Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21206/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because appellate court's order on factual extension lacks binding force for cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21206/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court's order regarding the factual extension of bankruptcy does not create res judicata. The lower court had found a de facto supersociety between the individual entrepreneur and the bankrupt company, but the Supreme Court held that such orders bind only the trial court. Consequently, the appellant cannot challenge this specific finding via cassation, as the only remedy lies in appealing the final bankruptcy declaration judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 22 l.f.; Art. 111 Cost.: An appellate order declaring a de facto supersociety binds only the trial court and does not establish res judicata, precluding a subsequent cassation appeal against that specific finding.

Parole chiave

Generato dall'IA
de facto supersociety bankruptcy extension res judicata appellate order cassation inadmissibility factual extension binding force

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 22 l.f.
Costituisce principio giurisprudenziale costante quello percui il decreto della Corte d'appello di rimessione degli atti alTribunale, in accoglimento del reclamo ai sensi dell'art. 22, comma4, l.fall., non ha carattere decisorio, né definitivo, e non è quindiricorribile per cassazione ex art.
Art. 111 Cost.
Non rileva – ai fini della impugnazione del provvedimentocon il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
Luigi D’OrazioNumero registro generale 10110/2025Numero sezionale 2140/2026Numero di raccolta generale 21206/2026Data pubblicazione 22/06/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 111 Cost
Non rileva – ai fini della impugnazione del provvedimentocon il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. 1, 20/11/2019, n. 30202
Cass., sez. 1, 23/10/2024, n. 27525
Cass., sez. 1, 23/10/2024, n. 27525).1.2.
Cass., Sez.U. n. 10242 del 2021
– il principiodell’apparenza che tutela l’affidamento delle parti processuali nellascelta del mezzo impugnatorio (Cass., Sez.U. n. 10242 del 2021).4 RG n.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

speciale in calce alricorso, dall’Avv. Nicolò Mastropasqua e dall’Avv. Francesco Carlo Spina,i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazionirelative al presente procedimento agli indirizzi di posta elettronicacertificata indicati-ricorrente-CONTROrappresentato e difeso, in virtù di procura speciale unita al controricorso,dall’Avv. Giovanni Santovito, elettivamente domiciliato in via AugustoValenziani, n. 12, in Roma, presso lo studio dell’Avv. Sabino Fortunato, il1 RG n. 10110/2025 Cons. Est. Luigi D’OrazioNumero registro generale 10110/2025Numero sezionale 2140/2026Numero di raccolta generale 21206/2026Data pubblicazione 22/06/2026quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relativeal presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificataindicato-controricorrente –Vivai Cooperativi Rauscedo Soc. coop. a rl., in persona del legalerappresentante pro tempore, Regano Michele, procura Generale presso laCorte d’appello di Bari-intimati-avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1574/2024, depositatail 13/12/2024udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/5/2026 dal Consigliere dott.

Luigi D’Orazio1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1574/2024,depositata il 13/12/2004, accoglieva il reclamo ex articoli 22 e 147l.f., avverso il provvedimento del tribunale che aveva rigettato larichiesta presentata dal curatore del fallimento Sementi s.r.l. perl’estensione dello stesso all’impresa individuale Michele Regano e allasocietà Sementi Sementi s.r.l.La Corte di merito accoglieva il reclamo e, per l’effetto, accertatal’esistenza di una supersocietà di fatto, rimetteva gli atti al tribunaledi Trani per la dichiarazione di fallimento.In particolare, la Corte territoriale reputava sussistere unasupersocietà di fatto tra Michele Regano, imprenditore individuale,che aveva iniziato la sua attività nel 1997, cessandola il 3/3/2023(commercio all’ingrosso di sementi), la società fallita ReganoSementi, partecipata al 99% da Michele Regano dell’1% da Bernardo2 RG n. 10110/2025 Cons. Est.

Luigi D’OrazioNumero registro generale 10110/2025Numero sezionale 2140/2026Numero di raccolta generale 21206/2026Data pubblicazione 22/06/2026Regano, e la società Sementi e Sementi, costituita il 30/6/2021,partecipata da Tommaso Di Palma (socio all’85%, amministratoredella società ed ex dipendente della Regano Sementi) e dalla TrustService Providence LTD (socia al 15%), società di comodo.La Corte d’appello, per quel che ancora qui rileva, dopo averevidenziato che la reclamante curatela aveva omesso di notificare ilricorso per il fallimento in estensione al creditore istante delprocedimento prefallimentare, ordinava il contraddittorio in sede direclamo, evitando di rimettere la causa al primo giudice ex art. 354c.p.c., in forza del principio della ragionevole durata del processo,essendo l’integratore del contraddittorio ininfluente sull’esito delprocedimento.Aggiungeva la Corte di merito che sussistevano i presupposti perla rimessione in termini, concessa dal presidente, senzacontraddittorio con le altre parti.Nella specie, la mancata tempestiva iscrizione a ruolo delreclamo era dipesa dal fatto che la cancelleria aveva rifiutatol’iscrizione del deposito dell’atto, chiedendo un nuovo invio, conindicazione dell’atto come «ricorso» e non come «reclamo».Quanto al merito, sussistevano elementi gravi, precisi econcordanti dell’esistenza di una super società di fatto.Veniva affermata anche l’insolvenza della supersocietà di fatto.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laSementi Sementi s.r.l., articolando otto motivi e depositando anchememoria.3. Ha resistito con controricorso la curatela del fallimento ReganoSementi s.r.l.4. Sono rimasti intimati Michele Regano, la Vivai CooperativiRauscedo Soc. Coop. afr. e r.l. e la procura generale della Repubblicapresso la Corte d’appello di Bari.3 RG n. 10110/2025 Cons. Est. Luigi D’OrazioNumero registro generale 10110/2025Numero sezionale 2140/2026Numero di raccolta generale 21206/2026Data pubblicazione 22/06/20265.

La Procura Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte,chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, ilrigetto.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Costituisce principio giurisprudenziale costante quello percui il decreto della Corte d'appello di rimessione degli atti alTribunale, in accoglimento del reclamo ai sensi dell'art. 22, comma4, l.fall., non ha carattere decisorio, né definitivo, e non è quindiricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., dato che l'incidenza suidiritti delle parti non deriva direttamente da detto decreto, qualsiasinatura abbiano assunto le questioni sollevate in quella sede, ma dallasuccessiva sentenza dichiarativa di fallimento, autonomamenteimpugnabile ex art. 18 l.fall., di cui il provvedimento della Cortedistrettuale costituisce un momento del relativo, complesso,procedimento; eventuali vizi "in procedendo" attinenti alprocedimento di reclamo potranno quindi essere fatti valere in sededi impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento (Cass., sez.1, 20/11/2019, n. 30202;

Cass., sez. 1, 23/10/2024, n. 27525).1.2. Non rileva – ai fini della impugnazione del provvedimentocon il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. – che, nel casoconcreto, la Corte di appello abbia adottato una sentenza, anzichéun decreto, né che con questa abbia affermato l’esistenza di unasupersocietà di fatto (anche nel dispositivo).Neppure rileva – proprio per la peculiare natura delprovvedimento chiaramente pronunciato ex art. 22 l.f. – il principiodell’apparenza che tutela l’affidamento delle parti processuali nellascelta del mezzo impugnatorio (Cass., Sez.U. n. 10242 del 2021).4 RG n. 10110/2025 Cons. Est.

Luigi D’OrazioNumero registro generale 10110/2025Numero sezionale 2140/2026Numero di raccolta generale 21206/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il provvedimento della Corte di appello, emesso ai sensi dell’art.22 l.f., infatti, quale che sia la forma adottata, vincolaesclusivamente il tribunale, che deve pronunciare sulla domanda difallimento, restando sempre aperta alle parti la possibilità diimpugnare la sentenza dichiarativa di fallimento, rimettendo anchein discussione quanto già deciso dalla Corte di appello.Insomma, il provvedimento della Corte di appello – qui gravato– non è in grado di incidere su diritti soggettivi.Prevale la sostanza, non la forma, e la statuizione non ha,comunque, attitudine al giudicato per la stessa ragione per cui nonl’avrebbe la statuizione in proposito assunta con decreto.La patologia – in tali ipotesi - non riapre la via del ricorso percassazione, perché la decisorietà o meno del provvedimento dipendealla statuizione, non dalla forma.12.

Del resto la ricorrente – che pure avrebbe potuto – non haimpugnato il capo relativo alle spese processuali, con il ricorso percassazione, ex art. 111, settimo comma, Cost., limitatamente allapronuncia sulle spese che l’ha vista soccombente nel giudizio svoltosidinanzi alla Corte di appello, in favore del fallimento (Cass., sez. 1,23/10/2024, n. 27525; Cass., sez. 6-1, 10/1/2023, n. 388; Cass. n.30052 del 2011 Cass. n. 403 del 2010; Cass., n. 6805 del 2007). Equesta sarebbe stata l’unica possibile difesa contro il provvedimento,limitatamente cioè al capo decidente (con effetto terminale)sull’onere delle spese.3.

Sussistono giusti motivi, in relazione alle peculiarità delprovvedimento della Corte d’appello, per compensare interamentetra le parti le spese del giudizio di legittimità. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Compensa le spese del giudizio di legittimità.5 RG n. 10110/2025 Cons. Est. Luigi D’OrazioNumero registro generale 10110/2025Numero sezionale 2140/2026Numero di raccolta generale 21206/2026Data pubblicazione 22/06/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026Il Presidente6 RG n. 10110/2025 Cons. Est.

Luigi D’Orazio