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Decreto — n. 20798/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to failure to request accelerated decision within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 20798/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request an accelerated decision within the required forty-day period. The appellant had submitted a proposal for an accelerated ruling but did not formally request the court's decision on the appeal itself within the statutory timeframe. Consequently, the court applied the rule that such silence constitutes a waiver, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on an appeal within the prescribed period constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
accelerated decision procedure waiver by silence extinction of proceedings statutory time limits litigation costs allocation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
Art. 391, cod. proc. civ.
380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art.
d.m. n° 55 del 2014
391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro € 3.080,90) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modi-ficato dal d.m.
d.m. n° 147 del 2022
n° 55 del 2014, come modi-ficato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso perla fase decisionale.
art. 380-bis cod. proc.civ

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Testo completo

RMAFACTORING S.P.A. -(C.F. 07960110158), con sede in Milano al viale L. Scarampo 15,in persona del Procuratore dott. Andrea Benettin, in forza dei potericonferiti con scrittura privata autenticata da Notaio Giuseppe Anto-nio Michele Trimarchi il 20 febbraio 2024, Rep. 29336, raccolta13060, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al pre-sente atto, dall’avv. Michele Del Bene (C.F.: DLB MHL 76S24 F912G- pec: m.delbene @ avvocatinocera-pec.it) con studio in NoceraInferiore (SA) alla Piazza G. Amendola n. 12.RicorrentecontroAZIENDA ULSS n.7 Pedemontana (c.f. e p. iva 00913430245)con sede a Bassano del Grappa (VI) in Via dei Lotti n. 40, in personadel suo Direttore Generale e legale rappresentante in carica Dott.Carlo Bramezza, rappresentato e difeso, per procura speciale rila-sciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informaticaper immagine, inserita nella busta telematica contenente il contro-ricorso, dagli Avvocati Andrea Tessaro (c.f.

TSS NDR 68T07 L157MNumero registro generale 25202/2025Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 20798/2026Data pubblicazione 19/06/2026– p.e.c. andrea.tessaro@ordineavvocativicenza.it) e Corinto Fran-cesco Bertuzzo (p.e.c. corintofrancesco.bertuzzo@ordineavvoca-ti-vicenza.it - c.f. BRT CNT 63E14 H829C) entrambi con fax0444/545403, con domicilio eletto presso il loro studio a Vicenza inVia Napoli n.4 e domicilio digitale come da PEC indicata in attiControricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n° 2756 depo-sitata il 6 settembre 2025Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro € 3.080,90) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modi-ficato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso perla fase decisionale.

P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereNumero registro generale 25202/2025Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 20798/2026Data pubblicazione 19/06/2026al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro1.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 18 giugno 2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti