Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Angelo Spena, challenged a judgment against SPV Project 155 S.r.l. and others, but remained silent on the settlement proposal. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato AngeloSpena-ricorrente-controSpv Project 155 S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Silvia Giordano-controricorrente-nonché controLiquidazione Giudiziale Della So.fi.p. Società Finanziaria Partecipazioni Srl,Procura Generale Della Repubblica Presso La Corte d'Appello Di Napoli-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.69/2024 depositata il19/08/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 20915/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 20629/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Massimo Ferro