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Ordinanza — n. 21123/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses request to fix hearing for extinguished appeal as it lacks procedural error claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21123/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal extinguished due to the appellant's failure to act within the statutory period. The appellant subsequently requested a hearing date under Article 391, Paragraph 3 of the Civil Procedure Code to argue the merits of the appeal. The Court ruled this request inadmissible because it can only be used to contest the procedural error that caused the extinction, not to argue the substantive merits of the original appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 3, c.p.c.: A request to fix a hearing following a declaration of extinction is admissible solely to challenge the procedural error causing extinction, not to argue the merits of the extinguished appeal.

Parole chiave

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extinction of appeal procedural error Civil Procedure Code hearing fixation substantive merits presidential decree statutory period diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Con decreto presidenziale ex art. 380-bis, comma 2,c.p.c.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
In definitiva, l’istanza di fissazione di udienza aisensi dell’art. 391, comma 3, c.p.c. è ammissibile solo percontestare la sussistenza dei presupposti per l’emissione deldecreto di estinzione del giudizio ai sensi dell’art.
art. 391 c.p
Umberto Ferrajolo, con istanza del 24/10/2024, hachiesto, ai sensi dell’art. 391, comma 3°, c.p.c., la “fissazionedell’udienza per la trattazione del ricorso”.1.3.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 14986 del 2025
Cass. n. 32732 del 2025
Cass. n. 8298 del 2026
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Testo completo

te -udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPEDONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del5/6/2026;1.1. Con decreto presidenziale ex art. 380-bis, comma 2,c.p.c. del 15/10/2024, è stato rilevato che il ricorrente Umbertodi quaranta giorni dalla comunicazione della proposta didefinizione del giudizio, ed è stata per l’effetto dichiarata, anorma dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio perNumero re2gis tro generale 24690/2021Numero sezionale 2541/2026Numero di raccolta generale 21123/2026Data pubblicazione 22/06/2026cassazione introdotto dallo stesso nei confronti del FallimentoCostruzione Gestione Impianti s.r.l. in liquidazione.1.2.

Umberto Ferrajolo, con istanza del 24/10/2024, hachiesto, ai sensi dell’art. 391, comma 3°, c.p.c., la “fissazionedell’udienza per la trattazione del ricorso”.1.3. Il resistente, al pari dell’istante, ha depositato brevememoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. L’istanza è inammissibile.2.2. Nel procedimento per la decisione accelerata deiricorsi, infatti, se il giudizio è stato dichiarato estinto, la parte hala possibilità di proporre istanza, ai sensi dell’art. 391, comma3, c.p.c., per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata(Cass.

SU n. 14986 del 2025).2.3. In caso di decreto di estinzione emesso ai sensidell’art. 380-bis, comma 2°, c.p.c., quindi, l’istanza di fissazionedell’udienza prevista dall’art. 391, comma 3, c.p.c. è ammissibilesolo ai fini della deduzione di un error in procedendo che abbiainciso sulla formazione della fattispecie estintiva: non anche,come ha preteso di fare il ricorrente, per chiedere alla Cortel’esame nel merito del ricorso per cassazione(Cass. n. 32732 del 2025), cui potrebbe accedersi solo laddovevenisse accertata, su istanza della parte interessata, la nonregolarità della declaratoria di estinzione (Cass. n. 8298 del2026).2.4.

In definitiva, l’istanza di fissazione di udienza aisensi dell’art. 391, comma 3, c.p.c. è ammissibile solo percontestare la sussistenza dei presupposti per l’emissione deldecreto di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis,comma 2, c.p.c.2.5. Nel caso in esame, invece, il ricorrente si è limitatoa chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391, commaRic. 2021 n. 24690 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero registro generale 24690/2021Nu3m ero sezionale 2541/2026Numero di raccolta generale 21123/2026Data pubblicazione 22/06/20263, c.p.c. ma non ha provveduto a dedurre alcun vizio che abbiapotuto invalidamente incidere sul perfezionamento dellafattispecie estintiva e il decreto presidenziale che ne haaccertato la sussistenza, dichiarando l’estinzione del giudizio dicassazione.

Anche nella memoria l’istante affrontaesclusivamente il merito dei motivi di ricorso.3. L’istanza è, dunque, inammissibile.4. Nulla per le spese del giudizio in difetto di una effettiva P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità dell’istanza.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 5 giugno 2026.La PresidentePaola VellaRic. 2021 n. 24690 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026