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Decreto — n. 20606/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as withdrawn due to failure to request accelerated decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 20606/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request an accelerated decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing a health authority, had submitted a proposal for acceleration but did not formally request the decision within the required timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear all litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision on an accelerated appeal within forty days results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
accelerated appeal withdrawal forty day deadline extinction of proceedings Cassation procedure litigation costs allocation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art.
D.M. n° 55 del 2014
391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 180.458,38), ed al d.m. n° 55 del 2014, come mo-dificato dal d.m.
D.M. n° 147 del 2022
n° 55 del 2014, come mo-dificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso perla fase decisionale.
art. 380-bis cod. proc.civ

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Testo completo

(ATS) della Val Padana, C.F. eP. IVA: 02481970206, con sede legale in Mantova, Via dei Toscani,1, costituita a far data dal 01/01/2016 con deliberazione di GiuntaRegionale n. X/4470 del 10/12/2015, in applicazione alla L.R.30/12/2009 n. 33 modificata ed integrata dalla L.R. 11/08/2015 n.23 e nella quale è confluita l’Azienda Sanitaria Locale della Provinciadi Cremona, in persona del Direttore Generale dott. Stefano Man-fredi, nato a Cremona il 12/04/1962, C.F.: MNF SFN 62D12 D150X,nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. XII/3751 del30/12/2024, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizioin Cremona, Piazza Roma, 2, presso e nello studio dell’Avv.

Ema-nuele Copercini (iscritto nell’Albo Speciale degli Avvocati Cassazio-nisti in data 21/01/2022; C.F.: CPR MNL 80S28 D150C; recapitoPEC indicato quale domicilio digitale: avvemanuelecopercini @ pun-topec.it), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale na-tiva digitale in data 16/01/2026 da considerarsi apposta a normadi legge in calce al ricorso.RicorrenteNumero registro generale 2986/2026Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 20606/2026Data pubblicazione 18/06/2026contro80004030195, P.IVA 00385470190, in persona del Presidente protempore sig.

Giovanni Scotti, con sede in Sospiro (CR) P.zza Libertàn. 2, rappresentata e difesa, dall’Avv. Paolo Achille Mirri del Foro diCremona (c.f. MRR PCH 66E13 D150N, pec avvpaoloachillemirri @cnfpec.it) con domicilio eletto presso il suo studio in Cremona ViaMilazzo n. 39, giusta procura speciale alle liti allegata al controri-corso.Controricorrentenonché controNessi Franca, nata a Lugano (Svizzera) il 24.12.1929, c.f.NSSFNC29T64Z133Z, residente in Fontanellato (PR) Piazza Gari-baldi n. 2, in proprio e in qualità di Tutore del figlio Gandini Da-miano, nato a Milano il 3 febbraio 1969, c.f GND DMN 69B03 F205T(procedura pendente avanti il Tribunale di Parma n. 470/2009 R.G.VOL.), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro,dall’avv.

Simona Brianti (cod. fisc. BRN SMN 70B62 I153E; PEC:simona.brianti @ studiolegalebrianti.it) del Foro di Parma edall’avv. Claudio Coggiatti (cod. fisc. CGG CLD 56M19 H501K; PEC:claudiocoggiatti @ ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma, inforza di procura speciale conferita su supporto cartaceo, la cui copiainformatica è autenticata mediante firma digitale, ai sensi dell’art.83 comma terzo ultima parte c.p.c., come modificato dall’art. 45 l.18/6/2009 n. 69, da considerarsi in calce al controricorso, ai sensidell’art. 18 comma quinto D.M. 21/2/2011 n. 44 e s.m.i.; con ele-zione di domicilio presso la persona e lo studio dell’avv.

ClaudioCoggiatti in Roma, Via Antonio Stoppani 1.ControricorrenteNumero registro generale 2986/2026Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 20606/2026Data pubblicazione 18/06/2026nonché controComune di Neviano Degli Arduini, C.F.: 00215930348, con sedein Neviano degli Arduini (PR), 43024 Piazza IV Novembre, 1, inpersona del Sindaco pro tempore sig.ra Raffaella Devincenzi, elet-tivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in 00198 Roma,Viale Regina Margherita n. 1 presso lo studio dell’Avv. Maurizio deStefano del foro di Roma (codice fiscale DST MRZ 44E16 H501M)nato a Roma il 16/05/1944 (Iscrizione Albo Cassazionisti28/01/1983) (PEC mauriziodestefano @ ordineavvocatiroma.org)che lo rappresenta e difende, con poteri anche disgiunti, all’avv.Nino Giordano Ruffini del foro di Reggio Emilia (nato a Castelnovone’ Monti, il 7/04/1962) (codice fiscale RFF NGR 62D07 C219L)(Iscrizione Albo Cassazionisti 24/10/2002) con studio in (42100)REGGIO Emilia via P. Borsellino, 22, PEC ninogiordano.ruffini @ or-dineavvocatireggioemilia.it, giusta procura speciale allegata, con-ferita su supporto cartaceo depositata contestualmente in copia in-formatica autenticata con firma digitale.Controricorrentenonché controAzienda unità sanitaria locale di Parma.Intimataavverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia, n° 1221 depo-sitata il 17 dicembre 2025.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisioneNumero registro generale 2986/2026Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 20606/2026Data pubblicazione 18/06/2026dell’impugnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 180.458,38), ed al d.m. n° 55 del 2014, come mo-dificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso perla fase decisionale.

P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifonderea ciascuno dei resistenti costituiti le spese del presente giudizio,che liquida in euro 5.900,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%,oltre al contributo previdenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 15 giugno 2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti