrente incidentale.In quanto “gestore” dell'impianto di preselezione e ricevente i ri-fiuti conferiti dai Comuni, AMA SPA, ai sensi del primo capoverso delpunto 9.3.6.2 del decreto commissariale n. 15/2005, dovrebbe rite-nersi soggetto tenuto sia a ricevere il benefit dai Comuni conferenti,sia a riversarlo al Comune odierno ricorrente (come agli altri Comunisede di discariche, impianti di preselezione, impianti di termovaloriz-zazione), e sarebbe quindi il soggetto passivo dell'obbligazione di ver-samento del benefit all'odierno ricorrente.3.
Ritiene pertanto questa Corte – anche recependo la richiestadel Pubblico Ministero ‒ che le questioni sollevate dal ricorso ora inesame vengano a toccare profili che rendono opportuna la trattazionein pubblica udienza.Un primo profilo concerne gli aspetti squisitamente procedurali,concernenti sia l'eccepita improcedibilità del ricorso principale sia ladedotta – dalla controricorrente in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. –inammissibilità anche del ricorso incidentale per difetto di interesse.Nel merito, poi, le questioni affrontate presentano marcati aspettidi novità e peculiarità, oltre a costituire – anche alla luce di alcunedelle deduzioni delle parti – oggetto di contenzioso non limitato algiudizio ora in esame.Appare comunque opportuno rilevare sin d'ora – peraltro – cheparte delle deduzioni svolte dalle parti risulta imperniata su profili fat-tuali – ad esempio la natura di quanto conferito dall'odierna controri-corrente - che non risultano accertati direttamente dalla sentenza im-pugnata né paiono incontestati, costituendo tale profilo ragione ulte-riore per la discussione in pubblica udienza.Sez.
S1 - R.G. 539/2023 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 8 di 9Numero registro generale 539/2023Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 21399/2026Data pubblicazione 23/06/2026 P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pub-blica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 8 aprile 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 539/2023 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 9 di 9