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Ordinanza — n. 20494/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal, upholding lower court's award of public land occupation fees and litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20494/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by 'Lilli In' against the Court of Appeal's decision to award public land occupation fees to the City of Pisa. The lower court found the company was an actual occupant rather than a mere lessee, despite a long-standing concession, and ordered the company to pay the fees plus litigation costs. The Court of Cassation affirmed this ruling, stating that the lower court correctly applied the principle of litigation costs following the losing party and that the appellant failed to demonstrate any exceptional reasons warranting a different outcome.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: The Court of Cassation reviews only the violation of the principle of litigation costs, excluding the discretion of the trial court regarding the compensation of such costs.

Parole chiave

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public land occupation fees principle of litigation costs actual occupant status concession vs occupation Cassazione appeal dismissal occupazione immobile occupato grado di occupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
446/1997, con riferimento art. 360, primo comma,n.
Art. 92 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In via conclusiva il ricorso è infondato.Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in disposi-tivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver-samento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,d.P.R.
art. 52 d.lgs. 446/1997
Con il secondo motivo la ricorrente fa valere violazione e falsa ap-plicazione dell'art. 52 d.lgs.
art. 92 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9860 del 15/04/2025
Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 2018
92 c.p.c., nella formulazioneapplicabile ratione temporis (Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 2018),imponendo un diverso esito della lite in punto di spese.4.
Cass. Sez. Un. n. 23535 del 20/9/2019
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Testo completo

nte pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Carlo Cremoninigiusta procura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-controComune di Pisa, in persona del Dirigente della Direzione 03 “Patrimonio -Servizi finanziari” del Comune di Pisa e, come tale rappresentante pro tem-pore del Comune medesimo ai sensi dell'art. 34-bis dello Statuto comunale,rappresentato e difeso dall'Avvocata Sandra Ciaramelli, dell'Avvocatura ci-vica e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-nonché controS.E.P.I.-Società Entrate Pisa S.p.a., in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1309/2024depositata il 17/07/2024.Numero registro generale 3996/2025Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 20494/2026Data pubblicazione 17/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere Laura Scalia.1.

“Lilli In” di Campinoti Moreno C. S.a.s. ricorre, con tre motivi, perla cassazione della sentenza in epigrafe indicata che, in riforma della deci-sione di primo grado, ne ha rigettato le opposizioni contro avvisi di accer-tamento Cosap, emessi per il Comune di Pisa dalla concessionaria, e relativiall'occupazione di suolo pubblico per gli anni 2007-2012.In primo grado la società ricorrente aveva impugnato gli avvisi di ac-certamento deducendo di essere mera conduttrice del bene con contrattodi locazione e di non rivestire la qualità di occupante.Il Tribunale di Firenze aveva accolto l'opposizione, annullando gli av-visi.La Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo gradoe in accoglimento dell'impugnazione del Comune di Pisa, escluso il rinnovodella concessione per facta concludentia, nella impossibilità di desumere perimplicito la volontà dell'Amministrazione di vincolarsi, ha accertato l'abusi-vità dell'occupazione del suolo pubblico da parte della società appellata eha ritenuto dovute le somme richieste a titolo di Cosap, valorizzando l'oc-cupazione di fatto quale presupposto dell'obbligo di pagamento del canone,compensando le spese di lite.2.

Resiste con controricorso il Comune di Pisa.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.La ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1.c.p.c.S.E.P.I.-Società Entrate Pisa S.p.a. è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 3996/2025Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 20494/2026Data pubblicazione 17/06/20261. Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme didiritto, l'art. 63 d. lgs. 446/1997, con riferimento art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., in punto di errata individuazione dell'obbligato al pagamentodella indennità di occupazione.Nell'esistenza di una concessione protrattasi per oltre trenta anni, conedificazione autorizzata, si sarebbe realizzata una situazione di fatto in-compatibile con la occupazione abusiva, dove la posizione di effettivi occu-panti o utilizzatori sarebbe stata quella dei proprietari superficiari, i signoriBartolini, che avevano mantenuto la disponibilità del bene e lo avevanoconcesso in locazione, traendone utilità.In siffatta situazione la ricorrente, conduttrice, sarebbe una meradetentrice qualificata, priva come tale di autonoma posizione soggettivarilevante ai fini del pagamento del Cosap.La Corte d'Appello avrebbe erroneamente attribuito l'imputazionedell'obbligazione alla conduttrice, anziché ai reali occupanti.1.1.

Il motivo è infondato e presenta altresì profili di inammissibilità.La Corte d'appello di Firenze ha accertato, in fatto, che la societàricorrente esercitava una concreta disponibilità del bene e ne traeva utilitàdiretta, qualificandola come occupante di fatto. Siffatto accertamento, con-gruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, non essendoconsentito a questa Corte rivalutare il merito della vicenda né procedere aduna diversa e alternativa ricostruzione della situazione fattuale (ex plurimis,Cass., Sez. Un., Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).Né vale sostenere che l'obbligazione gravasse esclusivamente suiproprietari superficiari − Iuri Bartolini e Pier Leonardo Bartolini, anch'essidestinatari degli avvisi oggetto di causa quali coobbligati in solido −, attesoche, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,l'assoggettamento al canone per l'occupazione di suolo pubblico prescindedalla titolarità di un valido titolo giuridico, rilevando invece l'effettivaoccupazione del bene e la correlata utilità tratta dal soggetto.Numero registro generale 3996/2025Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 20494/2026Data pubblicazione 17/06/2026Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)costituisce infatti il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale)di beni pubblici, e non richiede un formale atto di concessione, essendosufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni (Cass., Sez. 1, Sen-tenza n. 16395 del 10/06/2021;

Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17296 del 27/06/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1435 del 19/01/2018).In tale prospettiva, correttamente la Corte d'appello ha ritenuto cheanche la detenzione qualificata, ove comporti un'autonoma utilizzazione delbene, integri il presupposto impositivo.Le deduzioni relative alla pretesa proroga della concessione si ri-solvono, peraltro, in una censura di merito, non scrutinabile in questa sede,e non scalfiscono la ratio decidendi fondata sulla accertata occupazione difatto.2. Con il secondo motivo la ricorrente fa valere violazione e falsa ap-plicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 446 del 1997, in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente rigettatol'eccezione di “Lilli in” S.a.s. sul difetto di legittimazione attiva del Comunedi Pisa, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di primo gradonei confronti della società concessionaria S.E.P.I.

S.p.a., rimasta contu-mace.La Corte territoriale avrebbe obliterato gli effetti dell'affidamento aterzi del servizio di accertamento e riscossione e la giurisprudenza di legit-timità che, in caso di affidamento ex art. 52 d.lgs. 446/1997, attribuirebbela legittimazione sostanziale e processuale al concessionario, il che avrebbedeterminato la perdita della legittimazione ad agire e contraddire dell'entelocale.2.1. Il motivo è inammissibile.Quanto al dedotto passaggio in giudicato della sentenza nei confrontidella S.E.P.I., la censura non coglie la ratio decidendi, atteso che la Corted'appello ha implicitamente escluso che tale circostanza potesse determi-Numero registro generale 3996/2025Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 20494/2026Data pubblicazione 17/06/2026nare effetti preclusivi nei confronti del Comune, anche in considerazionedella non configurabilità di un rapporto di litisconsorzio necessario o di unaobbligazione solidale nei termini prospettati dalla ricorrente.Le doglianze sul punto si risolvono, dunque, in una diversa letturadelle risultanze processuali, che è inammissibile in sede di legittimità lad-dove si denuncia che i Giudici di appello non avrebbero dichiarato il giudi-cato nei confronti di S.E.P.I. e non avrebbero tratto le dovute conseguenzein ordine alla legittimazione del Comune, nei cui confronti il giudizio sarebbeerroneamente proseguito.La materia della legittimazione dell'ente impositore e del concessio-nario del servizio non risulta poi introdotta con carattere di specificità dallaricorrente, la quel non indica quando e in quale atto abbia dedotto sul difettodi legittimazione passiva dell'ente impositore a fronte di una attribuita, inforza di convenzione stipulata, legittimazione della concessionaria del ser-vizio a disporre del credito azionato, impegnandosi, piuttosto, sul contiguoe diverso tema del giudicato che, composto dalla Corte territoriale per unformulato giudizio di merito - in cui figurano anche le categorie dell'obbli-gazione solidale e del litisconsorzio necessario - resta non altrimenti attinto,come già detto nella disamina del precedente motivo, dalla critica qui por-tata.3.

Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91e 92 c.p.c., con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in puntodi liquidazione delle spese di giudizio, per illegittimità della pronuncia nellaomessa valutazione della sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” per lacompensazione. La complessità della vicenda e l'incertezza del quadro giu-ridico avrebbe sostenuto tale decisione.3.1. Il motivo è infondato e finanche inammissibile.La regolazione delle spese di lite è materia che rientra nel potere di-screzionale del giudice di merito e resta sindacabile in cassazione nei solicasi di violazione del principio di soccombenza.Numero registro generale 3996/2025Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 20494/2026Data pubblicazione 17/06/2026Il principio della soccombenza va infatti inteso nel senso che soltantola parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno inminima parte - al pagamento delle stesse, con l'effetto che il sindacato dellaCorte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione didetto principio, con esclusione sia della valutazione dell'opportunità di com-pensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenzareciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi), sia della re-lativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove pre-visti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio delpotere discrezionale del giudice di merito (in termini, più recentemente,Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9860 del 15/04/2025).Nel caso di specie, la Corte territoriale, a seguito dell'integrale riformadella decisione di primo grado, ha correttamente applicato il principio dellasoccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata definitiva-mente soccombente.Né la motivazione impugnata lascia emergere profili di palese illogicitào omissioni rilevanti dirette a sconfessare la ritenuta esistenza dei presup-posti per la compensazione ex art. 92 c.p.c.D'altra parte, neppure le circostanze invocate dalla ricorrente, quali lacomplessità della vicenda e l'incertezza fattuale, integrano, di per sé, le“gravi ed eccezionali ragioni” richieste dall'art. 92 c.p.c., nella formulazioneapplicabile ratione temporis (Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 2018),imponendo un diverso esito della lite in punto di spese.4.

In via conclusiva il ricorso è infondato.Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in disposi-tivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver-samento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 3996/2025Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 20494/2026Data pubblicazione 17/06/2026contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass.

Sez. Un. n. 23535 del20/9/2019). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente “Lilli In” di Campinoti Moreno C. S.a.s., inpersona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle speseprocessuali, che liquida in favore del Comune di Pisa in euro 6.000,00 percompensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. del 30 maggio2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versa-mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino