Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal, declaring the case extinguished under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the litigation extinguished after the plaintiff formally withdrew the appeal on June 1, 2026. The procedural outcome relied on the acceptance of this withdrawal by the defendant Ravenna Entrate Spa, while the other tax authorities were ordered to pay only their own costs. Consequently, the court ruled that the case was no longer viable and dismissed the remaining claims against the state agencies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent, results in the immediate extinction of the proceedings without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Ciraolo-ricorrente-controRavenna Entrate Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Lorito-controricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-nonché controGuerrera Fabrizio, Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona dellegale rappresentante pro tempore, Comune Di Ravenna in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimati-Istituto Nazionale Previdenza Sociale Inps in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAntonino Sgroi unitamente agli avvocati Carla d'Aloisio, Emanuele DeNumero registro generale 4111/2026Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 20282/2026Data pubblicazione 17/06/2026Rose, Ester Ada Sciplino-resistente-avverso il decreto della Corte d'Appello di Messina nel RG n. 617/2023depositato il 23/12/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente in data 1/6/26;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016, in particolare dandosi atto chevi è stata accettazione da parte del controricorrente Ravenna Entrate Spa,mentre per la sola Agenzia Delle Entrate va disposta la liquidazione dellespese;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi oltre a speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, il 16/06/2026Massimo Ferro