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Ordinanza — n. 20573/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the trial court correctly qualified the opposition as against execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20573/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first-instance judge correctly qualified the opposition as an 'opposition against execution' under Article 617 of the Code of Civil Procedure. The appellant, Spartaco Zoppi, had filed an opposition alleging lack of notification and low auction price, which the trial court explicitly categorized as an execution opposition. Consequently, the proper remedy was a cassation appeal, not an appeal to the Court of Appeal, rendering the latter procedural step invalid.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The means of appeal against a judicial decision must be determined based on the legal qualification of the action given by the judge of the first instance, not by the opponent's characterization.

Parole chiave

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opposition against execution qualification of action appeal inadmissibility appeal vs cassation principle of appearance realizzazione forzata di immobili trapasso di proprietà azione di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 617 c.p.c.
Zoppi, conricorso depositato in data 19 ottobre 2017, proponeva opposizione ai sensidell’art. 617 c.p.c., ove, allegando di non avere avuto conoscenza della proceduraesecutiva a suo carico, né di avere ricevuto notifica del decreto di cui all’art.
Art. 111 Cost.
Pertanto, la sentenza emessa nel giudizio di opposizioneesecutiva è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata comeopposizione all'esecuzione; è, invece, esperibile ricorso per cassazione, ai sensidell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli attiesecutivi" (Cass.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art.
art. 617 c.p
Zoppi, conricorso depositato in data 19 ottobre 2017, proponeva opposizione ai sensidell’art. 617 c.p.c., ove, allegando di non avere avuto conoscenza della proceduraesecutiva a suo carico, né di avere ricevuto notifica del decreto di cui all’art.
art. 111 Cost
Pertanto, la sentenza emessa nel giudizio di opposizioneesecutiva è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata comeopposizione all'esecuzione; è, invece, esperibile ricorso per cassazione, ai sensidell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli attiesecutivi" (Cass.
art. 618 c.p
Ora, nella fattispecie checi occupa, è di solare evidenza come il primo Giudice abbia qualificato il gravameproposto da Spartaco Gobbi come "opposizione agli atti esecutivi", dando altresìvolta a definire il giudizio di merito instaurato ex art. 618 c.p.c.
art. 132 cod. proc. civ
per laviolazione dell’art. 132 cod. proc. civ., che impone la redazione di una sentenzacompleta dei passaggi motivazionali impiegati per giungere alla statuizioneconclusiva.Violazione e/o falsa applicazione dell’art.
art. 586 c.p
civ., che impone la redazione di una sentenzaesaustiva nei passaggi motivazionali impiegati per giungere alla statuizioneconclusiva inerente la sospensione della vendita ex art. 586 c.p.c., in quanto ilprezzo d’aggiudicazione è troppo basso rispetto al valore periziato.Violazione e/o falsa applicazione dell’art.
art. 116 cod. proc. civ
per laviolazione dell’art. 116 cod. proc. civ., che impone l’esame delle prove prodotte,o quanto meno richieste dalla parte interessata, laddove la prova può fondare lamotivazione da assumere.2.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 08/03/2001, n. 3400
Cass. Sez. 3, 22/04/2025, n. 10509
Cass. Sez. 1, 21/06/2021, n. 17646
674650 -01; Cass. Sez. 1, 21/06/2021, n. 17646, Rv.
Cass. Sez. L., 26/05/2017, n. 13381
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Testo completo

te;nei confronti diSalvi Natura s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Zardini,controricorrente;nonché nei confronti diPenelope SPV s.r.l., rappresentata da Intrum Italy s.p.a., rappresentata edifesa dagli avv.ti Ermanno Masseroni e Benedetto Gargani,controricorrente;Agenzia delle entrate riscossione s.p.a.,intimata;avverso la sentenza n. 1135/2021 emessa dalla Corte di appello di Brescia il 14settembre 2021.Numero registro generale 30419/2021Numero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 20573/2026Data pubblicazione 18/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026 dalConsigliere relatore, Guido Romano.1. - In data 29 ottobre 2012, l’Italfondiario s.p.a. (quale procuratore diIntesa San Paolo) notificava al sig.

Spartaco Zoppi atto di pignoramento aventead oggetto un immobile di proprietà dell’esecutato. Iscritto il pignoramento alruolo del Tribunale di Bergamo, il creditore procedente depositava istanza divendita dell’immobile pignorato che veniva aggiudicato, in data 28 settembre2017, dalla Salvi Natura s.r.l. La proprietà dell’immobile veniva, quindi, trasferitaalla società da ultimo menzionata giusta decreto del Tribunale di Bergamo del 31gennaio 2018.Nelle more dell’emissione del decreto di trasferimento, il sig. Zoppi, conricorso depositato in data 19 ottobre 2017, proponeva opposizione ai sensidell’art. 617 c.p.c., ove, allegando di non avere avuto conoscenza della proceduraesecutiva a suo carico, né di avere ricevuto notifica del decreto di cui all’art. 569c.p.c. e dei successivi avvisi di vendita (omissioni che, a suo dire, gli avrebberoimpedito di chiedere la conversione del pignoramento), chiedeva, in viaprincipale, di accertare la nullità della procedura, per mancanza della notificadell’istanza di vendita e delle fissazioni d’asta al debitore esecutato, conconseguente revoca del verbale di aggiudicazione del 28 settembre 2017 e, in viasubordinata, di accertare che l’aggiudicazione dell’immobile è avvenuta ad unprezzo notevolmente inferiore rispetto al valore di mercato dell’immobile conconseguente nullità della procedura e revoca del verbale di aggiudicazione del 28settembre 2017.Costituitosi in giudizio Italfondiario s.p.a. (quale mandataria di IntesaSanpaolo s.p.a.) il quale chiedeva il rigetto dell’opposizione e rimasti contumaciSalvi Natura s.r.l. e l’Agenzia delle entrate, il Tribunale di Bergamo rigettaval’opposizione proposta dal Sig.

Zoppi.L’appello proposto dal Sig. Spartaco Zoppi veniva, poi, dichiaratoinammissibile con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia, quiimpugnata. In particolare, la Corte evidenziava che: «la Corte ritiene che laNumero registro generale 30419/2021Numero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 20573/2026Data pubblicazione 18/06/2026chiave di lettura che conduce alla soluzione della questione in rassegna siaofferta dal costante insegnamento della Corte regolatrice, alla cui stregua si deveritenere che "ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione avverso ladecisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimentoesecutivo, assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dalgiudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibilel'appello ove l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione,indipendentemente dalla esattezza dell'inquadramento effettuato" (ex multis:Cass.

Civ. III, 3 aprile 2007, n. 8103). Più nello specifico, è costantel'insegnamento per cui "l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibilecontro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principiodell'apparenza, ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azioneproposta, così come è stata compiuta dal giudice nel provvedimento stesso,indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile soltanto dal giudice cuispetta la cognizione dell'impugnazione prescelta, secondo il predetto criterio) edalla qualificazione dell'azione data dall'opponente, o dalla parte che proponel'impugnazione.

Pertanto, la sentenza emessa nel giudizio di opposizioneesecutiva è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata comeopposizione all'esecuzione; è, invece, esperibile ricorso per cassazione, ai sensidell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli attiesecutivi" (Cass. Civ. III, 8 marzo 2001, n. 3400) (…). Ora, nella fattispecie checi occupa, è di solare evidenza come il primo Giudice abbia qualificato il gravameproposto da Spartaco Gobbi come "opposizione agli atti esecutivi", dando altresìvolta a definire il giudizio di merito instaurato ex art. 618 c.p.c.

E come siffattaqualificazione poggi solidamente anche sulla stessa qualificazione attribuitadall'opponente nel ricorso depositato nel febbraio 2018 (intitolato, come si èanticipato, "ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 2° commac.p.c."). Né ha pregio l'argomento concernente la coesistenza di motivi diopposizione riguardanti la contestazione del credito per cui è causa. Benché nonsia in discussione il principio secondo il quale "qualora una opposizione in materiaesecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad unaopposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizioneNumero registro generale 30419/2021Numero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 20573/2026Data pubblicazione 18/06/2026all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diversoregime previsto per i distinti tipi di opposizione" (ex plurimis:

Cass. Civ.III, 27agosto 2014, n. 18312), nel caso che ci occupa la contestazione in parolacompariva, peraltro in termini oltremodo generici, nel contesto della illustrazionedel secondo motivo di opposizione (indiscutibilmente da inquadrarsi nell'ambitodell'art. 617 c.p.c.) e ad essa non ha corrisposto la formulazione di pertinenticonclusioni, neppure in via istruttoria (era stata, in effetti, richiesta CTU con lamemoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., ma siffatta richiesta non era statareiterata in sede di precisazione delle conclusioni)».2. - Avverso detta sentenza il Sig.

Spartaco Zoppi proponeva ricorso percassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., affidato a cinque motivi. Resistevano concontroricorso Salvi Natura s.r.l. e Penelope SPV s.r.l., rappresentata da IntrumItaly s.p.a. Rimaneva intimata l’Agenzia delle entrate.Salvi Natura s.r.l. ha depositato anche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il ricorso per cassazione proposto dal Sig. Spartaco Zoppi contiene iseguenti motivi.Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per laviolazione dell’art. 132 cod. proc. civ., che impone la redazione di una sentenzacompleta dei passaggi motivazionali impiegati per giungere alla statuizioneconclusiva.Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per laviolazione dell’art. 132 cod. proc. civ., essendo la motivazione redatta dal Giudicedi prime cure parziale e incompleta.Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per laviolazione dell’art. 132 cod. proc. civ., che impone la redazione di una sentenzaesaustiva nei passaggi motivazionali impiegati per giungere alla statuizioneconclusiva inerente la sospensione della vendita ex art. 586 c.p.c., in quanto ilprezzo d’aggiudicazione è troppo basso rispetto al valore periziato.Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per laviolazione dell’art. 132 cod. proc. civ., che impone la redazione di una sentenzaNumero registro generale 30419/2021Numero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 20573/2026Data pubblicazione 18/06/2026esaustiva dei passaggi motivazionali impiegati per giungere alla statuizioneconclusiva inerente la nullità della procedura esecutiva per la presenza dianatocismo nel calcolo degli interessi relativi al contratto di mutuo alla base dellaprocedura esecutiva.Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per laviolazione dell’art. 116 cod. proc. civ., che impone l’esame delle prove prodotte,o quanto meno richieste dalla parte interessata, laddove la prova può fondare lamotivazione da assumere.2. - Il ricorso proposto dal Sig.

Spartaco Zoppi è inammissibile, nonintercettando (e non contestando) i singoli motivi ora riportati la ratio decidendiposta a fondamento della sentenza dalla Corte di appello di Brescia.Come già evidenziato, secondo la Corte di appello, «è di solare evidenzacome il primo Giudice abbia qualificato il gravame proposto da Spartaco Gobbicome "opposizione agli atti esecutivi", dando altresì atto della circostanza per cuila pronuncia che egli era chiamato ad emettere era volta a definire il giudizio dimerito instaurato ex art. 618 c.p.c. E come siffatta qualificazione poggisolidamente anche sulla stessa qualificazione attribuita dall’opponente nel ricorsodepositato nel febbraio 2018 (intitolato, come si è anticipato, “ricorso inopposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 2° comma c.p.c.”)».Conseguentemente, la decisione di primo grado andava impugnata non giàmediante appello, ma con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità -correttamente richiamato anche dalla Corte territoriale - l’identificazione delmezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deveessere fatta in base al principio dell'apparenza, ossia con riferimento esclusivoalla qualificazione dell'azione proposta, così come è stata compiuta dal giudicenel provvedimento stesso, indipendentemente dalla sua esattezza (che èsindacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazioneprescelta, secondo il predetto criterio) e dalla qualificazione dell'azione datadall'opponente, o dalla parte che propone l'impugnazione (sul principiodell’apparenza, in generale, Cass.

Sez. 3, 22/04/2025, n. 10509, Rv. 674650 -01; Cass. Sez. 1, 21/06/2021, n. 17646, Rv. 661595 - 01; nonché, proprio conrifermento alle opposizioni agli atti atti esecutivi, Cass. Sez. 3, 08/03/2001, n.Numero registro generale 30419/2021Numero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 20573/2026Data pubblicazione 18/06/20263400, Rv. 544592 - 01). Pertanto, la sentenza emessa nel giudizio di opposizioneesecutiva è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata comeopposizione all'esecuzione; è, invece, esperibile ricorso per cassazione, ai sensidell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli attiesecutivi. (Cass.

Sez. 3, 08/03/2001, n. 3400, Rv. 544592 - 01, cit.; Cass. Sez.L., 26/05/2017, n. 13381, Rv. 644992 - 01 secondo la quale l’individuazione delmezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deveessere effettuata, in base al principio dell'apparenza, esclusivamente sulla basedella qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla suaesattezza, sicchè soltanto ove il giudice dell’esecuzione non abbia fornito alcunaqualificazione giuridica all’opposizione proposta il giudice della impugnazionedeve provvedere alla qualificazione, anche d'ufficio, non solo ai fini delladecisione nel merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazionemedesima).Ciò posto, nel caso di specie, come correttamente evidenziato dalla Corteterritoriale, il giudice di primo grado, peraltro sulla scorta di quanto indicatonell’opposizione iniziale proposta dal Sig.

Spartaco Zoppi, aveva espressamentequalificato l’opposizione come agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con laconseguenza che la sentenza di primo grado andava impugnata davanti allaCorte di cassazione e non attraverso l’appello.3. ― Il ricorso per cassazione va, quindi, dichiarato inammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna dellecontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 7.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in €. 200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deiNumero registro generale 30419/2021Numero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 20573/2026Data pubblicazione 18/06/2026presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 23 febbraio 2026.Il PresidenteMauro Di Marzio