Cassation court dismisses appeal and declares matter ended due to parties' settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties subsequently reached a settlement agreement, effectively ending the dispute. The appellant had challenged a second-instance judgment ordering payment of leasing installments to a bankruptcy administrator, but the bankruptcy entity did not defend itself. The court ruled that the agreement necessitated a declaration of ceased controversy and full compensation of litigation costs, rendering the appealed judgment ineffective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 382, comma 3; Art. 383; Art. 384 c.p.c.: When parties settle a dispute during a cassation proceeding, the court must declare the matter of controversy ceased, causing the appealed judgment to lose effect, as the situation does not fit the categories of dismissal or inadmissibility under the cited articles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nnetti, domicilio digitale:gianluigi.iannetti@milano.pecavvocati.it-ricorrente-contro-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3305/2025depositata il 28/05/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere Paola Vella.Numero registro generale 16642/2025Numero sezionale 2197/2026Numero di raccolta generale 20962/2026Data pubblicazione 20/06/20261. — BCC LEASING S.p.a. (già ICCREA BancaImpresa S.p.a.) haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenzaindicata in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Roma, in riforma delladecisione di primo grado e accogliendo l’impugnazione del FallimentoB.K.V.
Progetto Auto S.r.l., ha rigettato l’opposizione proposta dall’odiernaricorrente contro il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Roma le avevaingiunto di pagare al Fallimento la somma di € 448.522,16 oltre interessi,a titolo di restituzione delle rate di leasing riscosse, ai sensi dell’art. 1526,comma 1 c.c., nell’ambito del rapporto di locazione finanziaria immobiliareintercorso con la società in bonis e risoltosi prima della sua dichiarazionedi fallimento.2. — Il Fallimento intimato non ha svolto difese.3. — Successivamente la ricorrente ha depositato istanza con cui,dando atto delle separate intese intervenute tra le parti, tali dadeterminare «la definitiva soddisfazione dei loro interessi sostanziali chesono l’oggetto del presente Giudizio di Cassazione», ha invocato una«pronuncia di declaratoria della cessata materia del contendere, dapronunciarsi con Sentenza onde evitare il passaggio in giudicato dellaSentenza di secondo grado», e «con spese compensate», allegando a talfine «Nulla Osta del Fallimento B.K.V.
Progetto Auto S.r.l.».RAGIONI DELLA DECISIONE4. — La sopravvenuta definizione concordata della controversiapreclude l’esame dei motivi di ricorso e comporta la dichiarazione dicessazione della materia del contendere, con compensazione delle speseprocessuali, come richiesto.5. — Questa Corte ha chiarito che, «nel caso in cui nel corso delgiudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordoconvenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere,con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, nonessendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisioneNumero registro generale 16642/2025Numero sezionale 2197/2026Numero di raccolta generale 20962/2026Data pubblicazione 20/06/2026indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosiconfigurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sulricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso» (Cass.Sez.
U., 11/04/2018, n. 8980, Rv. 650327 – 01; conf. Cass. Sez. 3,19/04/2023, n. 10483, Rv. 667403 – 01).6. — Deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia delcontendere, tale da determinare l’inefficacia della sentenza impugnata(Cass. Sez. 1, 30/04/2026, n. 12099).Le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazionedell’intervenuto accordo e in conformità a quanto richiesto, devono essereintegralmente compensate.7. — Le Sezioni Unite hanno chiarito che il giudice dell'impugnazionedeve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabilenei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare attodell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientri,come nel caso di specie, in alcuna delle predette fattispecie (Cass.
Sez. U.,20/02/2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere per intervenutoaccordo fra le parti, con cassazione senza rinvio della sentenzaimpugnata; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/05/2026.Il PresidenteMassimo Ferro