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Ordinanza — n. 20292/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against lower court ruling on consortium dissolution and liquidation procedures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20292/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by consortium members against the Brescia Court of Appeal's decision. The lower court had dismissed the plaintiffs' claims regarding the unauthorized dissolution and liquidation of the Montecampione Consortium. The Supreme Court upheld the lower court's finding that the factual reasoning remained within reasonable limits and did not require a new assessment of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; Art. 132 n. 4 c.p.c.: The Court of Cassation does not re-evaluate facts but only verifies if the lower court's reasoning is apparent, contradictory, or exceeds the bounds of reasonable plausibility.

Parole chiave

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Cassazione dissoluzione consorzio liquidazione società rilettura fatti art. 360 c.p.c. giudizio di legittimità onere probatorio consorzio di comuni

Disposizioni normative citate

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Art. 132 n. 4 c.p.c.
La motivazione meramente apparente sulla quale la Corted’Appello di Brescia fonda il rigetto del secondo motivo di appello comporta, aisensi dell’art. 132 co.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
— Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n.
art 612-bis c.p
dello Statutocon condanna ex art 612-bis c.p.c.
art. 118 Disp. Att. C.p
e dell’art. 118 Disp. Att. C.p.c., la nullità dellasentenza oggetto della presente impugnazione, che dovrà essere cassata conrinvio in accoglimento del presente motivo».Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art.
art. 115 c.p
Da ciò i ricorrenti fanno discendere che la mancatacontestazione di tali circostanze avrebbe imposto alla Corte di porle afondamento della decisione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., pena la configurabilità diun error in procedendoCon il quinto motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art.
art. 1362 c.c
art. 116 c.p
art. 348-ter c.p
sentenza«doppia conforme» e di ricorso per cassazione introdotto dopo la data dell'11settembre 2012: conseguentemente, l'impugnazione di legittimità, a normadell'art. 348-ter c.p.c., è ammessa esclusivamente per i motivi di cui all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21381 del 2006
Cass. SU n. 34476 del 2019
Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022
Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023
Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423 e 27328 del 2024
Cass. n. 8671 del 2025
In particolare, come puntualizzato daCass. n. 8671 del 2025 (cfr.
Cass. n. 3267 del 2008
Cass. n. 12052 del 2007
Cass. SU n. 8053 del 2014
Cass. n. 11176 del 2017
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Testo completo

iulia,Pacchioli Piero, Pagani Fulvio, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberta Pomari-ricorrente-controConsorzio Montecampione, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Rivadossi-controricorrente-controDaminelli Marco, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Profeta-controricorrente-nonché contro-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 859/2021 depositata il02/07/2021.Numero registro generale 4410/2022Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 20292/2026Data pubblicazione 17/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dal ConsigliereGuido Romano.1.

— I Sig.ri Giuseppe Lanna Massimiliana Ghislanzoni, Luigi Calabrese,Armando Fiorillo, Fulvio Pagani, Giancarlo Leporatti e Roberto Pacchioliconvennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brescia, il ConsorzioMontecampione ed il Presidente, Sig. Marco Daminelli, esponendo di essereassociati del Consorzio, che insiste sul territorio dei Comuni di Artogne e PianCamuno; che il Comune di Pian Camuno aveva introdotto, con delibera n 10 del19 giugno 2014, la TASI su tutti gli immobili del territorio comunale; che taleConsorzio per lo svolgimento dei servizi, che questo erogava ai consorziati, avevadeterminato lo scioglimento del Consorzio stesso ai sensi dell’art. 1 dello Statuto;tuttavia, né il consiglio di amministrazione del Consorzio né il Presidente avevanoindetto l’assemblea per la procedura di liquidazione del Consorzio.Gli attori chiesero, pertanto, al Tribunale di dichiarare l’avvenutoscioglimento del Consorzio Montecampione alla data del 12 luglio 2014; diannullare la delibera approvata dal Consorzio Montecampione nel consiglio diamministrazione del 4 ottobre 2014 che aveva disposto la convocazionedell’assemblea dei soci alla data del 3 gennaio 2015; di annullare o, comunque,dichiarare inefficaci gli atti dispositivi compiuti dal Consorzio a far tempo dal suoscioglimento; di ordinare al Presidente la convocazione del consiglio diamministrazione per la messa in liquidazione ai sensi dell’art 1 u.c. dello Statutocon condanna ex art 612-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nella esecuzionedell’ordine; di dichiarare la responsabilità di Marco Daminelli, nella sua qualità diPresidente del Consorzio Montecampione, per avere violato gli obblighi impostidallo statuto con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali edextrapatrimoniali da liquidarsi in separato giudizio.Costituitisi sia il Consorzio Montecampione sia il Presidente, Sig.

MarcoDaminelli, i quali concludevano per il rigetto della domanda, il Tribunale diNumero registro generale 4410/2022Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 20292/2026Data pubblicazione 17/06/2026Brescia ha respinto le domande di parte attrice con condanna alle spese delgiudizio.Hanno proposto appello i Sig.ri Giuseppe Lanna, Massimiliana Ghislanzoni,Luigi Calbrese, Armando Fiorillo, Fulvio Pagani, Giancarlo Leporatti e RobertoPacchioli riformulando le domande di primo grado.Con la sentenza qui gravata, la Corte di appello di Brescia ha rigettatol’appello proposto dagli originari attori, rilevando, in particolare, che, sulla basedella documentazione in atti, «non è stato provato che il Comune di Pian Camunocon la istituzione della TASI nel 2014 abbia avocato a sé i servizi pubbliciindivisibili già oggetto di delega al Consorzio, ponendo in essere la revoca dellamedesima che ai sensi dell’art 1 dello Statuto avrebbe determinato loscioglimento di diritto alla data del 12 luglio 2014, data in cui la delibera delComune era diventata esecutiva, con conseguente obbligo degli organi diconvocare il Consiglio per attivare la procedura di scioglimento.

Risultanopertanto infondate anche le domande di annullamento delle delibere adottate inepoca successiva come pure la domanda di accertamento della responsabilità diMarco Daminelli per non avere ottemperato all’obbligo di convocazione delConsiglio».2. — Avverso tale decisione, i Sig.ri Lanna Giuseppe, GhislanzoniMassimilana, Leporatti Giancarlo, Pacchioli Giulia, Pacchioli Piero, Pagani Fulviopropongono ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.Resistono, con separati controricorsi, il Consorzio Montecampione e MarcoDaminelli.I ricorrenti ed il Consorzio hanno depositato memoria.3.

— Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale l’11 giugno2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132,primo comma, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., «essendo la motivazione delNumero registro generale 4410/2022Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 20292/2026Data pubblicazione 17/06/2026rigetto del secondo motivo di appello meramente apparente con conseguentenullità della sentenza».Dopo avere specificato che oggetto del presente motivo di cassazione èl’intera motivazione della sentenza impugnata, i ricorrenti deducono che la Corted’Appello di Brescia, nel motivare il rigetto dell’appello, ha esaminatocongiuntamente i motivi di impugnazione da 1 a 7, in quanto «attinenti aquestioni strettamente connesse» (pag. 25 sentenza impugnata), omettendo,però, «qualsiasi rilievo in relazione al rigetto del secondo motivo di appello nellaparte in cui si lamenta l’erroneità della sentenza di primo grado in relazioneall’avere il Tribunale, applicando una normativa ed un tema mai discusso tra leparti, sostenuto che la chiave risolutiva della vicenda fosse da rinvenire nellalegge 267/2000.

La motivazione meramente apparente sulla quale la Corted’Appello di Brescia fonda il rigetto del secondo motivo di appello comporta, aisensi dell’art. 132 co. 1 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 Disp. Att. C.p.c., la nullità dellasentenza oggetto della presente impugnazione, che dovrà essere cassata conrinvio in accoglimento del presente motivo».Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 primocomma n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, primocomma, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., «essendo la motivazione del rigetto delsecondo motivo di appello meramente apparente con conseguente nullità dellasentenza».Anche in tal caso, dopo avere specificato che oggetto del presente motivodi cassazione è l’intera motivazione della sentenza della corte territoriale, iricorrenti lamentano che, nel motivare, congiuntamente, il rigetto di tutti i motividi appello, la Corte d’Appello di Brescia ha omesso qualsiasi rilievo in relazione alrigetto del terzo motivo di appello nella parte in cui si lamenta l’erroneità dellasentenza di primo grado in relazione all’avere il Tribunale errato nel dare rilievo alfatto che il Comune di Pian Camuno sia rimasto inadempiente rispetto di propridoveri di ente pubblico, al fine di escludere il verificarsi del fatto previsto nellostatuto come causa di scioglimento dell’associazione.

Secondo i ricorrenti, laCorte di appello di Brescia, si limita ad affermare, dopo aver richiamato il verbaledi Deliberazione del Consiglio Comunale di Pian Camuno del 19 giugno 2014, lalettera del Sindaco del Comune di Pian Camuno del 8 agosto 2014 e la lettera delNumero registro generale 4410/2022Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 20292/2026Data pubblicazione 17/06/2026Sindaco del Comune di Pian Camuno del 9 dicembre 2014, che «il Sindaco delComune di Pian Camuno escludeva (…) in modo netto che il Comune conl’approvazione delle delibere n. 8 e 10 del 19 giugno 2014 avesse intesosostituirsi al Consorzio nella erogazione dei servizi indivisibili da questo ultimoerogati».Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 primocomma n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, primocomma, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., «essendo la motivazione del rigetto delsecondo motivo di appello meramente apparente con conseguente nullità dellasentenza».Anche qui la censura investe l’intera motivazione della sentenza della Corted’Appello di Brescia: secondo i ricorrenti, i giudici di secondo grado, nell’esporrein modo unitario le ragioni sottese al rigetto dei primi sette motivi d’appello,hanno omesso di motivare il rigetto del settimo motivo di appello, nella parte incui vi si sostiene che la riposta data dal presidente Marco Daminelli alrappresentante del Comune di Pian Camuno che comunicava l’istituzione dellaTASI anche per gli immobili di Montecampione, nella quale il presidente dichiarache allora il Consorzio si sarebbe sciolto, rappresenta una confessionestragiudiziale in quanto in essa il presidente Daminelli ammette un fatto contrarioall’interesse dedotto in causa dallo stesso Daminelli e dal ConsorzioMontecampione, circostanza, questa, che troverebbe poi riscontro in talunidocumenti depositati agli atti.2.

— I primi tre motivi di ricorso - che possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto intimamente connessi poiché, in ciascuno di essi, iricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., un viziodella motivazione, che sarebbe meramente apparente, in conseguenza dellacircostanza che la Corte di merito ha proceduto ad una analisi congiunta, e nonseparata, di tutti i motivi di appello - risultano inammissibili.Come affermato più volte da questa Corte, in tema di ricorso percassazione, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affettada error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rendatuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice perNumero registro generale 4410/2022Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 20292/2026Data pubblicazione 17/06/2026la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (così, da ultimo,Cass.

Sez. 1, 28/01/2025, n. 1986, Rv. 673839 - 01; Cass. Sez. 5, 23/10/2024,n. 27551, Rv. 672731 - 01). In questa prospettiva, il vizio di omessa pronuncia,censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ricorre (soltanto) ove il giudiceometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche soloimplicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto.Ciò posto, nel caso di specie, i ricorrenti collegano la sussistenza del viziodi motivazione apparente alla circostanza che la Corte territoriale abbiaproceduto ad un esame congiunto di tutti i motivi di appello.Tuttavia, a parere di questo Collegio, la trattazione unitaria dei motivi diappello, ove connessi l’uno con l’altro, non comporta il vizio di omessa pronunciain relazione all’uno o all’altro di essi, vizio che può sussistere solo qualora nellamotivazione unitaria un aspetto particolare e denunciato con un apposito motivodi appello non sia stato assolutamente preso in considerazione.Nel caso di specie, appare evidente come la Corte di appello abbia fornitouna adeguata motivazione della propria decisione, escludendo, in particolare,sulla scorta di una adeguata lettura della documentazione in atti, chel’applicazione della TASI al territorio comunale ha comportato automaticamentela modifica della gestione dei servizi indivisibili e, quindi, una revoca della delegaconferita al Consorzio.

Ne è conseguita, dunque, la insussistenza,opportunamente motivata dalla decisione impugnata, della causa di scioglimentodel Consorzio medesimo dedotta dagli originari attori.3. — Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., un error in procedendo per violazione dell’art. 115c.p.c. in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nella seguente parte dellamotivazione: «né tale quadro probatorio potrebbe essere integrato dalledichiarazioni rese in occasione della riunione del CdA del 5 aprile 2014 di cui gliappellanti assumono la valenza confessoria, che sono riportate a verbale neiseguenti termini:

“Il Presidente invita a tenere presente che TASI e TARES sonotasse che potrebbero comportare alcuni problemi per la sopravvivenza delConsorzio”: si tratta infatti di una considerazione priva dell’animus confitendi cheNumero registro generale 4410/2022Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 20292/2026Data pubblicazione 17/06/2026connota l’istituto invocato. Analoghe considerazioni vanno formulate in relazionepoi alle dichiarazioni che sarebbe state rese dal Daminelli nel corso di unaconferenza la cui registrazione è stata dimessa in grado di appello, che inoltreriguarderebbe la istituzione della TARI».In sostanza, i ricorrenti sostengono che la Corte d’appello abbia deciso lacontroversia in contrasto con una circostanza di fatto da loro allegata, cherisulterebbe corroborata dai documenti prodotti fin dal primo grado e,soprattutto, non contestata dalle controparti, con la conseguenza che essaavrebbe dovuto ritenersi provata ai sensi dell’art. 115 c.p.c.

In particolare,deducono che sarebbe rimasta pacifica la dichiarazione resa dal presidenteDaminelli nel corso della riunione del Consiglio di amministrazione del 5 aprile2014, secondo cui, in base allo statuto, l’introduzione della TASI avrebbecomportato lo scioglimento del Consorzio; tale affermazione, a loro avviso,integrerebbe una confessione stragiudiziale di un fatto, e non una meravalutazione giuridica. Analogo rilievo viene attribuito ad ulteriori documentiprodotti anche nel giudizio di appello, dai quali emergerebbero ammissioni dellostesso tenore circa gli effetti dissolutori dell’introduzione di tributi connessi aiservizi comunali.

Da ciò i ricorrenti fanno discendere che la mancatacontestazione di tali circostanze avrebbe imposto alla Corte di porle afondamento della decisione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., pena la configurabilità diun error in procedendoCon il quinto motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto perviolazione degli artt. 16, 27, 29, 30, 36 e 1362 c.c., in relazione al mancatoriconoscimento della valenza di confessione stragiudiziale delle dichiarazioni delPresidente del consiglio di amministrazione del Consorzio in ordine al verificarsidella causa di estinzione dell’associazione prevista dallo statuto.In particolare, richiamando le norme codicistiche che regolano leassociazioni e, quindi, l’art. 1362 c.c. i ricorrenti lamentano la violazione delleregole dettate in tema di interpretazione dei contratti che, nel caso di specie,rileverebbero per quanto concerne le disposizioni statutarie consortili, norme chesarebbero state intese dalla Corte non correttamente per il fatto che non sarebbeNumero registro generale 4410/2022Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 20292/2026Data pubblicazione 17/06/2026stato riconosciuto valore di «interpretazione autentica» alle dichiarazioni delPresidente del consiglio di amministrazione del Consorzio Montecampione.Anche tali motivi - che possono essere trattati congiuntamente stante laloro intima connessione - risultano inammissibili.Come evidenziato da parte controricorrente, i ricorrenti lamentano, a benguardare, non già la mancata considerazione di un fatto come l’affermazione chesarebbe stata resa dal Presidente Daminelli nella riunione del 5.4.2014 delConsiglio di amministrazione del Consorzio Montecampione, quanto la mancatacondivisione della loro tesi circa la qualificazione sul piano giuridico della predettaaffermazione alla stregua di una «confessione stragiudiziale».

Sennonché da unlato la Corte territoriale ha esaminato la questione e deciso motivatamente chenon ricorre la fattispecie della «confessione stragiudiziale» per mancanzadell’animus confitendi (cfr. sentenza, pag. 34).D’altra parte, appare evidente che la qualificazione giuridica delledichiarazioni del Presidente Daminelli non costituisce circostanza di fatto daassoggettare alla disciplina di cui all’art. 115 cpc.Come è noto, infatti, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre laviolazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamentodella decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuoridei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass.

Sez. U.,30/09/2020, n. 20867, Rv. 659037 – 01; Cass. Sez. 5, 09/06/2021, n. 16016,Rv. 661360 - 01; Cass. Sez. 3, 26/04/2022, n. 12971, Rv. 664816 - 01 secondola quale, in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazionedell'art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, siaquando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, siaquando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibilericondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi diNumero registro generale 4410/2022Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 20292/2026Data pubblicazione 17/06/2026prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da partedel giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamentericavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al dupliceonere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementiprobatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificarecome la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a unadecisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assolutacertezza).Sotto altro profilo, appare evidente come la censura della decisione dellaCorte – consistita nel ritenere che le dichiarazioni del Presidente del Consiglio diamministrazione del Consorzio in ordine al verificarsi della causa di estinzionedell’associazione prevista dallo Statuto non hanno valore di confessionestragiudiziale per mancanza dell’animus confitendi – miri ad ottenere una nuovavalutazione nel merito della questione, preclusa in sede di legittimità.4.

— Con il sesto mezzo, i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c. il «travisamento dell’informazione probatoria - omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, in relazione al fatto che i servizi pubblici pagati con la tassa TASI comeelencati dal Comune di Pian Camuno nelle proprie comunicazioni acquisite aglinorma dell’articolo 4 dello statuto vigente nel 2014 nonché con i serviziconcretamente erogati dal Consorzio come risulta dai bilanci dello stesso,prodotti nel primo grado di giudizio».Il motivo è palesemente inammissibile.Sotto un primo profilo, deve rilevarsi che si è al cospetto di cd. sentenza«doppia conforme» e di ricorso per cassazione introdotto dopo la data dell'11settembre 2012: conseguentemente, l'impugnazione di legittimità, a normadell'art. 348-ter c.p.c., è ammessa esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360,comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c., qualora l'impugnazione sia proposta verso lasentenza d'appello che confermi (come nel caso in esame) la decisione di primogrado per le stesse questioni, inerenti alle questioni di fatto, poste alla base delladecisione appellata (si rinvia, per tutte, a Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053, ealle successive conformi).Numero registro generale 4410/2022Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 20292/2026Data pubblicazione 17/06/2026In ogni caso, anche in tal caso, i ricorrenti sollecitano in sostanza unarivalutazione dei fatti e delle prove documentali esaminate dalla Corteterritoriale.Tuttavia, come è noto, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudicedi merito. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un motivo di ricorsoche, pur prospettando l'omesso esame di risultanze probatorie, in realtà tendevaad una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti dai quali era originatala condanna disciplinare di un avvocato). (Cass.

Sez. U., 27/12/2019, n. 34476,Rv. 656492 - 03; Cass. Sez. 1, 04/03/2021, n. 5987, Rv. 660761 - 02). Infatti, ilgiudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo,non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttoriespressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al finedi ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr.Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435,35041 e 35870 del 2022;

Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578,27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429,10712, 16118, 19423 e 27328 del 2024). In particolare, come puntualizzato daCass. n. 8671 del 2025 (cfr. in motivazione), «il compito di questa Corte, […],non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenutanella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pursempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n.12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4,e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delleragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia soloapparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente:Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamentoNumero registro generale 4410/2022Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 20292/2026Data pubblicazione 17/06/2026probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimentoimpugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, neilimiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».5. — Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso proposto dai Sig.riLanna Giuseppe, Ghislanzoni Massimilana, Leporatti Giancarlo, Pacchioli Giulia,Pacchioli Piero e Pagani Fulvio deve essere rigettato, con condanna di questi, insolido tra loro, alla refusione, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti,delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del ConsorzioMontecampione, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 5.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in €. 200,00 ed agli accessori di legge;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di Daminelli Marco,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 4.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €.200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 giugno 2026Il PresidenteEnrico Scoditti