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Ordinanza — n. 20306/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows RT Cave's claim regarding contribution revocation and interest calculation, remitting case to appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20306/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed RT Cave s.r.l.'s appeal against the Regional Government's revocation of a financial contribution and the denial of interest claims. The court found that the lower court incorrectly dismissed RT Cave's request as a new issue, ignoring its consistent presence throughout the proceedings. Consequently, the judgment was quashed and the case remitted to the Appellate Court of Trieste for a new examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 1224 c.c.: A procedural omission does not constitute abandonment if the party's overall conduct demonstrates an unequivocal will to insist on the claim, requiring a comprehensive assessment of the litigation behavior.

Parole chiave

Generato dall'IA
abandonment of claim procedural conduct contribution revocation interest calculation new issue dismissal remittal to appellate court litigation behavior investimento regionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 1224 c.c.
art. 380-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. I, 3 dicembre 2019, n° 31571
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Testo completo

309 -, con sede inPaluzza (UD) Via Moscardo 5, in persona del suo legale rappresentantepro-tempore Sig. Bertacco Ivo (c. f.: BRT VIO 65C18 A465C) rappresenta-ta e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti LelioLimoni ( c.f: LMN LLE 51B13 E512W - fax 0442-600444 - indirizzo p.e.c.:leliolimoni@pec.avvocatiassociati.net), Stefano Baietta (c.f. BTT SFN66B27 E512K - fax: 0442/600444 – indirizzo pec: stefanobaietta@pec.av-vocatiassociati.net), Ennio Frattini (c.f. FRT NNE 58B13 E512D fax 0442-600444 indirizzo pec: enniofrattini@pec.avvocatiassociati.net) del foro diVerona, e dall' Avv.

Paolo Panariti (c.f. PNR PLA 60L14 H501O - fax:06/7001571 - indirizzo pec: paolopariariti@ordineavvocatiroma.org) delforo di Roma, presso lo studio del quale in Roma, Via Celimontana n. 38eleggono domicilio, giusta procura allegata e congiunta al ricorso.RicorrentecontroNumero registro generale 8773/2021Numero sezionale 1323/2026Numero di raccolta generale 20306/2026Data pubblicazione 17/06/2026Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste, PiazzaUnità d'Italia, 1, (C.F.80014930327), in persona del Presidente della Re-gione in carica, on. dott.

Massimiliano Fedriga, rappresentata e difesa –come da deliberazione della Giunta regionale dd. 16.4.2021, n. 562 e daprocura alle liti rilasciata su foglio separato da considerarsi unito in calceal controricorso – unitamente e disgiuntamente dall'Avvocato della Regio-ne avv. Daniela luri (C.F. RIU DNL 63M56 L483B) daniela.iuri@certre-gione.fvg.it e dall'avv. Beatrice Groppo (C.F. CRP BRC 62L47 C758R), bea-trice.croppo@certregione.fvg.it, dell'Avvocatura della Regione, fax n. 066790572 e 040 3772929, con elezione di domicilio presso l'Ufficio distac-cato della Regione FVG sito in piazza Colonna n. 355, Roma.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste n° 451 depositata il 19ottobre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2026 dalconsigliere Luciano Varotti.1.- Il 30 luglio 2002 la RT Cave s.r.l. presentò alla Regione Friuli-Venezia Giulia una domanda di contributo ai sensi della legge reg. 20marzo 2000 n° 7, a valere sull'azione 2.1.1., del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006.La domanda venne accolta e il contributo concesso nella misura di euro98.828,00 per l'acquisto di un immobile, costituito da terreno e capanno-ne, nonché di impianti e macchinari specifici (impianto trancia tipo Epsilone compressore).Nel novembre 2007 venne costituita la Case cave s.r.l., la quale ac-quistò tutte le quote sociali della RT Cave s.r.l., nonché il terreno e l'im-mobile oggetto di contributo, dandolo in locazione alla stessa alienante.Numero registro generale 8773/2021Numero sezionale 1323/2026Numero di raccolta generale 20306/2026Data pubblicazione 17/06/20262.- Gli Uffici regionali, appresa tale vicenda, revocarono integralmenteil contributo concesso, anche per la parte relativa all'acquisto dei benistrumentali d'impresa e, dato che RT Cave s.r.l. non aveva proceduto allarestituzione, la Regione chiese e ottenne un decreto ingiuntivo per euro116.451,59 contro la sovvenuta, che venne opposto.Il Tribunale di Trieste, all'esito dell'istruttoria, revocò il monitum, sulrilievo che la violazione del vincolo soggettivo di destinazione previsto dalbando e dalla normativa regionale non fosse sufficiente per la revoca delbeneficio, occorrendo anche la violazione di un ulteriore vincolo che, incoerenza con il Regolamento 21 giugno 1999, n° 1260/1999/CE, dovevaintendersi come destinazione economica perseguita e che nella specie nonera stato violato perché l'attività economica era proseguita nello stessoluogo e con le medesime infrastrutture.3.- L'appello della Regione venne dichiarato inammissibile ai sensidell'abrogato art. 348-bis del cod. proc. civ., ma questa Corte, su ricorsodella Regione, con ordinanza n° 14638/2018 cassò la sentenza del Tribu-nale e rinviò alla Corte distrettuale.Con l'ordinanza citata questa Corte rilevava che vi era stato il cambia-mento nella natura della proprietà di un'infrastruttura (art. 30, paragrafo4, lett.

b) del Regolamento citato), avendo il beneficiario ceduto a terzi laproprietà del terreno e del fabbricato, seppur conservandone l'uso in affit-Vi era stato, inoltre, un vantaggio indebito (ai sensi dell'art. 30, para-grafo 4, lettera a), nella fattispecie conseguito non da un terzo ma dal be-neficiario medesimo, il quale aveva indebitamente ricevuto il corrispettivodella vendita del terreno destinato ad essere utilizzato per la realizzazionedel progetto finanziato.Si trattava, dunque, di una "modifica importante" della natura e dellecondizioni di realizzazione dell'operazione, "tale da sviare l'operazioneNumero registro generale 8773/2021Numero sezionale 1323/2026Numero di raccolta generale 20306/2026Data pubblicazione 17/06/2026sovvenzionata dal suo obiettivo iniziale" (“considerando” 41 del Reg.

Ce.n° 1260 del 1999).4.- La Regione riassumeva il giudizio in sede di rinvio e la Corte terri-toriale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha quindi totalmente riforma-to la decisione del Tribunale ed ha rigettato l'opposizione a decreto ingiun-tivo proposta dalla RT Cave s.r.l.La Corte del rinvio ha ritenuto, in via preliminare, che costituisserodomande nuove, come tali inammissibili, quelle formulate da RT Cave edirette all'accertamento e dichiarazione di inesistenza di interessi moratoried alla limitazione del credito restitutorio ai soli investimenti sui beni di-versi dagli impianti e dai macchinari rimasti nella proprietà dell'appellatastessa.Nel merito, ha osservato che la Corte di giustizia UE (sentenza del 14novembre 2013), interpretando l'art. 30 del Reg. 21 giugno 1999 n°1260/1999/Ce, aveva precisato che le modifiche rilevanti, perviste dall'art.30, paragrafo 4, del citato Regolamento, potevano consistere tanto in va-riazioni nel corso della realizzazione dell'opera, quanto in emendamenti in-tervenuti successivamente.Nel caso di specie tali condizioni si erano verificate, in quanto il benefi-ciario aveva ceduto a terzi beni e proprietà ed aveva così conseguito unindebito vantaggio, incassando il prezzo di vendita degli immobili.5.- Per la cassazione di quest'ultima sentenza propone ricorso la RTCave s.r.l., affidando il gravame a due motivi illustrati da memoria.Resiste la Regione con controricorso illustrato da memoria, concluden-do per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto dell'impugnazione.La causa è stata, quindi, assegnata per la trattazione in adunanza ca-merale ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8773/2021Numero sezionale 1323/2026Numero di raccolta generale 20306/2026Data pubblicazione 17/06/20264.- Col primo motivo RT Cave s.r.l. si duole della violazione dell'art.112 del cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n° 4, peromissione di pronuncia sull'eccezione, ritualmente introdotta in giudizio,avente a oggetto il mantenimento del contributo afferente ai macchinari eimpianti speciali a diminuzione del credito riconosciuto nel decreto ingiun-tivo opposto alla controparte.Essa intimata aveva sempre chiesto al giudice del merito, in primogrado, in appello e, infine, in cassazione, di rideterminare il contributo darestituire, ragguagliandolo ai soli beni immobili, in quanto i beni strumen-tali erano sempre rimasti in proprietà della RT Cave s.r.l.La Corte di cassazione con l'ordinanza n° 14638/2018 non era entratanel merito della questione, sicché essa avrebbe dovuto essere decisa dalGiudice del rinvio.5.- Il motivo – che nella sostanza denuncia non tanto un'omessa pro-nuncia, quanto l'erronea dichiarazione di inammissibilità della domanda direvoca parziale del contributo – è fondato.Va, anzitutto, osservato che la ricorrente ha debitamente trascritto glinazione del contributo da restituire venne regolarmente formulata e ripro-posta nei vari gradi di giudizio (contrariamente a quanto dedotto dalla Re-gione nel controricorso, nel quale l'Ente territoriale non prende posizionesulle trascrizioni testuali contenute alle pagine 6-10 del ricorso).D'altra parte, secondo una giurisprudenza cui si intende dare continui-tà, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata dalla parte, non èsufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclu-sioni (come asserisce la Regione), determinando tale omissione una merapresunzione di abbandono, e dovendosi, invece, necessariamente accerta-re se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della par-te, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelleesplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sullaNumero registro generale 8773/2021Numero sezionale 1323/2026Numero di raccolta generale 20306/2026Data pubblicazione 17/06/2026domanda pretermessa (per tutte:

Cass., sez. I, 3 dicembre 2019, n°31571, con menzione di altri precedenti, anche a Sez. Un.).Essa, inoltre, rimase indecisa anche in sede di legittimità.Infatti, l'ordinanza n° 14638/2018, dopo aver esaminato ed accolto imotivi di ricorso della Regione, scrutinando il ricorso incidentale di RT Ca-ve s.r.l., osservò: “Il motivo di ricorso incidentale formulato dalla R.T. Ca-ve è inammissibile, avendo ad oggetto questioni sulle quali i giudici di me-rito non hanno statuito, in ordine alla misura della revoca del contributo eagli interessi sull'importo da restituire” (ordinanza pagina 7).Il Giudice del rinvio, davanti al quale RT Cave s.r.l. ha riproposto laquestione della rideterminazione del contributo, l'ha esaminata solo perdichiararla inammissibile, in quanto nuova, ma senza considerare che RTCave s.r.l. l'aveva formulata nel corso di tutto il giudizio e che, pertanto,essa non poteva considerarsi tale.Del resto, anche questa Corte, come si è visto, aveva dichiaratoinammissibile il ricorso incidentale di RT Cave s.r.l., in virtù del rilievo chesulla questione della revoca parziale il giudice del merito non si fosse pro-nunciato: affermazione che parte, in tutta evidenza, dal presupposto chela questione era stata regolarmente posta nel corso della lite.Il motivo va, pertanto, accolto, con rimessione della causa alla Corteterritoriale per l'esame della domanda predetta, erroneamente ritenutanuova e, dunque, inammissibile.6.- Col secondo mezzo la ricorrente deduce falsa applicazionedell'art. 1224 cel cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n° 3,per avere la Corte territoriale riconosciuto in favore della Regione gli inte-ressi moratori in assenza del presupposto della liquidità ed esigibilità delcapitale.7.- Il motivo è assorbito, in quanto la questione degli interessi dovràessere presa in esame a seconda dell'esito del giudizio sul credito per ca-pitale.Numero registro generale 8773/2021Numero sezionale 1323/2026Numero di raccolta generale 20306/2026Data pubblicazione 17/06/20268.- Alla cassazione della sentenza, segue il rinvio della causa alla Corted'appello di Trieste, in diversa composizione, che provvederà anche alla li-quidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo.Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Trieste, in di-versa composizione, anche per le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 25 marzo 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino