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Ordinanza — n. 21229/2026 — snciv Generato dall'IA

Court rules Milan specialized section has jurisdiction over antitrust-related guarantee nullity claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21229/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Milan specialized section competent to hear the claim regarding the nullity of guarantees. Antonio and Marco Dell'Acqua argued for Bergamo jurisdiction, but the court found the case falls under antitrust violation norms. Consequently, the court ruled that the specialized section in Milan must adjudicate the matter.

Regesto Legislator

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Art. 33 comma 2 l. 287/1990; Art. 4 comma 1-ter d.lgs. 168/2003: The specialized section for business disputes in Milan has exclusive jurisdiction over claims challenging the validity of guarantees issued under antitrust-violating contract schemes.

Parole chiave

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antitrust violation guarantee nullity specialized section jurisdiction transfer competition law risoluzione del conflitto di competenza competenza in materia di trust foro d'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 33 comma 2 della legge n. 287 del 1990
— La competenza della sezione specializzata per le imprese,estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n.
Art. 4 comma 1-ter del d.lgs. n. 168 del 2003
— In base all’art. 4, comma 1-ter, d.lgs.
art. 45 c.p
— Nulla è da disporre in punto di spese processuali.Infatti, la richiesta di regolamento di competenza d'ufficio,promuovibile ai sensi dell'art. 45 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10 marzo 2021, n. 6523
287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiararel'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullitàdell'intesa vietata (Cass. 10 marzo 2021, n. 6523;
Cass. 6 luglio 2022, n. 21429
Cass. 1 aprile 2011, n. 7596
Cass. 19 gennaio 2007, n. 1167
7596;Cass. 19 gennaio 2007, n. 1167).
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Testo completo

liano Davide Gallasso, presso il qualesono domiciliati;Intesa Sanpaolo s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato GiuseppeRavasio;sul regolamento di competenza proposto d’ufficio dal Tribunale diBrescia con ordinanza n. 726/2025 del 24 marzo 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026dal Consigliere Massimo Falabella.1. ─ Il Tribunale di Brescia, sezione distaccata in materia diimpresa, ha richiesto regolamento di competenza d’ufficio a questaSez. I – RG 6165/2025camera di consiglio 21.5.2026 1Numero registro generale 6165/2025Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 21229/2026Data pubblicazione 22/06/2026Corte, esponendo quanto segue.Antonio e Marco Dell’Acqua avevano proposto, avanti al Tribunaledi Bergamo, domanda di accertamento della nullità ex art. 33, comma2, l. n. 287/1990 delle fideiussioni da loro rilasciate in favore di UBILeasing s.p.a., oggi Intesa Sanpaolo s.p.a., nel quadro di una più ampiacontroversia in cui erano confluite la domanda di accertamentoproposta da Piazza Castello s.r.l. quanto alla nullità di alcune clausoledi un contratto di locazione finanziaria, la domanda di ripetizione dellesomme indebitamente riscosse dalla banca e l’opposizione al decretoingiuntivo proposta dalla nominata società a fronte dell’intimazione dipagamento pronunciata dallo stesso Tribunale per l’importo di euro40.871,95, oltre interessi.

Il Tribunale adito aveva rigettato sial’opposizione a decreto ingiuntivo che la domanda di ripetizione, maaveva rimesso alla Sezione specializzata del Tribunale di Brescia ladomanda di accertamento della nullità della fideiussione: domanda cheera stata poi tempestivamente riproposta, previa riassunzione delprocedimento, avanti a quell’ufficio giudiziario.Il Tribunale proponente il regolamento ha negato la suacompetenza, rilevando che la causa deve essere trattata avanti allaSezione specializzata presso il Tribunale di Milano.2. — Il Procuratore Generale ha domandando dichiararsi lacompetenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia diimpresa.

In prossimità dell’adunanza camerale odierna sono statedepositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il regolamento di competenza è fondato.2. — La competenza della sezione specializzata per le imprese,estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrustdell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullitàdella fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predispostoSez. I – RG 6165/2025camera di consiglio 21.5.2026 2Numero registro generale 6165/2025Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 21229/2026Data pubblicazione 22/06/2026dall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett.a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiararel'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullitàdell'intesa vietata (Cass. 10 marzo 2021, n. 6523;

Cass. 6 luglio 2022,n. 21429).3. — In base all’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 168 del 2003, perle controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del dettodecreto legislativo — e cioè, appunto, per le cause di cui all'art. 33,comma 2, della l. n. 287 del 1990, tra cui è ricompresa quella in esame,e per le controversie relative alla violazione della normativa antitrustdell'Unione europea —, è inderogabilmente competente la Sezionespecializzata di Milano se esse debbano trattarsi, secondo gli ordinaricriteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioninormative speciali che le disciplinano, dagli uffici giudiziari ricompresinel distretto di Brescia.4.

— Deve dunque dichiararsi che competente a giudicare delladomanda riconvenzionale di cui qui si discorre, relativa alla nullità dellefideiussioni per violazione della normativa antitrust, è il Tribunale diMilano, Sezione specializzata in materia di impresa.5. — Nulla è da disporre in punto di spese processuali.Infatti, la richiesta di regolamento di competenza d'ufficio,promuovibile ai sensi dell'art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice perl'immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferitaalla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a carattereincidentale che ne consegue, restano in una identica posizione dipartecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenzavalutabile con limitato riguardo a tale fase processuale, con laconseguenza che nessuna statuizione va adottata in ordine alle speseda esse sostenute nella fase medesima (Cass. 1 aprile 2011, n. 7596;Cass. 19 gennaio 2007, n. 1167).

P.Q.MSez. I – RG 6165/2025camera di consiglio 21.5.2026 3Numero registro generale 6165/2025Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 21229/2026Data pubblicazione 22/06/2026La Cortedichiara la competenza del Tribunale di Milano, Sezionespecializzata in materia di impresa.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 21 maggio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 6165/2025camera di consiglio 21.5.2026 4