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Ordinanza — n. 20967/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy liquidation regarding unpaid wages by a former board member.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20967/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the creditor's appeal against the bankruptcy liquidation's exclusion of his wage claims. The lower court dismissed the opposition because the creditor failed to prove his subordination to the company's administrative organs, noting his dual role as former board president and administrator. The supreme court upheld this decision, ruling that the creditor's arguments regarding specific job duties and the nullity of the employment contract were inadmissible or absorbed by the lack of proven subordination.

Regesto Legislator

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Art. 244 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The court of law cannot review the factual assessment of evidence or the determination of subordination in bankruptcy proceedings, which remains the exclusive domain of the trial judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy liquidation subordination requirement board member liability wage claims exclusion proof of employment judicial review limits creditor opposition

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 244 c.p.c.
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 244cod.
Art. 360 c.p.c.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n.
Art. 2126 c.c.
civ., per non essersi il decreto impugnatopronunciato sulla domanda proposta a termini dell’art. 2126 cod.
Art. 112 c.p.c.
Art. 207 CCII
Deduce di avere proposto tale domanda con le memorieautorizzate ex art. 207 CCII, osservando che non si tratta di mutatiolibelli, in quanto scaturente dalla medesima vicenda sostanziale dedottacon la domanda di ammissione allo stato passivo.n.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
art. 2126 cod. civ
civ., per non essersi il decreto impugnatopronunciato sulla domanda proposta a termini dell’art. 2126 cod. civ.,secondo cui la retribuzione è dovuta al lavoratore anche in caso dicontratto nullo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 30837/2025
Cass., n. 17005/2024

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Testo completo

agli avvocati Marialucrezia Turco, Angelo Pandolfo, CristianaPilo-ricorrente-controLiquidazione Giudiziale Ellamp S.p.a. in liquidazione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato AlbertoAntonucci unitamente all’avvocato Stefano Balzola-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Varese n. 1931/2023 depositato il19/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere Filippo D'Aquino.Numero registro generale 18251/2024Numero sezionale 2288/2026Numero di raccolta generale 20967/2026Data pubblicazione 20/06/20261.

MASSIMO OTTINO ha proposto opposizione allo stato passivo dellaLiquidazione Giudiziale ELLAMP S.p.A. in liquidazione, nella parte in cui haescluso il proprio credito di € 92.942,14, chiesto al privilegio ex art. 2751-bis n. 1 cod. civ., a titolo di retribuzione per l’attività lavorativa prestatanei confronti della società - di cui € 40.610,00 per retribuzioni del periododicembre 2019-dicembre 2020, € 6.819,17 per mensilità di luglio 2021, €11.927,00 per mensilità di agosto, € 9.812,49 per tredicesima anno 2021,nonché € 11.891,17 per contributi del fondo previdenza dirigenti Previndaied € 11.882,34 per TFR.

Il credito è stato escluso per assenza del vincolodi subordinazione del creditore, già Presidente del CdA, poi amministratoreunico e successivamente liquidatore.2. Il Tribunale di Varese, con il decreto qui impugnato, ha rigettatol’opposizione, ritenendo che il creditore non ha fornito la prova – stanti lecariche rivestite – sia dello svolgimento di mansioni distinte da quelle diamministratore, sia della subordinazione rispetto all’organoamministrativo. Ha ritenuto, in particolare, il giudice dell’opposizione chele dedotte prestazioni di lavoro nel ruolo di dirigente sono state indicategenericamente, non essendo state indicate le mansioni svolte.

Le provearticolate dal ricorrente sono state ritenute inammissibili in quanto prive dicapitolazione e meramente enunciative delle deduzioni in fatto, oltre chegeneriche. Ha, inoltre, ritenuto il Tribunale irrilevante la formalesottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato e l’ammissione allostato passivo del credito Previndai, trattandosi di periodo di contribuzione«non interamente sovrapponibile alle mensilità per le quali risultapresentata la domanda di ammissione al passivo in esame», ritenendo, inogni caso, che l’ammissione di un credito contributivo non costituisceprova della sussistenza del relativo rapporto di lavoro subordinato.3.

Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a cinque motivi,cui resiste con controricorso il fallimento. Il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.n. 18251/2024 R.G.Numero registro generale 18251/2024Numero sezionale 2288/2026Numero di raccolta generale 20967/2026Data pubblicazione 20/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 244cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenutoinammissibili i capitoli di prova.

Deduce parte ricorrente che ai fini dellacapitolazione delle circostanze di prova orale è sufficiente che lecircostanze siano specificamente indicate tra i fatti allegati, senza unanecessaria separata capitolazione, non dovendosi ritenere la capitolazionein termini formalistici. Il ricorrente trascrive per specificità le circostanze dicapitolazione 8), 9) e da 21) a 26) (in particolare, i capitoli 18-20),osservando come i fatti sarebbero stati esposti nei loro elementiessenziali.2. Il primo motivo è inammissibile. Si osserva che il provvedimentoreso dal giudice del merito sulle richieste istruttorie è censurabile conricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. allorquando il giudice di merito rilevipreclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità delmezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della suarilevanza in rapporto al tema controverso e al compendio delle altre proverichieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordineall'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione;con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri ladecisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione(Cass., n. 30810/2023).

E’ l’attitudine dimostrativa della provatestimoniale esclusa che, pertanto, può essere denunciata in sede dilegittimità per vizio di motivazione che illustri circostanze rilevanti ai finidel decidere (Cass., n. 66/2015). Nella specie, il decreto impugnato haritenuto inammissibili le prove non solo per inadeguata capitolazione(essendosi l’opponente limitato a capitolare rimandando alle circostanzerichiamate in narrativa), ma anche per genericità [«L’istanza istruttorian. 18251/2024 R.G.Numero registro generale 18251/2024Numero sezionale 2288/2026Numero di raccolta generale 20967/2026Data pubblicazione 20/06/2026(…) è altresì inammissibile proprio alla luce della rilevata genericità dellededuzioni, contenute nell’atto introduttivo, concernenti l’attività lavorativasvolta.

L’eventuale esame dei testimoni (…) non avrebbe comunque avutoad oggetto fatti ben circostanziati e dettagliati, bensì comunque deduzionigeneriche e quindi inidonee ad assolvere all’onere probatorio gravante sulricorrente»]. Parametrato a questo profilo, il motivo si rivela inammissibilenon solo per non avere compiutamente censurato questa affermazione,ma anche per non avere illustrato il vizio di motivazione che renderebbe ifatti capitolati non solo specifici, ma anche rilevanti alla luce del coacervoprobatorio (documentale) esaminato dal giudice del merito.3.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degliartt. 111 Cost., 112 e 115 cod. proc. civ., «violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto e pronunciato ultra petizione; divieto discienza privata del giudice; violazione del principio del contraddittorio»,nella parte in cui il decreto impugnato ha fatto applicazione dell’art. 244cod. proc. civ. senza una specifica contestazione del fallimento opposto.4. Il secondo motivo è infondato, in quanto spetta al giudice rilevare ipresupposti di ammissibilità e rilevanza delle prove testimoniali,indipendentemente dal comportamento processuale delle parti (Cass., n.1294/2018;

Cass., n. 29799/2025).5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 115cod. proc. civ., «sulla omessa considerazione della documentazione offertadall’Ing. Ottino a dimostrazione delle competenze del CDA quale organocollegiale deputato alle decisioni gestorie della società, nonché di quella ariprova della natura subordinata del rapporto», prove idonee a individuaredirettive e strategie aziendali che il decreto impugnato avrebbe del tuttoomesso di esaminare.n. 18251/2024 R.G.Numero registro generale 18251/2024Numero sezionale 2288/2026Numero di raccolta generale 20967/2026Data pubblicazione 20/06/20266.

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto volto a riformulare ilgiudizio di scelta e valutazione delle prove, giudizio che spetta al giudicedel merito e non è censurabile nel giudizio di legittimità ove congruamentemotivato.7. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., «violazione per omesso esame delladocumentazione allegata rispetto ad un fatto decisivo della controversia(…) omessa motivazione su un punto decisivo della controversia per nonaver preso in considerazione la documentazione offerta dall’ing.

Ottino adimostrazione delle competenze del cda quale organo collegiale deputatoalle decisioni gestorie della società, nonché di quella a riprova della naturasubordinata del rapporto», riproponendosi sotto questo profilo le deduzionigià articolate con il superiore motivo.8. Il quarto motivo è inammissibile, non consentendo l’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ. di ricomprendere tra i fatti storici omessidecisivi ai fini della decisione singoli elementi istruttori; la censura sirisolverebbe sotto tale profilo quale censura del cattivo esercizio delpotere di valutazione delle prove non aventi natura legale, ancorché lasentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie, attività che spettaal giudice del merito (Cass., n. 30837/2025;

Cass., n. 17005/2024).9. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2126 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., per non essersi il decreto impugnatopronunciato sulla domanda proposta a termini dell’art. 2126 cod. civ.,secondo cui la retribuzione è dovuta al lavoratore anche in caso dicontratto nullo. Deduce di avere proposto tale domanda con le memorieautorizzate ex art. 207 CCII, osservando che non si tratta di mutatiolibelli, in quanto scaturente dalla medesima vicenda sostanziale dedottacon la domanda di ammissione allo stato passivo.n. 18251/2024 R.G.Numero registro generale 18251/2024Numero sezionale 2288/2026Numero di raccolta generale 20967/2026Data pubblicazione 20/06/202610.

Il quinto motivo è assorbito per effetto del rigetto dei superiorimotivi, in quanto l’esame del motivo presuppone l’accertamento di unrapporto di lavoro subordinato. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con speseregolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, cheliquida in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre € 200,00 peranticipazioni, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensidell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.Il Presidenten. 18251/2024 R.G.