Cassation court dismisses appeal against bank liability for financial advisor misappropriation, ruling regulatory breaches do not reduce damages absent collusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court ruling that held the bank and financial advisor liable for misappropriating client funds. The court found that the client's reliance on the advisor's professional capacity was proven, and the bank's failure to monitor the advisor constituted a breach of its own regulatory duties. Consequently, the court held that mere violations of Consob regulations by the advisor do not reduce the compensation owed to the investor unless there is evidence of collusion or the investor's active acquiescence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1227 c.c.; Art. 1227 c.c.: The simple allegation that a client delivered funds in a manner inconsistent with regulatory requirements does not constitute a concurrent cause for reducing damages, as such regulations impose behavioral obligations on the intermediary rather than diligence duties that can be attributed to the investor's fault, absent collusion or active acquiescence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e,rappresentato e difeso dall'avvocato Ludovica d'Ostuni unitamente agliavvocati Maria Rossella Mariani, Luca Zitiello-ricorrente-controSignori Claudio, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Di Paolantoniounitamente all’avvocato Caterina Caterino-controricorrente-nonché controMarabini Roberto-intimato-Numero registro generale 7297/2022Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 20280/2026Data pubblicazione 17/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 37/2022depositata il 07/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere Maura Caprioli.Claudio Signori proponeva avanti il Tribunale di Bologna domanda direttaad accertare l'illecito civile compiuto nei suoi confronti dal promotorefinanziario Roberto Marabini e la responsabilità indiretta degli istituti dicredito Finanza Futuro Banca S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A., conrichiesta di condanna dei convenuti al risarcimento del danno nella misuradi un milione di euro.Con sentenza n. 20771/2017 il Tribunale di Bologna accoglievaparzialmente condannando Finanza Futuro Banca S.p.A. e il promotore acorrispondere all'attore la somma di euro 418.000,00 con la rivalutazionedalle singole erogazioni sino alla data della sentenza e gli interessi di leggesul capitale rivalutato anno per anno, oltre interessi legali sulla sommacosì ottenuta dalla pubblicazione della sentenza al saldo.Avverso tale decisione Finanza Futuro Banca S.p.A. proponeva appellochiedendo la riforma della pronuncia impugnata.Si costituiva in giudizio Claudio Signori per chiedere il rigetto dell'appelloe la Deutsche Bank, assistita dai medesimi difensori dell'appellante, perribadire il proprio difetto di legittimazione passiva già valutata daltribunale senza che sul punto fosse stata svolta alcuna contestazione.Con sentenza nr 37/2022 la Corte di appello rigettava il gravame.Osservava in primo luogo che era stato provato l'affidamento del clientesulle capacità e sulla professionalità del promotore Marabini, indicato dallaNumero registro generale 7297/2022Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 20280/2026Data pubblicazione 17/06/2026stessa Finanza Futuro come promotore finanziario a cui fare riferimentofin dal 2001.In secondo luogo, rilevava che il rapporto di agenzia in essere tra Finanza Futuro e Roberto Marabini, iniziato il 17 marzo 2004 (cfr. contratto indel 20 luglio 2010, comunicato al cliente Signori con lettera del 28gennaio 2011.Ciò premesso, sulla prova dei fatti dedotti dagli attori in primo grado,occorreva fare riferimento alla documentazione allegata in primo gradodall'attore, rappresentata dalle copie degli assegni a ciascuno dei qualicorrispondeva un modulo di sottoscrizione di investimenti in fondi JPMorgan, a nulla rilevando che non tutti i moduli portassero il logo dellabanca o del gruppo a cui peraltro il promotore finanziario era legato da unrapporto di agenzia reso noto ai terzi dalla stessa banca (il logo di Finanza Futuro figura invece nei documenti sub 30).Sottolineava che il Marabini aveva ammesso i fatti in sede penale, optandopoi per il rito abbreviato, a seguito del quale era stato condannato perquasi tutte le ipotesi di reato a lui ascritte, come si evinceva dalladocumentazione allegata dall'attore in primo grado.Evidenziava poi che la sentenza di condanna non definitiva emessa daltribunale di Bologna il 13 gennaio 2015 descriveva compiutamente lecondotte ascritte e le modalità di falsificazione compiute in danno di varisoggetti, tra cui il Signori: avendo ottenuto negli anni un profondorapporto di fiducia con vari clienti, l'imputato si faceva solitamenteconsegnare assegni in bianco, con la sola firma di traenza autentica,anche per importi considerevoli, al fine dichiarato di effettuareinvestimenti in qualità di promotore finanziario.Numero registro generale 7297/2022Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 20280/2026Data pubblicazione 17/06/2026La Corte distrettuale osservava che, a differenza degli altri clienti, alSignori veniva inviata una copia fotostatica dell'assegno in cui veniva,volta per volta, indicato l'investimento fatto con indicazione delbeneficiario; le movimentazioni di danaro risultavano poi dall'estrattoconto collegato al deposito titoli aperto presso la Deutsche Bank.
Oltre aciò, il Signori aveva ricevuto anche le varie lettere di confermadell'investimento da parte di JP Morgan. Tutta la documentazione era falsama molto simile a quella autentica.Osservava che la prova dei fatti emergeva dal complesso degli elementiprobatori acquisiti nel processo di primo grado, sia documentali, siavalutativi (vedi la coincidenza tra l'esposizione dei fatti dell'attore in sedecivile e le risultanze del processo penale), sia istruttori.In questa cornice fattuale riteneva sussistente nel caso di specie quelrapporto di occasionalità necessaria fra le condotte ascritte al promotore ele mansioni da quest'ultimo svolte per conto di Finanza Futuro resaevidente dal fatto che Marabini aveva sempre agito in nome e per conto diufficiale della stessa.Rilevava che il Signori si era rivolto al promotore finanziario suggeritoproprio dalla stessa Banca (cfr. la missiva del 20 febbraio 2001), condottache aveva ingenerato un vero e proprio affidamento sul rapportoinstaurato da Marabini con Finanza Futuro (contratto di agenzia senzarappresentanza).
Inoltre, il fatto che gli assegni risultassero regolarmenteprelevati dal conto corrente in essere presso l'istituto di credito costituivaun ulteriore elemento idoneo a comprovare il rapporto di occasionalità.Dalla documentazione agli atti poi, secondo la Corte distrettuale, nonappariva dimostrata la tesi dell'appellante secondo cui la Banca avevaNumero registro generale 7297/2022Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 20280/2026Data pubblicazione 17/06/2026effettuato continui e stringenti controlli sull'operato del proprio promotore,che pure aveva raccomandato ad una vasta clientela.Escludeva che fosse configurabile in capo al danneggiato un concorso dicolpa ex art 1227 c.c.Riteneva che nella specie non si fossero certamente verificate condotte deldanneggiato che presentano connotati di anomalia.Rilevava infatti che erano stati consegnati al promotore un numerodeterminato di assegni in bianco, nell'immediatezza restituiti (falsamente)compilati con l'indicazione della SICAV, condotta che aveva ingeneratoancor di più l'affidamento sulla correttezza dell'operato del promotore cheaveva giustificato il ricorso a tale modalità nella ricerca (a breve)dell'investimento più conveniente e subito dopo dato ragione del propriocomportamento.Avverso tale pronuncia Deutsche Bank S.p.A., quale società incorporanteun unico motivo cui ha resistito Claudio Signori con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria in vista dell’udienzacamerale.RAGIONI DELLA DECISIONECon un unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. dell’art. 1227 c.c. peravere la Corte d’Appello di Bologna escluso il concorso di colpa delSignori, sebbene fossero stati emessi da parte del risparmiatore noveassegni bancari dal 2009 al 2010 per l’importo di euro 418.000,00,sottoscritti in bianco e privi dell’indicazione del beneficiario in violazionedell’art. 49, comma 5, D.lgs. 231/2007 (nella versione applicabile rationetemporis) che prescrive l’obbligo, in caso di assegni bancari per importiNumero registro generale 7297/2022Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 20280/2026Data pubblicazione 17/06/2026superiori a € 1.000,00 di provvedere all’indicazione “del nome o dellaragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”Sostiene inoltre che la Corte di appello non avrebbe considerato il fattoche le rendicontazioni ufficiali trasmesse dalla Banca e regolarmentericevute dal cliente non indicavano l’asserito investimento degli importi dicui ai nove assegni.La ricorrente lamenta poi che non sarebbe stato dato il giusto rilievoall’acquisto nel passato da parte del Signori di strumenti finanziaririconducibili al Gruppo Deutsche Bank effettuati mediante il versamentodella provvista da investire mediante bonifico bancario direttamenteintestato alle società del Gruppo Deutsche (cfr. docc. 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 fascicolo diprimo grado) e quindi alla sua consapevolezza dell’iter ordinarionecessario per eseguire investimenti con la Banca, tra cui anche lemodalità tracciabili per fornire la provvista necessaria per acquistare glistrumenti finanziari.Si sostiene che il sig.
Signori, che non era un povero sprovveduto, dovevaessere necessariamente consapevole che l’emissione di assegni bancarisenza l’indicazione del beneficiario, oltre ad essere condotta nonconsentita dalla legge, costituiva un comportamento negligente edimprudente, oltre che del tutto estraneo alle precedenti prassi operativecon l’allora Finanza Futuro.La questione veicolata con l’unico motivo ruota unicamente intorno allacondotta tenuta dall’investitore che secondo la prospettazione dellaricorrente presenterebbe i connotati dell’anomalia in grado di escludere oquantomeno di ridurre il risarcimento ai sensi dell’art 1227 primo comma.Numero registro generale 7297/2022Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 20280/2026Data pubblicazione 17/06/2026La Corte territoriale ha escluso l'eccepito concorso di colpa deldanneggiato ritenendo che i fatti dedotti dalla appellante nondimostrassero che il Signori avesse posto in essere condotte di collusioneo quantomeno a tal punto anomala da potersi individuare in capo almedesimo una consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delleregole gravanti sul promotore attraverso la consegna di “un numerodeterminato di assegni in bianco, nell'immediatezza restituiti (falsamente)compilati con l'indicazione della SICAV, condotta che ha ingenerato ancordi più l'affidamento sulla correttezza dell'operato del promotore che avevagiustificato il ricorso a tale modalità nella ricerca (a breve)dell'investimento più conveniente e subito dopo dato ragione del propriocomportamento. […] il Signori ha consegnato al promotore un numerolimitato di assegni sottoscritti e privi dell'indicazione del beneficiario(carenza che era stata, anche se falsamente, colmata) ma con indicazioneprecisa dell'importo”.La motivazione è conforme agli indirizzi espressi da questa Corte inmateria.È stato infatti affermato che l’intermediario finanziario non può invocare,quale causa di esclusione della responsabilità per i danni arrecati a terzi exart. 23 del d.lgs. n. 415 del 1996 (applicabile ratione temporis) nellosvolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, la sempliceallegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore lesomme di denaro di cui quest’ultimo si è illecitamente appropriato conmodalità difformi d quelle con cui lo stesso sarebbe legittimato a riceverleai sensi dei vigenti regolamenti Consob (nella specie, versatecon assegno bancario recante, in bianco, il nome del prenditore invece checon assegni non trasferibili intestati al soggetto abilitato per conto delNumero registro generale 7297/2022Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 20280/2026Data pubblicazione 17/06/2026quale il promotore operava), né un tal fatto può essere addotto dall’intermediario come concausa del danno subito dall’ investitore al fine diridurre l’ammontare del risarcimento dovuto, atteso che le disposizioniregolamentari emanate dalla Consob, anche se inserite nel documentocontrattuale sottoscritto dal cliente, sono dirette unicamente a porre acarico del promotore finanziario un obbligo di comportamento a tuteladell’interesse del risparmiatore, sicché non possono tradursi in un onere didiligenza a carico di quest’ultimo, tale da risolversi in un addebito di colpanei confronti del danneggiato dall’ altrui atto illecito, salvo che la condottadell’ investitore presenti connotati, se non di collusione, quanto meno diconsapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravantisul promotore (diventando, così, rilevante ai fini dell’ art. 1227 c.c.) (Cass.4037/16; anche 8229/06).La circostanza fattuale indicata nel motivo (trasmissione di rendicontazioniperiodiche dal 2009 al 2020 le quali non avevano dato evidenza degliinvestimenti relativi agli assegni in oggetto senza alcuna contestazionesino al 2011 quando l’investitore aveva chiamato il call center) non haformato oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e non puòessere fatta entrare ora nel processo riqualificando il motivo sul puntocome denuncia di vizio motivazionale considerata la presenza di doppiaconforme che preclude la possibilità di far valere la doglianza sotto ilprofilo dell’art 360 nr 5 c.p.c.Peraltro, la Corte distrettuale in sede di scrutinio della questione relativaalla prova liberatoria aveva rilevato, conformemente al Tribunale,l’omesso esercizio per lungo tempo da parte dell’Istituto di credito deidoveri di controllo e vigilanza nei confronti del promotore Marabini inviolazione dei precisi obblighi normativi su di sé gravanti.Numero registro generale 7297/2022Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 20280/2026Data pubblicazione 17/06/2026Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che siliquidano in complessive € 9.000,00 oltre € 200,00 per esborsi e adaccessori di legge ed al 15% per spese generali. Dichiara la sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma 11.06.2026Il Presidente(Enrico Scoditti)