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Ordinanza — n. 20838/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible, ruling it is a reviewable error of fact, not a procedural violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20838/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the alleged violation of notification rules constituted a reviewable error of fact rather than a procedural defect. The appellant argued that the appellate court incorrectly calculated the deadline for filing a protest because the judgment was not properly notified via PEC. The court held that the notification by the court registry was an undisputed factual premise, making the appellant's claim an error of fact subject to revocation under Article 395, n. 4 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 395, n. 4 c.p.c.: An appeal alleging a violation of notification rules is inadmissible if it merely contests a factual premise established by the lower court, as such errors are reviewable via revocation proceedings rather than cassation.

Parole chiave

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error of fact reviewable error notification rules PEC notification inadmissible appeal Code of Civil Procedure judgment notification

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile, perché quello prospettatonon è un vizio censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., bensì unvizio tale da rendere il provvedimento suscettibile direvocazione ai sensi dell’art.
Art. 395, n. 4 c.p.c.
360 c.p.c., bensì unvizio tale da rendere il provvedimento suscettibile direvocazione ai sensi dell’art. 395, n.
Art. 51, comma 3 c.c.i.i.
Ne haconseguentemente dedotto l’infondatezza della pretesa dellareclamante di fare decorrere il termine dalla successivanotificazione a cura della creditrice e mediante ufficialegiudiziario.La norma di diritto applicata dal giudice a quo è quellacontenuta nell’art. 51, comma 3, c.c.i.i.
Art. 3-bis, 9 e 11 della legge n. 53 del 1994
si è difesa con controricorso,mentre la liquidazione giudiziale è rimasta intimata.Nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Art. 19-bis delle "specifiche tecniche"
art. 40 c.c
in liquidazione, non comparsa nelprocedimento avviato ai sensi dell’art. 40 c.c.i.i.
art. 380-bis c.p
si è difesa con controricorso,mentre la liquidazione giudiziale è rimasta intimata.Nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
art. 360 c.p
Il ricorso è inammissibile, perché quello prospettatonon è un vizio censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., bensì unvizio tale da rendere il provvedimento suscettibile direvocazione ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1267/2026
Cass. n. 1267/2026 ealtra giurisprudenza ivi richiamata).3.

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Testo completo

, presso lo studio dell’avv.Antonietta Maria Toscano, rappresentata e difesa dall’avv.- ricorrente -controVIRALBEAT S.r.l., elettivamente domiciliata all’indicatoindirizzo PEC degli avv. Antonietta Marsaglia e Niccolò LasorsaBorgomaneri, che la rappresentano e difendono- controricorrente -controLiquidazione giudiziale I LOVE IT S.r.l.s. in liquidazione- intimata -avverso la sentenza n. 188/2024 della Corte d’appello diPotenza, depositata il 16.4.2024;Numero registro generale 12370/2024Numero sezionale 2121/2026Numero di raccolta generale 20838/2026Data pubblicazione 19/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13.5.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.Il Tribunale di Lagonegro dichiarò aperta la liquidazionegiudiziale di I Love It S.r.l.s. in liquidazione su istanza dellacreditrice Viralbeat S.r.l.I Love It S.r.l.s. in liquidazione, non comparsa nelprocedimento avviato ai sensi dell’art. 40 c.c.i.i. (Codice dellaCrisi d’Impresa e dell’Insolvenza; d.lgs. n. 14 del 2019),propose reclamo contro la sentenza del tribunale, prospettandosia l’omessa notificazione del ricorso contenente l’istanza dellacreditrice, sia l’insussistenza dei presupposti per l’apertura dellaliquidazione giudiziale.Instauratosi il contraddittorio con la società creditrice e incontumacia della procedura concorsuale, la Corte d’appello diPotenza dichiarò inammissibile il reclamo, perché tardivorispetto alla data di notificazione della sentenza a mezzo PEC acura della cancelleria.Contro la sentenza della corte territoriale I Love It S.r.l.s.in liquidazione ha presentato ricorso per cassazione affidato aun unico motivo.La creditrice Viralbeat S.r.l. si è difesa con controricorso,mentre la liquidazione giudiziale è rimasta intimata.Nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo di ricorso è così rubricato: «violazionedegli artt. 3-bis, 9 e 11 della legge n. 53 del 1994 e dell’art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento16.4.2014 del Responsabile per i sistemi informativiNumero registro generale 12370/2024Numero sezionale 2121/2026Numero di raccolta generale 20838/2026Data pubblicazione 19/06/2026automatizzati del Ministero della Giustizia, nonché conseguentefalsa applicazione dell’art. 51, comma 3, del c.c.i.i., per averela corte d’appello illegittimamente fatto decorrere il termine perproporre il reclamo – conseguentemente dichiarandoloinammissibile – dalla inesistente e comunque nulla notificatelematica della sentenza di apertura della liquidazionegiudiziale del 5.4.2024, pur mancando agli atti ladocumentazione indefettibilmente prescritta dalle norme violaleaffinché una notificazione telematica possa considerarsivalidamente eseguita e documentata nel processo, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».La ricorrente rileva di avere proposto il reclamo neltermine di legge decorrente dalla notificazione della sentenzaeffettuata dalla creditrice Viralbeat S.r.l. mediante ufficialegiudiziario e nega che la sentenza fosse stata precedentementenotificata dalla cancelleria a mezzo PEC, rilevando che taleulteriore notificazione «non risulta punto documentata nelfascicolo processuale e, comunque, i documenti da cui la Corted’appello l’ha desunta, non soddisfano i requisiti normativiprescritti dal combinato disposto degli art. 3-bis e 9 della l.53/1994, nonché dall’art. 19-bis delle “specifiche tecniche” datecon provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per iSistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia».2.

Il ricorso è inammissibile, perché quello prospettatonon è un vizio censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., bensì unvizio tale da rendere il provvedimento suscettibile direvocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., ipotizzandosi unerrore di fatto della corte d’appello nella percezione dei datirisultanti dal fascicolo processuale.Numero registro generale 12370/2024Numero sezionale 2121/2026Numero di raccolta generale 20838/2026Data pubblicazione 19/06/2026Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che lanotificazione della decisione di primo grado a mezzo PEC e acura della cancelleria è stata considerata un fatto pacifico e chenon c’era stata alcuna discussione sulla sussistenza di quel fattoe sulle corrette modalità della relativa dimostrazione.La corte territoriale ha affermato che «la notifica dellasentenza di liquidazione giudiziaria è stata effettuatatelematicamente in data 5.4.2023, e quindi [il] termine perproporre reclamo è scaduto in data 5.5.2023».

Ne haconseguentemente dedotto l’infondatezza della pretesa dellareclamante di fare decorrere il termine dalla successivanotificazione a cura della creditrice e mediante ufficialegiudiziario.La norma di diritto applicata dal giudice a quo è quellacontenuta nell’art. 51, comma 3, c.c.i.i. e non è messa indiscussione dalla ricorrente, la quale nemmeno allega che,davanti alla corte d’appello, l’esistenza della notificazione a curadella cancelleria e la relativa prova siano state un «puntocontroverso sul quale la parte ebbe a pronunciare» (art. 395, n.4, c.p.c.).Sulla possibilità che l’errore revocatorio abbia ad oggettoanche un fatto processuale non c’è alcuna incertezza nellagiurisprudenza di legittimità, perlomeno nel caso in cui – comequello qui in esame – l’errore risulti da una affermazioneespressa e non sia soltanto implicito (v.

Cass. n. 1267/2026 ealtra giurisprudenza ivi richiamata).3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudiziodi legittimità seguono la soccombenza e si liquidano inNumero registro generale 12370/2024Numero sezionale 2121/2026Numero di raccolta generale 20838/2026Data pubblicazione 19/06/2026dispositivo, mentre non occorre provvedere sulle spese neiconfronti della parte rimasta intimata. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese di literelative al presente giudizio di legittimità, liquidate: in € 6.000per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 peresborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del13.5.2026.Il Presidente