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Ordinanza — n. 21288/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to clearly state essential case facts and legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21288/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to clearly state the essential facts and legal grounds required by Article 366 of the Code of Civil Procedure. The applicant had opposed a money judgment against the town of Galatone but did not provide a concise summary of the opposing claims, factual premises, or legal arguments in the written submission. Consequently, the court could not examine the merits of the case without relying on external documents, leading to the immediate rejection of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; The Court of Cassation must reject an appeal if the applicant fails to clearly and concisely state the essential facts, opposing claims, and legal grounds, thereby preventing the court from understanding the controversy without consulting other acts.

Parole chiave

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inadmissible appeal clear statement of facts Article 366 c.p.c. procedural requirement summary of grounds allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso è radicalmente inammissibile per il mancato rispetto delrequisito di contenuto - forma di cui all’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. poichénon espone in modo chiaro i fatti di causa essenziali alla illustrazione deimotivi di ricorso, cui sono dedicate le pagine 4 – 56 (Cass., sez.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. II, ord. 21 giugno 2025, n. 16618
Cass., sez. III, ord. 12 gennaio 2024, n. 11352
Cass., sez. III, ord. 12 gennaio 2024, n. 11352;Cass., sez.
Cass., sez. I, ord. 30 novembre 2023, n. 33353
11352;Cass., sez. I, ord. 30 novembre 2023, n. 33353; Cass., sez.
Cass., sez. I, ord. 1° marzo 2022, n. 6611
Cass., sez. I, 27 ottobre 2016, n. 21750
Cass., sez. III, 1° dicembre 2025, n. 31334
Cass., sez. V, 27 ottobre 2025, n. 28508
31334; Cass., sez. V, 27 ottobre 2025, n. 28508) epreclude l’esame dei motivi di ricorso.2.
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Testo completo

resentata e difesa dall'Avv. Mario Lazzari- RICORRENTEcontroCOMUNE DI GALATONE in persona del sindaco pro tempore- INTIMATOavverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 303/2021 depositatail 12 marzo 2021 nel proc. n. 1596/2016 R.G.Numero registro generale 18152/2021Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 21288/2026Data pubblicazione 23/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 dalconsigliere Antonio Costanzo; esaminati gli atti.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. La società Team Service s.r.l. impugna la sentenza 12 marzo 2021n. 303 della Corte d'Appello di Lecce che ha respinto l’appello dell’odiernaricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne aveva rigettatol’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del Comune diGalatone.2.

Il Comune di Galatone è rimasto intimato.3. Nella parte di ricorso dedicata a «fatto e svolgimento dei giudizi»(pagine 3 – 4) la ricorrente espone di essersi opposta al decreto ingiuntivoemesso per la somma di euro 9.184,93 in favore del Comune di Galatone;di aver chiesto che il Tribunale di Lecce «revocasse e/dichiarasse la nullitàdel decreto opposto; condannasse il Comune di Galatone al pagamento ditutte le somme dovute alla Team Service srl, da determinarsi in corso dicausa e delle quali chiedeva il pagamento, anche eventualmente incompensazione e/o a titolo di indebito arricchimento, con vittoria di spese»;di essersi difesa nei confronti del Comune di Galatone, il quale aveva chiestoin via riconvenzionale il rigetto dell’opposizione e la condannadell’opponente «al pagamento della ulteriore somma di € 20144,94 dalComune esborsata, maggiorata di interessi e rivalutazione ed al ristoro deldanno cagionato, prudenzialmente limitato in € 50.000,00» e nel corso delgiudizio «formulava ulteriori richieste pagamento»; di aver proposto appelloavverso la sentenza n. 4587/2016 emessa all’esito di istruzione svolta conproduzione documentale, interrogatorio formale del legale rappresentantedi Team System, prova testimoniale.4.

Non è stata depositata memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 18152/2021Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 21288/2026Data pubblicazione 23/06/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è radicalmente inammissibile per il mancato rispetto delrequisito di contenuto - forma di cui all’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. poichénon espone in modo chiaro i fatti di causa essenziali alla illustrazione deimotivi di ricorso, cui sono dedicate le pagine 4 – 56 (Cass., sez. II, ord. 21giugno 2025, n. 16618;

Cass., sez. III, ord. 12 gennaio 2024, n. 11352;Cass., sez. I, ord. 30 novembre 2023, n. 33353; Cass., sez. I, ord. 1° marzo2022, n. 6611; Cass., sez. I, 27 ottobre 2016, n. 21750).Il ricorso non indica in modo chiaro e sintetico quali siano lecontrapposte pretese, quali siano i relativi presupposti di fatto e le ragionidi diritto che le sorreggono, quali le linee difensive assunte dalle parti, nériporta in breve i motivi di appello, le difese svolte dalle parti in quel grado,le ragioni alla base delle due decisioni di merito.Il mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 3c.p.c. attraverso l’esposizione sommaria dei fatti di causa non consente allaCorte di cassazione di avere una diretta, immediata e completa conoscenzadegli elementi indispensabili a comprendere l’origine e l’oggetto dellacontroversia, lo svolgimento del processo e la posizione assunta dalle parti,senza doversi avvalere di altre fonti o di altri atti (Cass., sez.

III, 1°dicembre 2025, n. 31334; Cass., sez. V, 27 ottobre 2025, n. 28508) epreclude l’esame dei motivi di ricorso.2. Nulla sulle spese, non essendovi controricorrente.3. Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 18152/2021Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 21288/2026Data pubblicazione 23/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti peril versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.Il PresidenteMauro Di Marzio