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Ordinanza — n. 21192/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows bankruptcy appeal excluding rent arrears from pre-deduction under Art. 111 L.Fall.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21192/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the bankruptcy appeal against a tribunal decree admitting rent arrears to the debtor's passive list with a pre-deduction. The appellant argued the tribunal failed to prove the debt's pre-deductible nature, while the respondent contended the debt qualified for pre-deduction under Article 111 of the Bankruptcy Law. The court ruled that debts arising during the execution phase of a previous settlement do not meet the legal requirements for pre-deduction, as they lack the necessary typicity, functionality, or occasionality.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 2, L. Fall.; In bankruptcy proceedings, debts arising during the execution phase of a prior settlement do not qualify for pre-deduction as they lack the required legal typicity, functional connection, or occasionality.

Parole chiave

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bankruptcy pre-deduction settlement execution phase rent arrears claim passive list admission Cassation appeal outcome prelegato apprezzamento anticipato delle prove rispetto del procedimento precontenzioso

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 2, L. Fall.
360, comma 1, n.3 c.p.c.) in relazioneall’art. 111, comma 2, L.
Art. 360, n. 4, c.p.c.
— Con il primo motivo si deduce la “Nullità del decreto o delprocedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione all’art.
Art. 380-bis.1, c.p.c.
Fissatal’adunanza camerale al 26.5.2026, il ricorrente ha depositato ulteriorememoria ex art. 380-bis.1.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
— Il ricorso va quindi accolto e, non risultando necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensidell’art. 384, comma 2, c.p.c., con esclusione della prededuzione sulcredito del Concordato preventivo Romeo Antonino s.r.l.
art. 132 c.p
4, c.p.c.) in relazione all’art. 132 c.p.c.
artt. 2697 c.c
4, c.p.c.) in relazione agli artt. 2697 c.c., 115c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., n. 8053 del 2014
Cass. n. 1986 del 2025
Cass. n. 8309 del 2026
acontrario, da ultimo, Cass. n. 8309 del 2026).4.
Cass. n. 10307 del 2025
Cass. n. 18047 del 2025
Cass. n. 7814 del 2026
Cass. n. 14541 del 2026
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Testo completo

peciale in calce al ricorso, domicilio digitale:vincenzomariacesaro@avvocatinapoli.legalmail.it-ricorrente-controConcordato Preventivo Romeo Antonino S.r.l. in liquidazione, in personadella liquidatrice Laura Dira Labate, rappresentato e difeso dall'avvocatoretezfelicedomenico@pecstudio.it-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Napoli Nord n. 4253/2018 depositato il06/12/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dallaConsigliera Paola Vella.Numero registro generale 5555/2019Numero sezionale 2274/2026Numero di raccolta generale 21192/2026Data pubblicazione 22/06/20261.

— Il Fallimento Eldo Italia s.p.a. in liquidazione ha propostoricorso per cassazione articolato in tre mezzi, illustrato da memoria,contro il decreto con cui il Tribunale di Napoli Nord ha accolto l’opposizioneex art. 98 l. fall. proposta dal Concordato preventivo Romeo Antoninos.r.l. in liquidazione, ammettendolo allo stato passivo fallimentare «perl’ulteriore somma di € 464.750,00 con la prededuzione ex art. 111 l.fall.»,a titolo di canoni di affitto di azienda insoluti maturati durante la fase diesecuzione del concordato preventivo di Eldo Italia s.p.a.Il Tribunale ha compensato le spese, tenuto conto che «la documentazionedecisiva per l'ammissione del credito è stata prodotta soltanto in sede diopposizione allo stato passivo, unitamente alla particolarità delle questionitrattate, giustifica la compensazione delle spese di lite».1.1.

— Il Concordato preventivo Romeo Antonino s.r.l. inliquidazione ha resistito con controricorso.2. — Con ordinanza interlocutoria n. 1726 del 24.1.2025 questaCorte ha rinviato la trattazione della causa in attesa della pronuncia inpubblica udienza sulla questione della prededucibilità dei crediti sortidurante la fase esecutiva del concordato preventivo omologato. Fissatal’adunanza camerale al 26.5.2026, il ricorrente ha depositato ulteriorememoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si deduce la “Nullità del decreto o delprocedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione all’art. 132 c.p.c. peressere la motivazione solo apparente con riferimento alla naturaprededucibile del credito”.2.2.

— Con il secondo mezzo si denunzia la “Violazione e/o falsaapplicazione di norme di legge (art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.) in relazioneall’art. 111, comma 2, L. Fall. in ordine ai requisiti per la prededucibilitàdei crediti sorti in un precedente concordato”.Numero registro generale 5555/2019Numero sezionale 2274/2026Numero di raccolta generale 21192/2026Data pubblicazione 22/06/20262.3.— Con il terzo motivo si prospetta la “Nullità del decreto o delprocedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt. 2697 c.c., 115c.p.c. e 111, secondo comma, L.Fall., per avere ritenuto la naturaprededucibile del credito in assenza di prova”.3.

— Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto lamotivazione del provvedimento impugnato non risulta affetta dai gravi viziche ne determinano la nullità, come individuati da Cass. Sez. U., n. 8053del 2014; in particolare, la motivazione non è apparente, poiché tale vizioricorre solo quando le argomentazioni del giudice di merito nonconsentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alladecisione (da ultimo, Cass. n. 1986 del 2025), mentre nel caso in esame illamentato carattere meramente “astratto” della motivazione risiede nellanatura esclusivamente giuridica della questione esaminata (cfr. acontrario, da ultimo, Cass. n. 8309 del 2026).4.

— Il secondo motivo è invece fondato e va accolto, conassorbimento del terzo.4.1. — E’ sufficiente al riguardo richiamare il principio di dirittoaffermato da questa Corte con la sentenza n. 10307 del 2025, in base alquale «in tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i creditisorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 181 l.fall. e durantela fase di esecuzione del concordato non beneficiano, nella procedurafallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. "infunzione", di cui all'art. 111, comma 2, l.fall.».E’ stato così chiarito che i crediti sorti durante la fase di esecuzione delconcordato preventivo non rientrano in alcuna delle tre categorie diprededuzione contemplate dall’art. 111 l. fall., non trattandosi né di creditiai quali la prededucibilità è espressamente attribuita dalla legge (“exlege”), né di crediti sorti in pendenza di una procedura concorsuale (“inoccasione”), né di crediti sorti in relazione funzionale con la procedura diconcordato preventivo (“in funzione”).

In altri termini, non ricorrono inquel caso i caratteri della tipicità, della funzionalità e della occasionalità(conf. Cass. n. 18047 del 2025).Numero registro generale 5555/2019Numero sezionale 2274/2026Numero di raccolta generale 21192/2026Data pubblicazione 22/06/2026L’orientamento è stato già confermato in successive pronunce resenell’ambito della stessa procedura fallimentare qui ricorrente, per creditida canoni di locazione (Cass. n. 7814 del 2026 e n. 14541 del 2026).5. — Il ricorso va quindi accolto e, non risultando necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensidell’art. 384, comma 2, c.p.c., con esclusione della prededuzione sulcredito del Concordato preventivo Romeo Antonino s.r.l. in liquidazione giàammesso al passivo del Fallimento Eldo Italia s.p.a. in liquidazione.6.

— Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra leparti delle spese processuali dell’intero giudizio, attese le ragioni delparziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo e la recenterisoluzione della questione circa la spettanza o meno della prededuzione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decretoimpugnato e, decidendo nel merito, esclude la prededuzione ex art. 111l.fall. per il credito del Concordato preventivo Romeo Antonino s.r.l. inliquidazione ammesso al passivo del Fallimento Eldo Italia s.p.a. inliquidazione.Dichiara integralmente compensate le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.Il Presidente