Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, represented by Vezio Pagliarini, did not act after the lower court proposed a settlement, while the respondent, Intesa Sanpaolo, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
i e difesi dall'avvocatoVezio Pagliarini-ricorrente-controAlessandro, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Francia-controricorrente-controIntesa Sanpaolo Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Bigi-controricorrente-avverso il decreto della Corte d'Appello di Ancona nel RG n.600/2021depositato il 12/07/2022;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 19128/2022Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 20304/2026Data pubblicazione 17/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente Fallimento, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge, con distrazione in favore del difensore antistatario.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente Intesa San Paolo, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 16/06/2026Massimo Ferro