Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21291/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding inadmissibility of new evidence and procedural costs allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21291/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that the lower court improperly examined new evidence or failed to follow remand instructions. The appellate court had already addressed the alleged lack of motivation by dismissing the new claims as irrelevant to the established facts. Consequently, the appellant was ordered to pay the opposing parties' litigation costs based on the final outcome of the entire proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c., n. 1, lett. a; Art. 360 c.p.c., n. 1, lett. b: The appeal is inadmissible if the lower court correctly examined new evidence or if the remand order's reasoning was superseded by the appellate court's substantive review of the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal new evidence examination procedural costs allocation remand order reasoning global litigation outcome

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c., n. 1, lett. a
in relazione all’art. 360, I co., n.
Art. 360 c.p.c., n. 1, lett. b
in relazione all’art. 360, I co., n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02
art. 111 cod.proc. civ
Barro nei precedenti gradi digiudizio.Al riguardo, giova rilevare che secondo consolidata giurisprudenza di questaCorte, la cessione di credito determina la successione a titolo particolare delcessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod.proc.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 4818/2026
SU, n. 32906/2022

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o Vaccarella, Carminedi Zenzo, Giovanni Merla e Stefano Giordano, per procura speciale in atti;-ricorrente --contro-suo mandatario generale doValue spa, rappresentata e difesa dall’avv. FedericoScanferlato;UNICREDIT spa, in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesadall’avv. Antonio Formaro, per procura speciale in ati;-controricorrenti-Numero registro generale 8698/2022Numero sezionale 2554/2026Numero di raccolta generale 21291/2026Data pubblicazione 23/06/2026avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, n. 2673/2021 pubblicatain data 22/10/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.06.2026 dalCons. rel., dott.

Rosario Caiazzo.RILEVATO CHESu ricorso di UGC Banca spa. in qualità di mandataria di Unicredit Bancad’Impresa spa, depositato in data 9.11.2005, il Tribunale di Treviso emetteva,in data 28.11.2005, il decreto provvisoriamente esecutivo, con cui venivaingiunto a Marino, Luigi e Giovanni Barro di pagare alla ricorrente lacomplessiva somma di € 63.123,48 oltre agli interessi al tasso convenzionalepattuito e comunque entro il saggio soglia ex L.108/96, dal 27.10.2005 al saldoeffettivo nonché le spese e competenze della procedura.I Barro proponevano opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendoaltresì in via riconvenzionale la condanna dell’Istituto ricorrente-opposto alrisarcimento dei danni;Si costituiva in giudizio l’Istituto opposto.Con sentenza depositata in data 6.12.2008 il Tribunale di Treviso rigettava ladomanda e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, rigettandoanche la domanda di risarcimento danni.Al riguardo, il Tribunale osservava che: la convenuta opposta aveva dimostratoin modo assolutamente chiaro ed inequivocabile l’avvenuta conclusione di uncontratto di mutuo chirografario con gli attori opponenti; a garanzia delfinanziamento del 22.06.2005 e contestualmente allo stesso, era statocostituito dai Barro un pegno sul credito di euro 329.302,00 da essi vantatonei confronti di Unicredit Private Banking S.p.a., nonché su titoli di Stato estrumenti finanziari; in data 5.07.2005 era intervenuta sentenza dichiarativadi fallimento della F.lli Barro s.r.l.; in data 7.07.2005 l’istituto di credito avevacomunicato ai Barro la risoluzione del contratto di mutuo chirografario, pattuitaall’art. 6, c. 1, lett. c del contratto, procedendo, quindi, al realizzo della garanziaNumero registro generale 8698/2022Numero sezionale 2554/2026Numero di raccolta generale 21291/2026Data pubblicazione 23/06/2026pignoratizia; era poi intervenuto il fallimento della F.lli Barro s.r.l., integrantela suddetta condizione risolutiva.Il Tribunale concludeva, quindi, affermando che:

Alla luce della ricostruzionesvolta attraverso la cospicua documentazione prodotta dalla convenuta oppostarisulta che gli attori opponenti non solo non hanno fornito alcuna prova in ordineall’asserita falsità degli estratti di conto corrente prodotti dalla controparte, maneppure hanno contestato in alcun modo le firme da essi apposte sia alcontratto di finanziamento che agli atti costitutivi di pegno, che risultano quindipienamente validi ed efficaci”.La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 22.11.2016, rigettaval’appello degli opponenti, osservando che: risultava provato che Giovanni eMarino Barro avevano acquisito il finanziamento richiesto il 5.01.2004,finanziamento prorogato attraverso una nuova concessione il 22.06.2005 eavevano costituito regolare pegno a garanzia a garanzia del pagamento dellostesso; a seguito del fallimento della F.lli Barro srl, in data 7.07.2005, la Bancaaveva risolto il contratto di mutuo ed escusso la garanzia; il decreto ingiuntivoopposto era stato chiesto ed ottenuto dalla Banca per la residua parte di debitonon soddisfatta dall’escussione della garanzia pignoratizia; non vi erano ragioniper sostenere che il comportamento dell’Istituto appellato era statocontrattualmente irregolare o inadempiente rispetto a quanto concordato.Con ordinanza pubblicata il 13.09.2019, la cassazione accoglieva il ricorsoavverso la suddetta sentenza d’appello, proposto da Marino Barro, in proprio equale erede di Luigi e Giovanni Barro, cassando l’impugnata sentenza erinviando la causa alla Corte d’Appello di Venezia per nuovo esame, atteso chela sentenza impugnata era del tutto priva di motivazione, e per non aver ilgiudice d’appello ammesso i mezzi istruttori, non avendo verificatol’indispensabilità della prova ai fini della decisione.Con atto di citazione in sede di rinvio notificato ad Unicredit spa tramite pec indata 14.10.2020, Marino Barro, in proprio e quale erede universale conNumero registro generale 8698/2022Numero sezionale 2554/2026Numero di raccolta generale 21291/2026Data pubblicazione 23/06/2026beneficio di inventario di Giovanni e Luigi Barro, riassumeva avanti alla Corted’appello di Venezia il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

Si costituivanel giudizio riassunto Fino 1 Securitisation srl, in qualità di cessionaria delcredito oggetto di giudizio e, dunque, attuale titolare del credito portato neldecreto ingiuntivo opposto.Con sentenza depositata in data 22.10.2021 la Corte d’appello di Venezia,definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, rigettava l’opposizione adecreto ingiuntivo, osservando che: occorreva esaminare le istanze istruttorieformulate da parte riassumente - il cui rigetto ad opera del giudice di primogrado costituiva il principale, se non unico, motivo di doglianza di cui all’atto dicitazione in appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso nell’alveo delthema decidendum quale emergente dal giudizio di primo grado, rispetto alquale, di conseguenza, doveva essere correttamente delineato il themaprobandum del giudizio di rinvio per valutare le istanze istruttorie; la difesa deiBarro aveva fornito, nel corso dei vari gradi di giudizio e a supporto delle propriestrategie difensive, ricostruzioni alquanto discordanti, avendo più volte negatola stipulazione del contratto di mutuo alla base del decreto ingiuntivo, per poinel giudizio avanti alla Corte di Cassazione ammettere non solo la suaesistenza, ma persino l’integrale pagamento del credito restitutorio vantatodalla Banca; quanto alle richieste istruttorie alla luce del quadro fattuale ed inordine alle contestazioni sollevate nel corso del giudizio di primo grado, i capitolidi prova testimoniali formulati erano assolutamente inconferenti in quanto voltia dimostrare fatti che esulavano del tutto dal perimetro del giudizio;analogamente, era irrilevante per la decisione la richiesta c.t.u.; eranoinammissibili, in quanto sollevate per la prima volta in sede di rinvio, ledoglianze proposte in via riconvenzionale relative tanto ad un secondo dossiertitoli quanto ad asserite irregolarità poste in essere dall’istituto di credito circale modalità di vendita dei titoli.Numero registro generale 8698/2022Numero sezionale 2554/2026Numero di raccolta generale 21291/2026Data pubblicazione 23/06/2026Marino Barro, in proprio e quale erede con il beneficio d’inventario di Giovannie Luigi Barro- deceduti nel 2010- ricorre in cassazione, avverso la sentenzad’appello nel giudizio di rinvio, affidandosi a quattro motivi.

Fino 1Securitisation s.r.l e Unicredit spa resistono con controricorso; la Fino 1 haanche depositato memoria.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione e falsa e mancata applicazione degli artt.111, 384, 112 c.p.c., e 1125 e 1126 c.c. in relazione all’art. 360, I co., n. 4c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto valide le costituzioni della Fino 1Securitisation srl- quale successore nel diritto controverso- e dell’Unicredit spa,avendo entrambe dedotto di essere titolari del credito oggetto del decretoingiuntivo, peraltro non dimostrato in giudizio.Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 384 cpc, per aver la Corteterritoriale disatteso il principio di diritto fissato dalla cassazione, dichiarandol’inesistenza di un vincolo al quale attenersi, relativamente alla ricostruzionedei reciproci rapporti tra la banca e il ricorrente, limitandosi ad esaminare soloquanto dedotto dalla stessa banca nel ricorso monitorio in ordine all’asseritoadempimento di un mutuo chirografario.Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 112 e 384, cpc, per non aver laCorte d’appello ammesso i mezzi di prova articolati dal ricorrente e disposto lac.t.u. contabile, disattendendo il vincolo costituito dalla decisione dellacassazione.Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 91 cpc, per aver la Corteterritoriale, ritenendo di non essere vincolata dalla decisione della cassazione,rigettato le domande del ricorrente condannandolo al pagamento delle spese,pur non essendo egli soccombente in quanto vittorioso nel giudizio dicassazione.Il primo motivo è inammissibile poiché diretto al riesame dei fatti, avendo laCorte d’appello verificato la questione della legittimazione delle parti appellateNumero registro generale 8698/2022Numero sezionale 2554/2026Numero di raccolta generale 21291/2026Data pubblicazione 23/06/2026con argomentazione non adeguatamente censurata.

Invero, premesso che lalegittimità, con controricorso, quale titolare del credito originariamente vantatoda Unicredit spa, (in qualità di successore universale di Unicredit CorporateBanking spa, già Unicredit Banca di Impresa spa la quale aveva richiesto ildecreto ingiuntivo per mezzo della mandataria a U.C.G. Bank), la Corted’appello ha ritenuto infondata l’eccezione relativa al difetto di legittimazionedella stessa società interventrice, per l’asserita mancata produzione delladocumentazione relativa alla cessione del credito, sviluppando un accertamentodi fatto insindacabile in questa sede, che ha peraltro evidenziato anchel’incompatibilità delle difese espresse dai sign.

Barro nei precedenti gradi digiudizio.Al riguardo, giova rilevare che secondo consolidata giurisprudenza di questaCorte, la cessione di credito determina la successione a titolo particolare delcessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod.proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e laconservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostitutoprocessuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino allaformale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimentogiudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass., n. 22424/2009; n.8884/2003).Ora, la decisione impugnata è del tutto conforme al richiamato orientamento diquesta Corte in tema di partecipazione al giudizio del cedente e del cessionariodel credito litigioso.Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi,sono inammissibili.

Al riguardo, la Corte d’appello non ha disatteso la regolafissata dalla cassazione in quanto, muovendo dal fatto che il rinvio era statodisposto per mancanza di motivazione e per la mancata verificadell’indispensabilità dei mezzi di prove articolati, ha esaminato le istanzeNumero registro generale 8698/2022Numero sezionale 2554/2026Numero di raccolta generale 21291/2026Data pubblicazione 23/06/2026istruttorie escludendone la rilevanza, ed evidenziando la novità delle altrequestioni afferenti ai titoli di cui la banca avrebbe illecitamente dispostosecondo la ricorrente (quali questioni nuove del tutto incompatibili, come detto,con le difese formulate nei precedenti gradi di merito).Pertanto, la doglianza per la quale la Corte d’appello non avrebbe ottemperatoa quanto previsto nella precedente ordinanza rescindente non coglie, di fatto,la ratio decidendi, dal momento che l’ordinanza aveva cassato con rinvioritenendo (con una motivazione totalmente carente) che la sentenza d’appellonon fosse motivata.Il quarto motivo è parimenti inammissibile.

In tema di spese processuali, ilgiudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvederesulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principiodella soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che aidiversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidarele spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esitofinale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento dicompensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannarela parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamentesoccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass., n.4818/2026, SU, n. 32906/2022).Nella specie, la Corte d’appello ha condannato il ricorrente alle spese di tutti igradi di giudizio perché soccombente, stante il rigetto delle sue domande,all’esito globale del processo, sebbene vittorioso nel precedente giudizio dilegittimità (per vizi motivazionali, vagliati e superati attraverso la decisione inquesta sede impugnata).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alpagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese delgiudizio che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarieNumero registro generale 8698/2022Numero sezionale 2554/2026Numero di raccolta generale 21291/2026Data pubblicazione 23/06/2026nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di leggeAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.Il PresidenteDott.

Mauro Di Marzio