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Decreto — n. 20635/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20635/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20635/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Lauro unitamenteall’avvocato Benedetto Migliaccio-ricorrente-controIl Fallimento Consorzio Urbania Vivere La Città In Liquidazione in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Pasquale Sicignano-controricorrente-nonché controdel legale rappresentante pro tempore, Traffic City Motion Srl in personadel legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.4465/2020depositata il 23/12/2020.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 6248/2021Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 20635/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 20635/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 6248/2021Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 20635/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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liquidazione degli onorari difensivi spese di esecuzione anticipi delle spese condono delle spese procedurali rimborso delle spese condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Lauro unitamenteall’avvocato Benedetto Migliaccio-ricorrente-controIl Fallimento Consorzio Urbania Vivere La Città In Liquidazione in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Pasquale Sicignano-controricorrente-nonché controdel legale rappresentante pro tempore, Traffic City Motion Srl in personadel legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.4465/2020depositata il 23/12/2020.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 6248/2021Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 20635/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per laparte Fallimento, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115del 2002, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.P.Q.M.Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Massimo Ferro