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Ordinanza — n. 21199/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows opposition to bankruptcy status when opponent misses hearings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21199/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the opposition to the bankruptcy status filed by Siena NPL 2018 s.r.l. against the bankruptcy of Fatigappalti S.p.a. The lower court had declared the opposition inadmissible because the opponent failed to appear at two scheduled hearings. The Supreme Court ruled that the opposition is not an appeal and missing subsequent hearings does not justify dismissal. Consequently, the case was remanded to the Rome Tribunal for a substantive decision.

Regesto Legislator

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Art. 98, 99 l.fall.; Art. 348, comma 2 c.p.c.: The opposition to the status passivo in bankruptcy proceedings is not an appeal; therefore, the failure of the constituted opponent to appear at subsequent hearings does not render the opposition inadmissible, requiring instead a decision on the merits.

Parole chiave

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opposition to bankruptcy status failure to appear in court inadmissibility of opposition bankruptcy proceedings Italy substantive decision required opposizione sospensione della procedura di fallimento gara d'appalto infruttuosa

Disposizioni normative citate

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Art. 98 l.fall.
Art. 99 l.fall.
con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.Il Fallimento della Fatigappalti S.p.a., intimato, non ha svolto difese.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo ed unico motivo la società ricorrente lamenta “violazione efalsa applicazione dell’art. 99 l.f.
Art. 348, comma 2 c.p.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
inrelazione all’art. 360, n.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

entata da Juliet S.p.A.), rappresentata e difesadall’Avv. Nicola Maione.- ricorrente -controIvonne.- intimato -avverso la ordinanza n. 465/20 del 6.02.2020 del Tribunale di Roma Rg.15864/17, comunicata in data 6 febbraio 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026dal Consigliere dott. Roberto Amatore;Numero registro generale 12619/2020Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 21199/2026Data pubblicazione 22/06/20261.Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma - decidendo sull’opposizioneallo stato passivo presentata, nel Fallimento della Fatigappalti S.p.a., daSiena NPL 2018 s.r.l. - ha dichiarato, ai sensi dell’art. 348, secondo comma,c.p.c., improcedibile l’opposizione, rilevando che “l’opponente – già noncomparso all’udienza del 29.1.2020 – [aveva] omesso di presenziare anchealla successiva del 5.2.2020 (nonostante la rituale comunicazione del rinvio)”.2.Il decreto, pubblicato il 6.02.2020, è stato impugnato da Siena NPL 2018s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.Il Fallimento della Fatigappalti S.p.a., intimato, non ha svolto difese.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo ed unico motivo la società ricorrente lamenta “violazione efalsa applicazione dell’art. 99 l.f. e dell’art. 348 comma secondo c.p.c. inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”, sul rilievo che il giudicante avrebbe dovutoprocedere ad una delibazione di merito dell’incardinato giudizio e nonaccedere ad una dichiarazione di improcedibilità dell’opposizione.1.1 Il motivo è fondato.Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità è ferma nelritenere che l'opposizione allo stato passivo, regolata dagli artt. 98 e 99 l.fall.,non è equiparabile al giudizio d'appello, ancorché abbia natura impugnatoria,sicché non si applicano le norme dettate per il procedimento di gravame e lamancata comparizione della parte opponente, tempestivamente costituitasi,in un'udienza successiva alla prima, non può dar luogo a pronuncia diimprocedibilità dell'opposizione (Cass. 21991/2021).Pertanto, in caso di mancata comparizione della parte opponente, giàcostituitasi in giudizio, il Tribunale deve introitare la causa in decisione (vedianche.

Cass. n. 1342/2016).Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato con rinvio al giudicea quo che dovrà decidere la controversia, oggetto del giudizio di opposizione,in conseguenza dei principi qui sopra ricordati ed oggi riaffermati.Numero registro generale 12619/2020Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 21199/2026Data pubblicazione 22/06/2026 P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Romache, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026Il Presidente