Cassation court dismisses appeal for lack of standing and procedural timeliness regarding administrator malfeasance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the cassation appeal filed by a managing partner against a lower court ruling that revoked his administrator role and ordered damages for malfeasance. The primary grounds for dismissal were the plaintiffs' lack of active standing to sue individually for social asset prejudice and the procedural invalidity of incidental appeals filed late. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 345 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: Individual actions by partners against an administrator are inadmissible when the alleged damage merely reflects prejudice to the social asset, and incidental appeals must be filed within six months of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
cura a margine del ricorso;– ricorrente e controricorrente incidentale –Contror.g. n. 23914/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 23914/2022Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 20558/2026Data pubblicazione 18/06/2026Lozupone Elvira, rappresentata e difesa dagli avv.ti StefanoPantalani e Daphne Letizia, giusta procura del 21 novembre 2025,in atti;– controricorrente e ricorrente incidentale –E controSocietà ASSE R.M. s.a.s. di Domenico Fabio Lozupone e C. inliquidazione, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesadall’avv.
Kim Scannavacca, giusta procura in atti;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, terza sezionecivile, n. 1433/2022, depositata il 3 marzo 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 16 giugno 2026 dal Consigliere Paolo Fraulini.RILEVATO CHE1. Domenico Fabio Lozupone, socio accomandatario dellaAsse R.M. s.a.s. di Domenico Fabio Lozupone e C. in liquidazione(in prosieguo, breviter, “Asse”), ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cuila Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primogrado che lo aveva revocato dalla carica di amministratore dellaAsse, condannandolo al pagamento della somma di euro62.885,85, in favore di Lozupone Elvira e di euro 61.785,77, infavore di Lozupone Roberto, a titolo di risarcimento del danno daloro rispettivamente subito quali soci della predetta società pereffetto dell’accertata mala gestio dell’odierno ricorrente.2.
Elvira Lozupone ha resistito con controricorso, proponendocontestualmente ricorso incidentale affidato a due motivi, nonchér.g. n. 23914/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 23914/2022Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 20558/2026Data pubblicazione 18/06/2026ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento del primo motivodel ricorso principale, affidato a un motivo.3. La Asse ha resistito con controricorso.4. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancorarileva, ha ritenuto:
a) che corretta era la decisione di primo gradoladdove aveva ritenuto gli attori, soci accomandanti, carenti dilegittimazione attiva, essendosi conformata al condivisibileindirizzo interpretativo secondo cui l'azione individuale del socionei confronti dell'amministratore di una società non è esperibilequando il danno lamentato costituisca solo il riflesso delpregiudizio al patrimonio sociale;
b) che, in relazione alle condotteascritte al Domenico Fabio Lozupone come legittima causa direvoca dalla facoltà di amministrare, il mancato consenso di VitoLozupone alla stipula del contratto di locazione inerenteall’appartamento di proprietà della Asse sito in Roma, viale delleMusica n. 38, espresso chiaramente in una lettera inviata dalpadre Vito al figlio Domenico Fabio in data 3 gennaio 2001, avevaimpedito la conclusione del contratto medesimo, con laconseguente illegittimità della condotta dell’amministratore che, alcontrario, aveva dichiarato l’esistenza del contratto, appostandonei bilanci successivi canoni locatizi mai percepiti, così violando iprincipi di chiarezza di veridicità del documento contabile,costituendo, pertanto, tale condotta una giusta causa di revoca,del tutto a prescindere dalle strategie di risparmio fiscale chel’avrebbero ispirata;
c) che, in relazione alla doglianza inerenteall’invalidità della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corsodel giudizio, sia per non aver risposto alle osservazioni critiche delconsulente di parte, sia per erroneità nell’identificazione deiconcetti di “ricavi, crediti, gratuità interna ed obbligo fiscale”, lar.g. n. 23914/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 23914/2022Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 20558/2026Data pubblicazione 18/06/2026stessa era inammissibile, atteso che nel giudizio di appellorimangono estranee al dibattito processuale le considerazionicritiche, mosse dalla parte al consulente tecnico d'ufficio sulla basedelle osservazioni del proprio consulente, che non siano statetrasfuse in specifici motivi di impugnazione della sentenza,formulati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 342 cod.proc. civ., come nel caso di specie era accaduto, posto che ilmotivo di appello reiterava le critiche mosse all’elaborato peritale,senza tener conto né delle integrazioni in esso contenute in esitoall’accoglimento di alcuni rilievi formulati dallo stesso consulente diparte, né delle argomentazioni spese dal primo giudice per riteneresussistente il danno arrecato direttamente al patrimonio dei sociche avevano agito.5.
Il ricorrente principale e quella incidentale hannodepositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso principale lamenta:a. Primo motivo: «Violazione dell’art. 112 c.p.c. conriferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c.», deducendo che la Corteterritoriale avrebbe omesso di rispondere al motivo di appellocon cui il Lozupone chiedeva l’accertamento della legittimità dellapropria condotta inerente alla sottoscrizione delle denunce a finifiscali dei contratti verbali di locazione stipulati in relazioneall’appartamento di proprietà della Asse sito in Roma, via dellaMusica n. 38.b.
Secondo motivo: «Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 86, 1° comma lettera c) del d.p.r. 917/1986 TUIRnonché e conseguentemente, dell’art. 2359, 3° comma c.c. eartt. 2423, 2302, 2261, 2260 e 2217 c.c., con riferimento all’art.r.g. n. 23914/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 23914/2022Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 20558/2026Data pubblicazione 18/06/2026360 n. 3 c.p.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.»,deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove, seavesse preso in considerazione la condotta fiscalmente rilevantedel Lozupone, avrebbe dovuto affermarne l’assoluta correttezza,gratuito in favore di un socio costituisce una plusvalenza per lasocietà e concorre a realizzare il reddito di impresa, di talché ibilanci redatti erano assolutamente veritieri, in quanto portavanol’evidenza del ridetto reddito, del tutto a prescindere dallavalidità civilistica del contratto.I due motivi, che per ragioni di connessione possono esserecongiuntamente esaminati, sono inammissibili atteso che, comechiaramente emerge dalla lettura della sentenza impugnata,l’addebito inerente alla mala gestio dell’amministratore,connessa alla gestione dell’immobile di proprietà della societàsito in Roma, via della Musica n. 38, non solo è statochiaramente individuato dalla Corte territoriale, che sul punto hadunque risposto, ma è stato, vieppiù, oggetto di una specificamotivazione, con cui le censure in esame minimamente siconfrontano.
Invero, al Lozupone è stato imputato di averappostato a bilancio un reddito di impresa insussistente, siccomeconnesso all’asserita stipulazione di un contratto con VitoLozupone, in effetti mai concluso, siccome il presunto conduttoreaveva espresso all’amministratore un esplicito diniego a volersiin qualsiasi modo obbligare a godere del bene. Rispetto a taleaccertamento, che con ogni evidenza respinge la prospettazionedel Domenico Fabio Lozupone strumentale alla domanda diaccertamento della legittimità della condotta posta in essere (ciòche esclude in radice qualsiasi violazione dell’art. 112 cod. proc.r.g. n. 23914/2022Cons. est.
Paolo FrauliniNumero registro generale 23914/2022Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 20558/2026Data pubblicazione 18/06/2026civ.), le censure si fondano su una pretesa riqualificazione delnegozio come godimento gratuito fiscalmente produttivo direddito di impresa dichiarabile che, con ogni evidenza,costituiscono una personale, quanto inconferente in questa sede,ricostruzione della vicenda, che si pone in contrasto con quantoaccertato nel merito dal giudice di secondo grado senza chevenga in alcun modo dedotta, ancor prima che dimostrata,l’erroneità di tale accertamento, cui l’odierno ricorrente finisceper contrapporre inammissibilmente una propria personale ediversa interpretazione.c.
Terzo motivo: «Violazione degli artt. 342, 191, 61 c.p.c.con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c.», deducendo che la Corteterritoriale avrebbe errato nel dichiarare inammissibili le criticherivolte dal Lozupone all’elaborato peritale, tralasciando diconsiderare che nell’atto di appello erano state chiaramenteesplicitate le critiche mosse alla sentenza impugnata chelegittimavano pienamente la richiesta di rinnovazionedell’elaborato peritale.Il motivo è inammissibile sia perché, in violazione degli obblighidi completezza del motivo di ricorso per cassazione, previsti dalcombinato disposto degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369,secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., omette di trascrivere e/oindicare gli esatti termini in cui l’eccezione di invalidità dellac.t.u. espletata sarebbe stata introdotta e coltivata nel corsodella fase di merito, non consentendo a questa Corte di valutareil dedotto error in procedendo, se non a patto di un’inammissibilevolta, di non confrontarsi con la sentenza impugnata, che hadato atto che il consulente di ufficio ha risposto alle osservazionir.g. n. 23914/2022Cons. est.
Paolo FrauliniNumero registro generale 23914/2022Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 20558/2026Data pubblicazione 18/06/2026critiche del consulente di parte, tanto da averle in parte recepite(cfr. pag. 29), in tal modo escludendo che su di esse non abbiain alcun modo provveduto; sia perché la Corte territoriale haespressamente motivato la correttezza dell’utilizzazione delleconclusioni peritali per quantificare il danno direttamente subitodalle persone degli attori in primo grado, affermazione rispettoalla quale la censura non muove alcuna specifica contestazione.d.
Quarto motivo: «Violazione degli artt. 342, 191, 61 c.p.c.con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c.», deducendo che la Corteterritoriale avrebbe errato nel confermare la sentenza di primogrado che aveva condannato il Lozupone a risarcire il danno aElvira Lozupone, considerandolo come danno diretto al suopatrimonio e non come danno alla sua posizione di socio,omettendo di considerare che le imposte pagate non possonomai essere considerate come danno diretto per i soci, masemmai un danno per la società.Il motivo è inammissibile, atteso che la ratio decidendi dientrambe le sentenze di merito è, sul punto, fondata non sullaritenuta carenza di legittimazione del socio a far valere laresponsabilità dell’amministratore per danni arrecati alla società,ma sulla parimenti ritenuta ammissibilità di un’azione diretta didanno che tale mala gestio abbia comportato al patrimonio delsingolo socio; un’affermazione di principio, seguita nella specieda un accertamento di fatto inerente alla sussistenza del danno,siccome conseguente alle indebite imposte che i danneggiatiavevano dovuto personalmente corrispondere all’Erario pereffetto della condotta illecita posta in essere dal Domenico FabioLozupone; un accertamento rispetto al quale la censura in esameoppone, ancora una volta, una diversa e personale ricostruzioner.g. n. 23914/2022Cons. est.
Paolo FrauliniNumero registro generale 23914/2022Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 20558/2026Data pubblicazione 18/06/2026dell’imputabilità del danno e della individuazione del danneggiatoche, tuttavia, non dimostra in alcun modo e previamentel’erroneità di quella contenuta nella sentenza impugnata e, cometale, finisce per pretendere da questa Corte una rinnovazionedella valutazione del merito della controversia, non consentito inquesta fase.2. Il ricorso incidentale proposto da Elvira Lozupone lamenta:2.1. Primo motivo:
«(ART. 360, COMMA 1, NN. 3, 4 E 5,C.P.C.) OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER ILGIUDIZIO, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 39 E 100 C.P.C. ENULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO NELLAPARTE IN CUI È STATO ACCERTATO IL SOPRAVVENUTODIFETTO DI INTERESSE DEGLI ATTORI IN PRIMO GRADO».2.2. Secondo motivo: «(ART. 360, COMMA 1, N. 3, C.P.C.)ERRATA E FALSA APPLICAZIONE E/O INTERPRETAZIONEDEGLI ARTT. 1722 E SS., 2260, 2261, 2262, 2263, 2282,2293, 2311, 2315, 2393 BIS, 2395, 2476, 2497 E 2900 COD.CIV., DELL’ART. 81 C.P.C. E DELL’ART. 12 DISP. PREL. COD.CIV.
NELLA PARTE IN CUI È STATA NEGATA LALEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL SOCIO A CHIEDERE ILRISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI AGLI ATTI DIMALA GESTIO DELL’AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀPARTECIPATA».3. Il ricorso incidentale proposto da Elvira Lozupone,condizionato all’accoglimento del primo motivo del ricorsoprincipale, lamenta: «(ART. 360, COMMA 1, NN. 3 E 4, C.P.C.)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 345 C.P.C. CHEHA DETERMINATO LA NULLITÀ DELLA SENTENZA O DELr.g. n. 23914/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 23914/2022Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 20558/2026Data pubblicazione 18/06/2026PROCEDIMENTO IN RELAZIONE AL MANCATO ACCERTAMENTODELL’INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA AVVERSARIA».Tanto il ricorso incidentale che quello incidentale condizionato sonoinefficaci perché tardivi, essendo stati notificati in data 7/9novembre 2022, come si ricava dal documento allegato al fascicolotelematico, dunque oltre il termine, di cui all’art. 327, comma 2,cod. proc. civ., di sei mesi dal deposito della sentenza impugnata,avvenuto nella specie in data 3 marzo 2022, anche computando inaggiunta il periodo di sospensione feriale dei termini e, quindi,scadente in data 3 ottobre 2022, senza che, in senso contrario,rilevi che gli stessi siano stati proposti nel rispetto del termine peril controricorso ex art. 371, comma 2, cod. proc. civ. (Cass.
Sez.5, Ordinanza n. 17707 del 22/06/2021).4. La reciproca soccombenza determina l’integralecompensazione delle spese di lite relative alla presente fase digiudizio tra il ricorrente principale e quella incidentale, mentre ilricorrente principale va condannato, in forza del principio disoccombenza, a rifondere le spese della presente fase di legittimitàin favore della società controricorrente, nella misura liquidata indispositivo.5. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente principale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto (Cass.
S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).r.g. n. 23914/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 23914/2022Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 20558/2026Data pubblicazione 18/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inefficaci il ricorsoincidentale e quello incidentale condizionato; dichiaraintegralmente compensate tra Lozupone Domenico Fabio eLozupone Elvira le spese del presente giudizio di legittimità;condanna Lozupone Domenico Fabio a rifondere alla Società ASSER.M. s.a.s. di Domenico Fabio Lozupone e C. in liquidazione lespese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivieuro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge;dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente principale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quellorispettivamente previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno2026.Il PresidenteMauro Di Marzior.g. n. 23914/2022Cons. est.
Paolo Fraulini