Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case termination. The appellant, representing S.p.a., did not act to preserve the litigation against the respondent, Costruzioni Industriali Cividac S.p.a., despite the statutory deadline expiring. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of termination within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
on S.p.a. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoArturo Cancrini unitamente all’avvocato Raffaella Greco-ricorrente-controCostruzioni Industriali Cividac S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Pastorelli-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Treviso nel RG n. 5928/2023 depositatoil 22/01/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 4387/2025Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 20279/2026Data pubblicazione 17/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 16/06/2026Massimo Ferro