Court dismisses claim for restitution of bank account balance, ruling it is a balance verification, not unjust enrichment. Guarantees are autonomous, barring third-party restitution claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the main appeal and declared the incidental appeal inadmissible. The plaintiff sought restitution of a bank account balance, arguing it constituted unjust enrichment, while the bank and guarantors contested the claim. The court ruled that the action was merely for verifying the account balance, not for restitution, and that autonomous guarantees preclude third-party claims against the bank.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1950 c.c.; Art. 1299 c.c.: An autonomous guarantee contract limits the guarantor's right of recourse to the principal debtor, precluding any action for unjust enrichment against the creditor bank by a third party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
i dall'avvocato Aurelio Marino-ricorrenti-controImmobiliare Sapa Di Sara Mastrangelo e C. S.a.s. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato AlbertoAvitabile unitamente all’avvocato Maria Grazia Martinelli-controricorrente-nonché controImmobiliare Sapa Di Sara Mastrangelo C. S.a.s. in persona del legalerappresentante pro tempore, Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.a. inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimati-sul controricorso incidentale proposto da Banca Monte Dei Paschi Di SienaNumero registro generale 15169/2022Numero sezionale 2701/2026Numero di raccolta generale 21285/2026Data pubblicazione 23/06/2026S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Eugenio Moschiano-ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4454/2021depositata il 02/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalConsigliere Filippo D'Aquino.1.
IMMOBILIARE SAPA di PAOLO SIBILIO C. S.a.s. ha chiesto conricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. accertarsi in danno di BANCA MONTEDEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (MPS) accertarsi il saldo del c/c n.50703.84,«già n. 39389.33» alla data del 31 marzo 2015 (conto corrente che, comerisulta dalla sentenza impugnata, è stato acceso nel 1995), condannandosila banca alla ripetizione di € 350.641,36. Il ricorrente ha dedotto che ilcredito era fondato sulla sentenza inter partes del Tribunale di Napoli n.12382/2014, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto di BancaMPS nei confronti del ricorrente al pagamento della somma di € 78.317,23alla data del 31 marzo 2007 in luogo del maggior saldo negativo a creditodella banca di € 475.310,07.
Il saldo a credito risultava in base alledeterminazioni della CTU espletata nel suddetto giudizio e alle successivemovimentazioni del conto corrente, che contemplavano, in particolare,due accrediti in conto per complessivi € 357.910,24 per opera dei garantiPAOLO SIBILIO e SARA MASTRANGELO.2. Banca MPS ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo il difettodi legittimazione attiva del ricorrente, essendo il saldo attivo del contocorrente riferibile ai garanti, i quali avevano prestato garanzia nelle formedel contrato autonomo di garanzia. Nel giudizio sono intervenuti i garanti,chiedendo condannarsi la banca al pagamento in loro favore dell’importorichiesto da SAPA S.a.s., deducendo che la garanzia prestata fosse daqualificare come fideiussione.n. 15169/2022 R.G.Numero registro generale 15169/2022Numero sezionale 2701/2026Numero di raccolta generale 21285/2026Data pubblicazione 23/06/20263.
Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda della societàImmobiliare Sapa e ha rigettato la domanda degli interventori.4. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, harigettato sia l’appello della banca, sia l’appello incidentale dei garantiinterventori, accogliendo l’appello incidentale della società. Per quanto quirileva, il giudice di appello ha ritenuto che, stante la natura di contrattoautonomo delle diverse garanzie prestate da Paolo Sibilia e da SaraMastrangelo, i garanti non hanno titolo per agire nei confronti del creditoreper la ripetizione di quanto versato a titolo di indebito, potendo costoroagire in regresso nei soli confronti del debitore principale, non anche perfar valere eccezioni fondate sul rapporto principale.
Nel rigettare l’appelloincidentale dei garanti, il giudice di appello ha confermato nel merito lanatura di contratto autonomo di garanzia, atteso che i contrattiprevedevano la clausola di pagamento senza eccezioni e a prima richiesta(art. 7), anche in caso di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti(art. 2), nonché in caso di invalidità dell’obbligazione originaria (art. 8),nonché di deroga all’art. 1957 cod. civ. (art. 6), ritenendo che i garantihanno azione unicamente verso il debitore principale.5. La sentenza impugnata ha, inoltre, ritenuto che nel caso di specie ladomanda attiene all’accertamento del saldo e non a una ripetizione diindebito oggettivo.6.
Propongono ricorso per cassazione gli eredi del garante Paolo Sibilio(SIBILIO Luigi, SIBILIO Ersilia e SIBILIO Matilde) e l’altra garante SaraMastrangelo, affidato a due motivi, cui resistono con controricorso lasocietà Immobiliare Sapa e Banca MPS S.p.A.; Banca MPS propone ricorsoincidentale, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorsoImmobiliare Sapa. I ricorrenti principali e il ricorrente incidentale hannodepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONEn. 15169/2022 R.G.Numero registro generale 15169/2022Numero sezionale 2701/2026Numero di raccolta generale 21285/2026Data pubblicazione 23/06/20261.
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 117, comma 6, TUB e 1936, 1362, 1363 e 1370cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che lagaranzia prestata dai ricorrenti sia da qualificare come contrattoautonomo di garanzia. Si deduce sia omessa valutazione del testo letteraledel contratto di garanzia, sia mancata interpretazione sistematica dellerelative clausole contrattuali, sia violazione del principio interpretativocontra stipulatorem.
Sotto questo profilo, si valorizza sia l’utilizzo deltermine «fideiussione», quale volontà espressa degli stipulanti e, inparticolar modo, del professionista che ha predisposto il modulo, sia lacentralità dell’obbligazione principale, che esclude l’obbligazione per lesomme indebitamente richieste.2. Il primo motivo è inammissibile, così assorbendosi l’eccezione diinammissibilità del controricorrente MPS. L’attività di interpretazione delcontratto (come osserva il ricorrente incidentale) è operazioneermeneutica rimessa al giudice del merito, al quale spetta accertare lavolontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico, conindagine di fatto incensurabile in sede di legittimità, salvo che il ricorrente,oltre a indicare le norme asseritamente violate, indichi in quali termini ilgiudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati(Cass., n. 33929/2024;
Cass., n. 9461/2021). La censura si risolve nellamera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e di quellaaccolta nella sentenza impugnata sui temi suscitati dal ricorrente e,quindi, sul merito dell’interpretazione opzionata dal provvedimentoimpugnato (Cass., n. 31778/2025), secondo cui la garanzia prestata dalde cuius Paolo Sibilio e da Sara Mastrangelo avesse natura di contrattoautonomo di garanzia, ciò in base all’analisi integrata di diverse clausolecontrattuali (artt., 2, 6, 7, 8), che prevedevano il pagamento a primarichiesta, anche in caso di annullamento, inefficacia o revoca dein. 15169/2022 R.G.Numero registro generale 15169/2022Numero sezionale 2701/2026Numero di raccolta generale 21285/2026Data pubblicazione 23/06/2026pagamenti, in caso di invalidità dell’obbligazione originaria, nonché inderoga all’art. 1957 cod. civ., senza riferimento al nomen indicato neltesto contrattuale.
La qualificazione della garanzia come contrattoautonomo, in forza della clausola a prima richiesta anche in caso diannullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti (ancorché derivanti obcausa finitam, successivamente all’insorgenza del titolo negoziale), si basasull’accertamento di incompatibilità di tali clausole con il principio diaccessorietà che, invece, caratterizza la fideiussione, accertamento chenon è stato compiutamente censurato da parte ricorrente.3. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce in via gradata,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione efalsa applicazione degli artt. 1362, primo comma, 1372, primo comma e2033 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto chedalla natura di contratto autonomo della garanzia prestata dal de cuiusPaolo Sibilio e da Sara Mastrangelo deriva l’irripetibilità di quanto loroversato in base a patti dichiarati nulli, in quanto la garanzia era estraneaalle prestazioni ritenute successivamente indebite.4.
Il secondo motivo è infondato. Va rigettata l’eccezione diinammissibilità del controricorrente posto che, come i ricorrentievidenziano in memoria, la questione non è nuova, in quanto già propostadavanti al primo giudice e puntualmente riproposta in appello. Il motivo èinfondato. Per costante giurisprudenza di questa Corte, il garanteautonomo, a differenza del fideiussore «una volta che abbia pagato nellemani del creditore beneficiario, non potrà agire in ripetizione nei confrontidi quest'ultimo (salvo nel caso di escussione fraudolenta), rinunciando,per l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quantopagato all'accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia, mapotrà esperire l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente neiconfronti del debitore garantito (Cass., Sez.
U., n. 3947/2010; Cass., n.14853/2007; Cass., n. 23434/2023; Cass., n. 865/2025).n. 15169/2022 R.G.Numero registro generale 15169/2022Numero sezionale 2701/2026Numero di raccolta generale 21285/2026Data pubblicazione 23/06/20265. Ne consegue che, una volta qualificata la garanzia come contrattoautonomo per quanto indicato in relazione al superiore motivo, il garanteautonomo, con la sola eccezione dell’exceptio doli, può agire in regressonei confronti del solo debitore garantito ma, come correttamenteosservato nella sentenza impugnata (pagg. 12-13), non ha «titolo peresercitare l’azione di ripetizione di indebito nei confronti della banca».6.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 81cod. proc. civ., 1299, 1853 e 2033 cod. civ. e dell’art. 117 TUB, nellaparte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la società fosselegittimata alla ripetizione del saldo attivo formatosi all’esito delpagamento dei garanti. Si deduce che, per quanto il soggetto legittimatoalla ripetizione di somme indebitamente versate sia il titolare del contocorrente, nella specie si tratta di pagamento del terzo, unico legittimatoalla ripetizione delle somme.7.
Il ricorso incidentale è inammissibile in quanto, anche in questocaso, si fonda su argomentazioni nuove e non si confronta con la ratiodecidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto che, nella specie, sitratta di una domanda di accertamento del saldo di conto corrente, saldoal quale hanno concorso i versamenti dei due garanti, non anche di unaazione di ripetizione di indebito («la domanda proposta dalla SAPA devequalificarsi, più propriamente, non come una domanda di ripetizione,bensì come una domanda di accertamento e conseguente pagamento delsaldo attivo di conto corrente»).8.
Il rigetto del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità delricorso incidentale, nonché i rapporti tra parte ricorrente principale econtroricorrente, comportano la compensazione delle spese tra tutte leparti processuali. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributounificato per entrambi i ricorsi. P.Q.Mn. 15169/2022 R.G.Numero registro generale 15169/2022Numero sezionale 2701/2026Numero di raccolta generale 21285/2026Data pubblicazione 23/06/2026La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorsoincidentale; dichiara compensate le spese processuali del giudizio dilegittimità tra tutte le parti; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale eper il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/06/2026.Il PresidenteMauro Di Marzion. 15169/2022 R.G.