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Ordinanza — n. 20650/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a Supreme Court order's material error regarding a company's legal name.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20650/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court ordered a correction to its own prior ruling (n. 34628/2025) due to a material error in the document's header. The court identified that the counterparty was incorrectly listed as 'SERENELLA SPA' instead of 'SERENELLA SRL', an error easily discernible from the body of the text. Consequently, the court mandated the correction of the header to reflect the accurate corporate name.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 288 c.p.c.: A higher court may correct a material error in its own judgment or order when the mistake is evident and does not affect the substantive outcome, ensuring the document accurately reflects the parties involved.

Parole chiave

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material error correction c.p.c. procedure party name discrepancy self-correction of judgment epigraph correction Corte di Cassazione administrative rectification correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
2190/2021, depositata il 14/06/2021Con decreto del 21 gennaio 2026 è stata disposta l’iscrizione anuovo ruolo del procedimento, per correzione di errore materialed’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Art. 288, second comma, last paragraph c.p.c.
Art. 196-quinquies, fifth paragraph disp. att. c.p.c.
art. 391-bis c.p
2190/2021, depositata il 14/06/2021Con decreto del 21 gennaio 2026 è stata disposta l’iscrizione anuovo ruolo del procedimento, per correzione di errore materialed’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
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Testo completo

rrezione di errore materiale contenuto nell’ordinanza della Cortesuprema di Cassazione n. 34628/2025, pubblicata in data29/12/2025, con la quale è stato definito il giudizio di legittimitàBANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, rappresentato edifeso dall'avvocato MASSIMO LUCONI– ricorrente –SERENELLA SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANLUCACASERTANONumero registro generale 1949/2026Numero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 20650/2026Data pubblicazione 18/06/2026– controricorrente –Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/06/2026 dal Consigliere Dott.

Federico Rolfi;RITENUTO IN FATTO1. Questa Corte di cassazione, con ordinanza n. 34628/2025,pubblicata in data 29/12/2025, ha – nel contraddittorio con lacontroricorrente SERENELLA SRL - respinto il ricorso presentato daBANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA avverso la sentenza dellaCorte d'appello di Napoli n. 2190/2021, depositata il 14/06/2021Con decreto del 21 gennaio 2026 è stata disposta l’iscrizione anuovo ruolo del procedimento, per correzione di errore materialed’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Nella sentenza n. 34628/2025 di questa Corte sussiste unevidente errore materiale, in quanto nell’epigrafe del provvedimento ilnominativo della parte controricorrente viene indicato come“SERENELLA SPA”, anziché - come sarebbe corretto - “SERENELLASRL”.2.

Si tratta di un evidente errore materiale, agevolmentedesumibile, tra l’altro, dalla lettura complessiva del provvedimento,nel quale il nominativo della controricorrente viene reiteratamenteindicato nel modo corretto.3. In conclusione la sentenza di questa Corte n. 34628/2025,pubblicata in data 29/12/2025 deve essere oggetto di correzionecorretta nel senso che nell’epigrafe, dove il provvedimento recascritto “SERENELLA SPA” deve intendersi e ritenersi per scritto“SERENELLA SRL”.Sez. S1 - R.G. 1949/2026 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 2 di 3Numero registro generale 1949/2026Numero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 20650/2026Data pubblicazione 18/06/2026 P.Q.MLa Corte,dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nellasentenza emessa dalla Corte di cassazione n. 34628/2025, pubblicatain data 29/12/2025, nel senso che nell’epigrafe, dove ilprovvedimento reca scritto:“SERENELLA SPA”deve intendersi e ritenersi per scritto:“SERENELLA SRL.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giustagli artt. 288, secondo comma, ultimo periodo c.p.c. e 196-quinquies,quinto comma, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 giugno 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez.

S1 - R.G. 1949/2026 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 3 di 3