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Ordinanza — n. 20568/2026 — snciv Generato dall'IA

Court quashes lower court ruling on bank account interest nullity and prescriptive period calculation method.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20568/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate judgment regarding the nullity of usurious interest and the calculation of the prescriptive period for unjust enrichment. The lower court erred by failing to deduct illegitimate charges before determining solvency payments, contrary to established case law. Consequently, the case is remitted to the appellate court for a new examination of the facts and legal application.

Regesto Legislator

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Art. 1283 c.c.; Art. 2033 c.c.; Art. 2946 c.c.; The prescriptive period for unjust enrichment claims begins only after the balance has been rectified by deducting all illegitimate charges declared null by the court.

Parole chiave

Generato dall'IA
usurious interest nullity unjust enrichment prescription bank account balance rectification solvency payments deduction burden of proof allocation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1283 c.c.
Art. 2033 c.c.
Art. 2946 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
per errata percezionedel contenuto oggettivo delle risultanze probatorie attestate nella CTU(art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) e l’omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.
Art. 360 bis n. 1 c.p.c.
154 del 1992 (art. 360, comma 1, n.
art. 1283 c.c
art. 115 c.p
art. 2033 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. civ., sez. I, 16/03/2023, n. 7721

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Testo completo

e difeso dagli avvocati Valerio Tavormina e Marzia Greco-ricorrente-controReckon Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, DemelasGiuseppe, Marini Domenico-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello Sez. dist. di Sassari n. 38/2022depositata il 03/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2026 dalConsigliere Silvia Vitro'.1) Con atto di citazione notificato l’8/10/2014 (notifica rinnovata il22/1/2015) la Reckon s.r.l. e i suoi fideiussori sig.ri Giuseppe Demelas eDomenico Marini hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale diSassari la Banca di Credito Sardo s.p.a (poi Intesa Sanpaolo s.p.a.) conriferimento al rapporto di conto corrente ordinario n. 1000/1631 accesoNumero registro generale 10067/2022Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 20568/2026Data pubblicazione 18/06/2026dalla citata società prima del 31/12/1992, deducendo di non aver maistipulato in forma scritta le condizioni regolanti il rapporto di c/c citato eche il finanziamento di €. 50.000 appoggiato sul c/c era privo di causa, inquanto volto a estinguere le passività illegittimamente formatesi sul contoordinario, e chiedendo, previa espunzione del tasso ultralegale,dell’anatocismo e della CMS, la rettifica del saldo all’ultimo estratto contoprodotto (30/9/2013) e la ripetizione dell’indebito.La Banca ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dei sig.riDemelas e Marini, la mancanza di interesse di parte attrice (trattandosi diconto ancora aperto), la corretta appostazione delle poste a debito e laprescrizione decennale, negando che il conto godesse di affidamento,perlomeno sino alla data del 8.10.2004.Il Tribunale, disposta CTU, limitatamente all’accertamentodell’anatocismo (unica condizione economica contestata la cui illegittimità,ex art. 1283 c.c., poteva ritenersi sussistere nonostante la mancataproduzione del contratto di conto corrente), con sentenza del 12/12/2017,preso atto della mancata produzione del contratto di c/c, sul presuppostoche è onere di chi agisce allegare e produrre il contratto del quale èallegata l'invalidità parziale, nonché la serie completa di estratti conto, harilevato che la correntista non ha assolto a tale onere probatorio, hadichiarato la nullità delle poste per interessi anatocistici e non dovute lesomme a tale titolo addebitate, ha respinto le altre domande e hacompensato per metà le spese processuali.Interposto appello da parte degli attori (per errata ripartizionedell’onere della prova, a fronte dell’allegazione attorea dell’inesistenza diun contratto scritto, tanto più che la Banca collocava l’inizio del rapportonel 1989 e non provava la variazione dei tassi ex art. 118 TUB, mentre glirapporto di c/c fosse stato costantemente affidato), la Corte d’Appello diCagliari, sez. distac. di Sassari, ha parzialmente accolto l’appello,Numero registro generale 10067/2022Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 20568/2026Data pubblicazione 18/06/2026rettificando il saldo del c/c in €. 97.299,97 a credito della Reckon srl alladata del 30/9/2013 e rigettandolo nel resto e compensando per un terzole spese di entrambi i gradi, ponendo a carico della Banca la restanteparte.La Corte, in particolare, disposta una nuova CTU, con varieintegrazioni, anche sull’eccepita prescrizione, respinte alcune eccezionipreliminari della Banca, ha osservato che non è condivisibile ilragionamento del primo giudice laddove fonda la pronuncia di rigetto delladomanda di rettifica sulla mancata produzione, da parte degli attori, delcontratto e della serie completa di estratti conto, perché la regolagenerale, secondo la quale il correntista deve provare l'inesistenza dellaclausola giustificativa dei pagamenti mediante la produzione del contratto,è operativa ove si faccia questione di un contratto pacificamente conclusoper iscritto, mentre nell'ipotesi di allegazione attorea di un contratto verbistantum, incombe sulla banca l'onere di produrre il documento contrattualedi cui assuma la stipulazione.La Corte, pertanto, ferma la nullità dell’anatocismo, ha ritenuto privi dititolo anche gli addebiti per CMS e per le altre commissioni addebitate, inmancanza di espressa convenzione in ordine alla misura e al tempo dicalcolo.E ritiene assolto l’onere di prova circa l’applicazione di poste nullemediante la produzione della serie completa degli estratti scalari, che haconsentito al CTU il ricalcolo del saldo al netto dell’anatocismo, degliinteressi ultralegali e di commissioni e spese non pattuite, ricordando chel’azione di accertamento non presuppone necessariamente la produzioneintegrale della serie degli estratti dall’accensione del rapporto, che puòessere rielaborato nei limiti degli estratti prodotti.Quanto all’eccezione di prescrizione, la Corte ribadisce l’orientamento,secondo il quale le rimesse solutorie devono essere individuate base alcriterio del c.d. saldo rettificato e poi ritiene che, nell’indisponibilità degliNumero registro generale 10067/2022Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 20568/2026Data pubblicazione 18/06/2026estratti conto- che la Banca avrebbe dovuto produrre per dimostrare i fattiestintivi dell’eccezione proposta-, non sia possibile, neppure medianteCTU, procedere ad una puntuale individuazione delle rimesse solutorie.Respinge inoltre la domanda di nullità del contratto di finanziamento,per essere pacifico l’accredito della somma mutuata e legittimo il suoutilizzo diretto a soddisfare precedenti partite debitorie.2) Con ricorso notificato il 7/4/2022 Intesa Sanpaolo spa haimpugnato la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, sez. distac. diSassari, proponendo tre motivi di ricorso.La Reckon srl e i sig.ri Giuseppe Demeas e Domenico Marini non sisono costituiti in sede di legittimità.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione:

“Violazione o comunque falsaapplicazione degli artt. 2033, 2935, 2946, 2697, 2729, 1418 c.c. edell’art. 3, comma 1 della L. n. 154 del 1992 (art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.)”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere respintol’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca sulla base dell’erratopresupposto secondo cui la presenza in atti dei soli riassunti scalari nonconsentisse di accertare l’esistenza di rimesse solutorie nel periodoantecedente al decennio dalla notifica della citazione, sebbene l’esistenzadi versamenti dovesse ritenersi presuntivamente provata, secondo l’idquod plerumque accidit, dalla diminuzione dell’esposizione emergente daisaldi progressivi e la loro funzione solutoria dovesse ritenersi provata dallamancanza di evidenze di aperture di credito sino a tale data.Contesta anche la violazione dell’art. 115 c.p.c. per errata percezionedel contenuto oggettivo delle risultanze probatorie attestate nella CTU(art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) e l’omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, commaNumero registro generale 10067/2022Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 20568/2026Data pubblicazione 18/06/20261, n. 5 c.p.c.), con riguardo alla mancata stipulazione di contratti diaffidamento nel periodo antecedente al decennio dalla notifica dellacitazione.Il motivo è fondato.1.1) La Banca eccepisce la prescrizione relativamente ai versamentidal 31/12/1992 al 21/1/2005 (cioè il periodo anteriore di un decenniodalla rinotifica dell’atto di citazione del 21/1/2015).La Corte d’Appello ha respinto l’eccezione di prescrizione non sotto ilprofilo della presenza di affidamento sul conto in esame, quanto per lamancata produzione degli estratti conto, ritenendo non corretto il calcolooperato dal CTU (pag. 9 della sentenza):

“Il consulente tecnico, officiatoanche della ricostruzione delle rimesse solutorie, ha potuto verificaresoltanto il saldo giornaliero sugli estratti scalari, confrontandolo conl’accordato e verificandone l'eventuale sconfinamento per stabilire la sogliadel «pagamento». Tale metodologia non è corretta perché soltanto dagliestratti conto, ove sono indicate le date dei movimenti, è possibileverificare se e quando un versamento paga le competenze extra fido.Nell’indisponibilità degli estratti conto, che la Banca avrebbe dovutoprodurre per dimostrare i fatti estintivi dell'eccezione proposta, non èpossibile, neppure mediante la consulenza tecnica, procedere ad unapuntuale individuazione delle rimesse solutorie, con la conseguenza che larelativa eccezione deve essere respinta”.1.2) Si osserva che, così motivando, la Corte d'Appello ha totalmenteomesso di prendere posizione sul fatto storico, decisivo e controverso,dell’inesistenza di un affidamento, tale da determinare la sortedell'eccezione di prescrizione.La Banca ricorrente, sin dal primo grado, ha negato l’esistenza di unaffidamento (non c’era “sicuramente sino alla data dell’8/10/2004”) e hacontestato le risultanze della CTU («Il perito incaricato dalla Corte diAppello…, pur avendo dato atto della mancanza di contratti di apertura diNumero registro generale 10067/2022Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 20568/2026Data pubblicazione 18/06/2026credito, ha “desunto dall’analisi degli estratti conto scalare a disposizione”l’esistenza di un fido “a partire dal 03/12/1993”, precisando che da taledata “si evidenzia un fido pari a £ 50.000.000 (€ 25.822,00)” (v. periziadel 9 agosto 2019, p. 15; nei medesimi termini, v. relazione integrativadel 21 gennaio 2020, p. 7 e relazione integrativa del 29 gennaio 2021, p.3)», rilevando che il perito aveva, appunto, desunto in via di mero fattodagli scalari (senza neanche spiegare come) l’esistenza di un fondo di lire50.000.000 a partire dal 3/12/1993.E ha eccepito sia che dal 31/12/1992 al 2/12/1993 non vi era statoalcun affidamento (come emergeva dalle parole stesse del CTU), sia che,successivamente, dal 3/12/1993, il presunto fido non era comunqueprovato da contratto scritto (considerato che a partire dall’entrata invigore della legge n. 154/1992 il contatto di apertura di creditonecessitava della forma scritta).Sussiste, allora, il denunciato vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché laCorte d’Appello non ha in alcun modo preso in esame il fatto dellamancata stipulazione di contratti di affidamento nel periodo antecedenteal decennio dalla notifica della citazione.Non può neppure ritenersi che la Corte d’Appello abbia motivatosull’affidamento per relationem rispetto ai risultati della CTU (laddovedice:

“Il consulente tecnico, officiato anche della ricostruzione dellerimesse solutorie, ha potuto verificare soltanto il saldo giornaliero sugliestratti scalari, confrontandolo con l’accordato”), perché, come affermatodalla ricorrente, il consulente non aveva per nulla spiegato quali elementifattuali conducessero a ritenere la sussistenza dell’affidamento.Inoltre, la sentenza impugnata non tiene comunque conto del fattoche, ove pure il c/c fosse stato affidato dal 1993, si sarebbe in ogni casoprescritta la pretesa rispetto alle rimesse dal 1992 (se non dal 1989) allapattuizione dell’affidamento.Numero registro generale 10067/2022Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 20568/2026Data pubblicazione 18/06/20261.3) Si osserva, inoltre, che la ricorrente ha anche contestato allaCorte d’Appello la violazione del principio dell’onere della prova(contestazione che emerge dalla rubrica del primo motivo, che cita l’art.2697 c.c., dal richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazionen. 24418/10- sulla distinzione tra rimesse solutorie e rimesseripristinatorie-, dal richiamo al principio dell’onere della prova gravante sulcorrentista- pag. 8 del ricorso- e dalla precisazione in sede di memoria del28/5/2026 – “la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamentiemerge dagli estratti conto che il correntista, attore nell’azione diripetizione, ha l’onere di produrre ii giudizio”-).Il motivo è fondato anche sotto questo aspetto, perché la Corte, comesopra riportato, ha addebitato alla Banca l’onere di produrre in giudizio ladocumentazione idonea a dimostrare la natura ripristinatoria o solutoriadei versamenti.Pertanto, ammesso e non concesso che gli scalari non fossero idonei adimostrare la natura solutoria delle rimesse, ciò avrebbe dovutocomportare il rigetto della controeccezione della correntista, non il rigettodell’eccezione di prescrizione.1.4) In ogni caso, si osserva ulteriormente che l’affermazione dellaCorte d’Appello, secondo cui gli scalari non sarebbero idonei a stabilirequali rimesse si siano prescritte, costituisce statuizione contraddittoria eincomprensibile, avendo la Corte, da un lato, ritenuto sufficienti gli estrattiscalari per rettificare il conto, e, dall’altro lato, essendosi essa discostataimmotivatamente dal CTU, che invece aveva ritenuto di poter esaminarel’eccezione di prescrizione utilizzando gli estratti scalari.2) Secondo motivo di impugnazione:

“Violazione o comunque falsaapplicazione degli artt. 2729, 2033, 2935, 2946 e 2697 c.c. (art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.)”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere respintol’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca sulla base dell’erratoNumero registro generale 10067/2022Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 20568/2026Data pubblicazione 18/06/2026presupposto secondo cui la presenza in atti dei soli riassunti scalari nonconsentisse di accertare l’esistenza di rimesse solutorie nel periodoantecedente al decennio dalla notifica della citazione, essendo talepresupposto errato anche nell’ipotesi – subordinata rispetto a quella di cuial motivo sub I – di ritenuta sussistenza di affidamenti, sebbenel’esistenza di versamenti eccedenti rispetto all’importo del fido ed idoneiad assolvere ad una funzione solutoria dovesse ritenersi presuntivamenteprovata, secondo l’id quod plerumque accidit, dall’entità dell’esposizioneemergente dai saldi progressivi e dalla sua persistenza in misura di moltosuperiore all’accordato per periodi di tempo prolungati; e comunqueviolazione dell’art. 115 c.p.c. per errata percezione del contenutooggettivo delle risultanze probatorie attestate nella c.t.u. (art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c.).Il motivo è assorbito da quanto sopra detto.3) Terzo motivo di impugnazione:

“Violazione o comunque falsaapplicazione degli artt. 2033 e 2946 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che, alfine di individuare le rimesse solutorie delle competenze indebitamenteaddebitate in conto nel periodo coperto dalla prescrizione della condictioindebiti opposta dalla banca, occorresse la preventiva ricostruzione delsaldo espungendo tutti gli addebiti per competenze indebite.Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 (“Il ricorso èinammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso lequestioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte el’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutarel’orientamento della stessa”).Si osserva che la metodologia del “saldo rettificato” è ormaicostantemente ritenuta corretta dalla giurisprudenza di questa Corte. Siveda, per es.: Cass. civ., sez. I, 16/03/2023, n. 7721: “La ricerca deiversamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iterNumero registro generale 10067/2022Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 20568/2026Data pubblicazione 18/06/2026procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e lacancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dallabanca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente,avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere conl'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuatodal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente conapertura di credito o comunque scoperto.

Pertanto, il dies a quo dellaprescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà soloper quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite delfido dopo aver rettificato il saldo”.4) Il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo, restandoassorbito il secondo e dichiarandosi inammissibile il terzo.La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, restando assorbito ilsecondo e dichiarandosi inammissibile il terzo; cassa la sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari, sez. distac. diSassari, in diversa composizione, anche per la regolazione e laliquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il giorno 10/6/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il Presidente Mauro Di Marzio