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Ordinanza — n. 21327/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows water utility's appeal, overturning lower court's dismissal of retroactive tariff adjustments based on statutory tariff methods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21327/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the water utility's appeal against a lower court decision that had dismissed its claim for retroactive tariff adjustments. The utility argued that the lower court incorrectly applied administrative principles, failing to recognize that specific tariff regulations mandated the recovery of costs through integrated billing adjustments rather than direct retroactive charges. The court ruled that the lower court's reliance on the principle of non-retroactivity was legally erroneous because the specific tariff method explicitly authorized such adjustments, thereby overturning the previous judgment and remanding the case for a new evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 11 c.c.; Art. 1339 c.c.; The principle of non-retroactivity of administrative acts does not preclude the application of specific tariff regulations that authorize integrated billing adjustments to recover costs, provided such adjustments align with the statutory tariff method rather than unilateral regulatory decisions.

Parole chiave

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principle of non-retroactivity tariff method normalizzato water utility billing administrative acts hierarchy contractual autonomy integrated billing adjustments cost recovery mechanisms ordinamento dei contributi causali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo, la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n.
Art. 142, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006
Art. 154, d.lgs. n. 152 del 2006
Art. 9, direttiva 2000/60/CE
152 del 2006;art. 9 della direttiva 2000/60/CE; art.
Art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201 del 2011
9 della direttiva 2000/60/CE; art. 21, commi 13 e 19 del d.l.
Art. 10, d.l. n. 70 del 2011
214 del 2011; art. 10 deld.
Art. 3, d.P.C.M. 22 luglio 2012
Con il primo motivo, la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n.
Art. 1339 c.c.
22 luglio 2012; art. 1339 c.c.; delibera AEEGSI n.643/2013/r/idr; delibera 26 giugno 2014, n.
Art. 11, preleggi
Art. 1322 cod. civ.
d.m. 1 agosto 1996
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Testo completo

dall’avv. Ernesto Stajano e dall’avv. EnricoCampagnano, in virtù di procura speciale in calce al ricorso-ricorrente-controMauro Marcia-intimato-avverso la sentenza n. 2069/2024 del Tribunale di Cagliari,depositata il 25.9.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.5.2026 dalConsigliere Aldo Ruggiero.1. Con atto di citazione, Mauro Marcia conveniva innanzi al Giudice dipace di Cagliari la società Abbanoa s.p.a., chiedendo accertarsil’intervenuta prescrizione del credito di cui alla fattura n.2016000500355386 del 28 aprile 2016, dell’importo di euro 160,82,nonché dichiararsi, nel merito, l’illegittimità e la non debenza dellarelativa somma.

Con sentenza n. 957/2022, il Giudice di pace diNumero registro generale 5876/2025Numero sezionale 2220/2026Cagliari accoglieva la domanda e dichiarava inesigibile detto credito,Numero di raccolta generale 21327/2026relativo a conguagli per partite pregresse, escludendo Dila tap poubtbelicraezio ne 23/06/2026dell’AEEGSI di applicare integrazioni tariffarie commisurate aconsumi già effettuati, in quanto contrastanti con il principio diirretroattività degli atti amministrativi, derogabile soltanto per legge,nonché con i principi di affidamento e di buona fede nell’esecuzionedel contratto.2.

Avverso tale decisione proponeva appello la società Abbanoa s.p.a.Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2069/2024, rigettaval’impugnazione, ritenendo illegittimo l’importo richiesto a titolo dipartite pregresse, in quanto determinato in violazione del principiodi irretroattività dei provvedimenti amministrativi.3. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso la societàAbbanoa s.p.a., affidandolo a quattro motivi.4. L’intimato non ha svolto attività difensiva.5. La ricorrente ha depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione di legge inrelazione agli artt. 142, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006;art. 9 della direttiva 2000/60/CE; art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n.201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011; art. 10 deld. l. n. 70 del 2011 conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011; art. 3del d.P.C.M. 22 luglio 2012; art. 1339 c.c.; delibera AEEGSI n.643/2013/r/idr; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’Ente d’Ambitodella Sardegna e Regolamento del servizio idrico integrato.

Censura,in particolare, le statuizioni del giudice di appello secondo cui ladeliberazione del Commissario straordinario contrasterebbe con ilprincipio di irretroattività di cui all’art. 11 delle preleggi - derogabile,secondo il criterio della gerarchia delle fonti, soltanto da una fonteavente forza di legge e non da un atto amministrativo - e secondo2 di 6Numero registro generale 5876/2025Numero sezionale 2220/2026cui i conguagli regolatori violerebbero il principio di autonomiaNumero di raccolta generale 21327/2026contrattuale di cui all’art. 1322 cod. civ., che esclude mDaotad piufbibclihcaezio ne 23/06/2026unilaterali del regolamento negoziale; assume che tali conclusionidiscendono da un’erronea interpretazione delle disposizioni cheregolano il sistema tariffario, risolvendosi, per un verso, in violazioneo falsa applicazione della normativa e degli atti regolatori diriferimento e, per altro verso, in un inammissibile ed illegittimosindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell’Autorità diregolazione.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia, ai sensi art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di legge inrelazione agli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c., artt. 142, comma 3, e154 del d.lgs. n. 152 del 2006; art. 9 dir. 2000/60/CE; art. 21,commi 13 e 19 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n.214 del 2011; art. 10 d. l. n. 70 del 2011 conv. con modif. dalla l. n.106 del 2011; art. 3 d.P.C.M. 22 luglio 2012; delibera AEEGSI n.643/2013/r/idr; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’Ente d’Ambitodella Sardegna e Regolamento del servizio idrico integrato (par.b.16).

In particolare, a fronte della pronuncia della Corte di appelloche ha ritenuto implicita la valutazione dell’eccezione di prescrizionenella decisione di illegittimità nel merito della pretesa, deduce che ilgestore avrebbe potuto procedere alla fatturazione delle partitepregresse soltanto a seguito dell’adozione dei provvedimentidell’AEEGSI e dell’Autorità d’Ambito.3. Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente denunzia, ai sensidell’ art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazionedel principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art.112 c.p.c., deducendo il vizio di ultrapetizione e di nullità dellasentenza.

Censura, in particolare, la decisione nella parte in cui laCorte territoriale ha affermato che, anche a voler ritenere legittimi iconguagli, Abbanoa non avrebbe comunque fornito la provadell’imprevedibilità dei relativi costi.3 di 6Numero registro generale 5876/2025Numero sezionale 2220/20264. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,Numero di raccolta generale 21327/2026comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dDeagtal pi ubabrlictatz.io ne 23/06/2026115 e 116 c.p.c.; la omessa valutazione delle prove documentali perla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; la nullità dellasentenza per la violazione o falsa applicazione di legge in relazioneagli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c., artt. 142, comma 3, e 154 del d.lgs.n. 152 del 2006; art. 9 dir. 2000/60/ce; art. 21, commi 13 e 19 deld.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011; art.10 d. l. n. 70 del 2011 conv. con modifif. dalla l. n. 106 del 2011;art. 3 d.P.C.M. 22 luglio 2012; delibera Aeegsi n. 643/2013/r/idr;delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’Ente d’Ambito della Sardegna eRegolamento del servizio idrico integrato (par. b.16).

In particolare,censura la sentenza nella parte in cui ha posto a carico dellaricorrente la prova della sussistenza di costi “imprevisti”, nonostanteil gestore avesse già fornito prova della legittimità degli importirichiesti a titolo di partite pregresse, con conseguente assolvimentodell’onere probatorio su di esso gravante; lamenta, altresì, che laCorte territoriale ha omesso di valutare la documentazione prodottada Abbanoa attestante la legittimità degli importi fatturati,imponendo al contempo l’allegazione di ulteriori elementi — quali i“costi imprevedibili” — non esigibili, risolvendosi ciò in una probatiodiabolica.5.

Il primo motivo di impugnazione è fondato.6. E’ intervenuta, infatti, la pronuncia delle Sezioni Unite n. 23858 del26.8.2025, che ha enunciato il seguente principio di diritto “In temadi servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere,a norma dell’art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr del 27dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione eapprovazione da parte degli Enti d’Ambito o dagli altri soggetticompetenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole sommeche potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina4 di 6Numero registro generale 5876/2025Numero sezionale 2220/2026tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito eNumero di raccolta generale 21327/2026regolamentato il ‘metodo tariffario normalizzato».

Data pubblicazione 23/06/2026La decisione della Corte si fonda su una lettura dell’art. 31, comma1, della delibera n. 643 del 2013 che esclude la portata retroattiva eche consente “la liquidazione «ora per allora» di importi che, in baseal metodo normalizzato, avrebbero dovuto riversarsi sull’utentequestione una «tariffa integrativa retroattiva applicata su consumieffettuati in anni precedenti» … quanto, piuttosto, l’applicazione diconguagli che nel previgente sistema regolatorio erano a caricosull’utente, nella forma dell’adeguamento di prezzo”.

Pertanto, lastessa Corte esclude che “i conguagli debbano ricomprendere i soli«costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione efatturazione” e “occorre, invece, che la somma richiesta all’utentetrovi giustificazione nei criteri tariffari previsti dal d.m. 1^ agosto1996, giacché sono le dinamiche tariffarie del metodo normalizzatoa dar ragione dei conguagli. Una determinazione dell’Ente d’Ambito,quanto alla liquidazione dei conguagli, che si rivelasse nonrispondente al metodo normalizzato, risulterebbe contra legem eandrebbe, per tale motivo, disapplicata”, senza che ciò comportialcuna lesione del “principio di affidamento dell’utente, il quale havisto semplicemente posticipato il recupero, da parte del gestore, disomme che quest’ultimo avrebbe potuto conseguire prima, se solol’Ente d’Ambito avesse tempestivamente provveduto a convertirequei conguagli in aumenti tariffari”.

Nella specie, il Tribunale non hatenuto conto di detti principi affermando che “l’Abbanoa non hadedotto, né ha dimostrato la necessità di recuperare costiimprevedibili e imprevisti al momento dell’erogazione e dellafatturazione del servizio, né risulta che i costi da recuperare sianocorrelati con una gestione del servizio idrico efficiente secondo iprincipi sopra indicati” e che “Non sussiste alcun elemento utile perverificare se i maggiori costi sostenuti e le passività emergenti dai5 di 6Numero registro generale 5876/2025Numero sezionale 2220/2026Numero di raccolta generale 21327/2026bilanci dell’Abbanoa s.p.a. dipendano da eventi imprevisti eData pubblicazione 23/06/2026imprevedibili o da inefficienze nella gestione del Servizio Idrico”,richiamando l’orientamento interpretativo secondo il quale i maggioricosti non erano imprevisti ed imprevedibili al momentodell'erogazione e fatturazione.

L’accoglimento del motivo diimpugnazione determina, pertanto, la necessità di una nuovarivalutazione alla luce del principio di diritto espresso dalle SezioniUnite.1. I residui motivi di impugnazione risultano assorbitidall’accoglimento del primo motivo.2. Il ricorso deve, dunque, essere accolto e la sentenzaimpugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Cagliari, in diversacomposizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; rinvia lacausa al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione il 20.5.2026.Il PresidenteMauro Di Marzio6 di 6