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Ordinanza — n. 21223/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses claim that bank debt cession includes extinguished accounts from prior liquidation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21223/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the special appeal filed by Vedani Colombara SRL against Intesa Sanpaolo SPA regarding a payment order. The appellant argued that a 2017 debt cession contract should cover a bank account closed in 2016, which had already become final and binding. The court ruled that the cession contract explicitly excluded pre-existing, extinguished liabilities from the transferred business assets. Consequently, the court held that Intesa Sanpaolo was not passively legitimated to pursue or defend claims regarding accounts that ceased to exist before the liquidation and cession took effect.

Regesto Legislator

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Art. 3.1.2 lett. b) del contratto di cessione d'azienda; i rapporti bancari già estinti alla data della cessione rientrano tra il contenzioso espressamente escluso dagli effetti del trasferimento, privando la cessionaria della passiva legittimazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
cession of business extinguished liabilities passive legitimation bank debt transfer final judgment liquidation coatta amministrativa payment order

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3.1.2 lett. b) del contratto di cessione
b) violazione e falsaapplicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 1363 cod.civ.
d.l. n. 99 del 2017
l. n. 121 del 2017
99 del 2017 (convertito dallal. n. 121 del 2017) tra i commissari liquidatori di Veneto Banca s.p.a.
art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 31681 del 04/12/2025
Ordinanza n. 15670 del 12/06/2025
Ordinanza n. 15083 del 05/06/2025
Ordinanza n. 15684 del 12/06/2025
Ordinanza n. 15686 del 12/06/2025
Ordinanza n. 15689 del 12/06/2025
Ordinanza n. 22563 del 04/08/2025
Ordinanza n. 22732 del 06/08/2025
Ordinanza n. 22227 del 30/08/2025

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Testo completo

ura speciale in-ricorrente --contro-INTESA SANPAOLO spa, in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesadagli avv.ti Valerio Tavormina e Marzia Greco. Peer procura speciale in atti;-controricorrente-avverso la sentenza n. 1307/2021, emessa dalla Corte d’appello di Torino,pubblicata il 29 novembre 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.06.2026dal Cons. rel., dott. Rosario Caiazzo.Numero registro generale 14037/2022Numero sezionale 2556/2026Numero di raccolta generale 21223/2026Data pubblicazione 22/06/2026RILEVATO CHEIntesa Sanpaolo spa conveniva in giudizio la Vedani Colombara srl inopposizione al decreto, immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale diNovara in data 30 maggio 2018 recante l’ingiunzione di pagamento dellasomma di € 70.303,55, oltre interessi legali e spese della fase monitoria.In particolare, con il ricorso monitorio depositato dinanzi al Tribunale diNovara, Vedani Colombara srl aveva esposto che: il Tribunale di Novara,con sentenza pubblicata il 9 novembre 2015, pronunciando nei confronti diVeneto Banca scpa, aveva accertato la sussistenza di saldo passivo in favoredella società attrice relativo al conto corrente n. 864000, intrattenuto conla banca convenuta, pari ad € 40.266,40 al 31.12.2012 con un recuperoteorico per il correntista pari ad € 66.566,69, dichiarando altresìimproponibile l’ulteriore domanda di restituzione, in relazione al rapportodedotto in causa, con condanna di Veneto Banca alla rifusione delle spesedi lite, poi in effetti pagate spontaneamente all’esito del giudizio dalla bancacondannata; il 30 aprile 2016 Vedani Colombara s.r.l. provvedeva allachiusura del conto corrente impugnato; avverso la sentenza di primo gradoVeneto Banca s.p.a. (già Veneto Banca scpa) aveva proposto impugnazionepresso la Corte d’Appello di Torino e, nelle more del giudizio di appello, condecreto del 25 giugno 2017 era stata posta in liquidazione coattaamministrativa, dichiarando in giudizio l’esistenza dell’evento interruttivotramite il procuratore in data 15 settembre 2017; conseguentemente, conl’ordinanza del 2 ottobre 2017, la Corte di Appello di Torino aveva dispostol’interruzione del giudizio di secondo grado; entrambe le parti omettevanodi riassumere il giudizio di appello e così, il 15 dicembre 2017, la sentenzadi primo grado era passata in giudicato; tutto ciò premesso, la ricorrenteagiva in sede monitoria nei confronti di Intesa Sanpaolo, sul duplicepresupposto che, intervenuta l’estinzione del conto corrente, fosse insortoNumero registro generale 14037/2022Numero sezionale 2556/2026Numero di raccolta generale 21223/2026Data pubblicazione 22/06/2026il diritto alla ripetizione delle somme tutte illegittimamente addebitatedall’istituto di credito, come accertate dalla sentenza di primo gradodivenuta definitiva e che, in forza del contratto di cessione del 26 giugno2017 stipulato fra Veneto Banca spa quale cedente e Intesa SanPaolo spaquale cessionaria, quest’ultima fosse subentrata nella posizione debitoriagià facente capo alla banca condannata, ai sensi dell’art. 3.1.2, lett. b,punto (vii) del suddetto contratto di cessione in quanto le “passività incluse”nella cessione avrebbero compreso i “contenziosi civili (e relativi effettinegativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alladata di esecuzione”, fra cui anche la lite instaurata da Vedani Colombarasrl, secondo l’allora ricorrente in ingiunzione, posto che la “data diesecuzione” corrispondeva al 26 giugno 2017 e posto altresì che la causa ingrado di appello era ancora pendente a quella data.Con sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale di causain data 5.12.2019, il Tribunale di Novara accoglieva l’opposizione propostada Intesa Sanpaolo spa avverso il decreto ingiuntivo opposto e, per l’effetto,revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda proposta dallaconvenuta opposta.Con sentenza del 29.11.2021 la Corte territoriale rigettava l’appello dellaVedani Colombara srl, osservando che: l’esame dell’appello presupponevala valutazione della posizione di Intesa Sanpaolo rispetto alla controversiaintrodotta e coltivata dall’appellante, che aveva agito in sede monitoria neiconfronti della banca, sul duplice presupposto che, intervenuta l’estinzionedel conto corrente conto corrente n. 864000, intrattenuto con Veneto Bancaspa, fosse insorto il diritto alla ripetizione delle somme tutteillegittimamente addebitate dall’istituto di credito, come accertate dasentenza divenuta definitiva e che, in forza del contratto di cessione del 26giugno 2017 stipulato fra Veneto Banca spa quale cedente e IntesaSanpaolo quale cessionaria, quest’ultima fosse subentrata nella posizioneNumero registro generale 14037/2022Numero sezionale 2556/2026Numero di raccolta generale 21223/2026Data pubblicazione 22/06/2026debitoria già facente capo alla banca condannata; orbene, in base alcontratto di cessione non tutto il contenzioso pendente al momento dellasottoposizione di Veneto Banca alla liquidazione coatta amministrativa erada considerare come «contenzioso pregresso» e ricompreso, come tale,nell'«insieme aggregato» oggetto di cessione; era da escludere, inparticolare, vi fosse stata successione di Intesa Sanpaolo nel contenziosorelativo a rapporti negoziali cessati in epoca precedente all'apertura dellaprocedura di liquidazione coatta amministrativa e al conseguente contrattodi cessione del ramo di azienda.La società correntista ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza,affidandosi ad un unico motivo.

Intesa Sanpaolo spa resiste concontroricorso, illustrato da memoria.RITENUTO CHEL’unico motivo denunzia:

a) violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1362, 1363, 1366e 1367, cc, per non aver la Corte d’Appello ritenuto che Intesa Sanpaolospa fosse successore a titolo particolare nel rapporto oggetto del giudizio equindi per non aver ritenuto, in ultima analisi, la medesima banca titolarepassiva, per atto di trasferimento, del debito restitutorio che la societàricorrente ha fatto valere nel presente giudizio;

b) violazione e falsaapplicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazioneal principio generale dell’affidamento a tutela della Vedani Colombara srlcirca l’assunzione in capo ad Intesa Sanpaolo spa della titolarità passiva conriferimento alla cessione in data 27 giugno 2017, del rapporto di contrattogià in capo a Veneto Banca s.c.p.a in LCA di cui al decreto ingiuntivodell’1.6.2018;

c) violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 3 co. 2 della Legge del31/07/2017 n. 121, per aver la Corte d’Appello ritenuto che il c.d. “attoripetitivo del secondo atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26Numero registro generale 14037/2022Numero sezionale 2556/2026Numero di raccolta generale 21223/2026Data pubblicazione 22/06/2026giugno 2017 relativo a Banca Popolare di Vicenza spa in LCA e Veneto Bancaspa in LCA” fosse valido ed efficace anche nei confronti dei terzi, malgradofosse rimasto del tutto privo di qualsivoglia forma di pubblicità e dicomunicazione.Al riguardo, la ricorrente assume che: le singole clausole del contratto incorrelazione fra loro, interpretate le une per mezzo delle altre, inducevanoa ritenere la inesistenza della volontà di escludere dal novero del c.d.“aggregato incluso” i rapporti contrattuali estinti, anche ai sensi dell’art.1363 cod.civ.; il contratto non operava alcuna distinzione temporale tra irapporti (funzionali) attuali e quelli estinti.La questione affrontata dai giudici di merito, riproposta avanti a questaCorte, è se le cessioni di azienda del 26 giugno 2017 poste in essere tra leliquidazioni coatte amministrative di Veneto Banca s.p.a. e Banca Popolaredi Vicenza s.p.a., quali cedenti, e Intesa Sanpaolo s.p.a., quale cessionaria,abbiano interessato anche i debiti litigiosi delle dette Banche Venete oggettodi giudizi pendenti in essere a quella data.Il ricorso è infondato sulla scorta della consolidata giurisprudenza di questaCorte- cui il collegio intende dare continuità- a tenore della quale:in tema cessione di azienda stipulata ex d.l. n. 99 del 2017 (convertito dallal. n. 121 del 2017) tra i commissari liquidatori di Veneto Banca s.p.a. edi Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a., i rapportibancari già estinti alla data del 26 giugno 2017, data di efficacia delsubentro di quest'ultima nella posizione sostanziale delle prime per effettodel predetto contratto, rientrano tra il contenzioso espressamente esclusodagli effetti della cessione, con la conseguenza che Intesa Sanpaolo s.p.a.non è passivamente legittimata nel relativo contenzioso (Cass., n. 31681del 04/12/2025; e precedenti ordinanze n. 15670 del 12/06/2025; n. 15083del 05/06/2025; n. 15684 del 12/06/2025; n. 15686 del 12/06/2025; n.Numero registro generale 14037/2022Numero sezionale 2556/2026Numero di raccolta generale 21223/2026Data pubblicazione 22/06/202615689 del 12/06/2025; n. 22563 del 04/08/2025; n. 22732 del06/08/2025; n. 22227 del 30/08/2025n. 15670/2025).In particolare, va ribadito che con la locuzione «rapporti inerenti e funzionaliall'esercizio dell'impresa bancaria, l’art. 3.1.2, lett. b), del contratto dicessione ha inteso far riferimento a quei rapporti che, oltre ad essere inclusinei rapporti aziendali, rilevino finalisticamente per lo svolgimento dellaspecifica attività di impresa della cessionaria: che cioè le passività oggettodi trasferimento devono inscriversi in rapporti che, per non essersi esauritialla data della cessione, debbano per tale ragione reputarsi funzionaliall’esercizio dell’impresa bancaria di Intesa Sanpaolo S.p.ANella specie, il conto fu estinto nel mese di aprile 2016 e quindi in epocaprecedente alla messa in liquidazione coatta amministrativa della banca.Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida ineuro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di leggeAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ovedovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.Il PresidenteDott.

Mauro Di Marzio