Italian court dismisses appeal for non-appeal request, extinguishing proceedings and awarding costs to respondent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory forty-day period following the accelerated procedure proposal. The respondent, Nauticamping s.r.l., argued for the dismissal of the appeal due to this procedural lapse, while the appellant did not submit a timely request to continue the litigation. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated and ordered the appellant to bear the litigation costs of approximately 6,100 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on an appeal within the prescribed term results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
0981007), in persona del legalerappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa per leggedall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), per il ri-cevimento degli atti FAX 0696514000 – PEC ags.rm@mailcert.av-vocaturastato.it, presso cui uffici domicilia, in Roma, via dei Porto-ghesi, n. 12.RicorrentecontroNauticamping s.r.l. (C.F. 01654310406), con sede in Rimini, allaVia Destra del Porto, n. 155, in persona del legale rappresentantepro tempore, Guglielmo Martelli, rappresentata e difesa, giusta pro-cura speciale rilasciata con atto separato, dall’avv.
Franco Fiorenzadel Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso la casellap.e.c. del predetto professionista come da registri pubblici (RE-GINDE franco.fiorenza@ordineavvocatibopec.it – fax. 051/237412)ControricorrenteRicorrente incidentaleNumero registro generale 20385/2025Numero sezionale 391/2026Numero di raccolta generale 20348/2026Data pubblicazione 17/06/2026nonché controComune Di RiminiIntimatoavverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n° 371/2025depositata il 26/02/2025.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite compreso nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00,ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del2022, con esclusione del compenso per la fase decisionale.
P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal solo resistente costituito le spese del presente giudizio, che li-quida in euro 5.900,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi,oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre alNumero registro generale 20385/2025Numero sezionale 391/2026Numero di raccolta generale 20348/2026Data pubblicazione 17/06/2026contributo previdenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 12 giugno 2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti