Court dismisses claim against Intesa Sanpaolo, ruling it lacks standing due to excluded debt transfer rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the plaintiffs' request to declare the financial intermediary contract null and void against Intesa Sanpaolo. The plaintiffs argued that the debt arose from the commercialization of subordinated shares and investment service violations, which were explicitly excluded from the transfer to Intesa under specific legislative and contractual clauses. Consequently, the court held that Intesa Sanpaolo lacked passive standing because the disputed liabilities fell within the categories expressly reserved by the law and the assignment agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.L. 99/2017, lett. b) art. 3; LCA art. 3.1.4: Debts arising from or connected to the commercialization of subordinated shares or investment service violations are expressly excluded from the effects of the company transfer, thereby depriving the assignee of passive standing in related litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
lo Colucci unitamente all’avvocato Giovanni Franchi-ricorrenti-controIntesa Sanpaolo S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Sara Chiara Marinucciunitamente all’avvocato Carlo Pedersoli-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2060/2021depositata il 10/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere Silvia Vitro'.1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Valentino Bernini e MarinellaCarboni hanno convenuto in giudizio Banca Popolare di Vicenza spa,chiedendo che fosse dichiarata la nullità del contratto quadro diintermediazione finanziaria stipulato fra le parti, per mancataNumero registro generale 4578/2022Numero sezionale 2608/2026Numero di raccolta generale 20260/2026Data pubblicazione 16/06/2026sottoscrizione della Banca, e per l'effetto la nullità delle successiveoperazioni di acquisto di azioni di Banca Popolare di Vicenza, con leconseguenti restituzioni e, in subordine, la condanna della Banca alrisarcimento del danno per violazione degli obblighi di cui agli artt. 27 e 39della Delibera Consob 16190/2007 e dell'art. 21 TUF.Nelle more del giudizio, Banca Popolare di Vicenza è stata posta inliquidazione coatta amministrativa e i ricorrenti hanno riassunto ilprocesso nei confronti di Banca Intesa Sanpaolo spa, quale successore atitolo particolare;
è intervenuta anche la LCA. Banca Intesa ha eccepito ilproprio difetto di legittimazione passiva alla luce del disposto dell'art. 3lett.
b) D.L. 99/2017, che escludeva la cessione a Intesa dei “debiti dellebanche nei confronti dei propri azionisti”, e ha chiesto comunque il rigettodelle domande. Banca Popolare di Vicenza in LCA ha domandatol'estromissione di Banca Intesa per difetto di legittimazione passiva,nonché la declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c el’improcedibilità ex art. 83 TUB.Il Tribunale di Parma, con ordinanza del 16/7/2018, ha rigettato ilricorso, in primo luogo respingendo l'eccezione di estinzione, ritenendoche nell'ipotesi in cui una banca in corso di causa sia stata posta inliquidazione coatta amministrativa, con conseguente interruzione delprocesso, debba considerarsi valida la riassunzione effettuata nei confrontidella cessionaria ex art. 90 d.lgs. n. 385/93.Ha accolto invece l'eccezione di difetto di legittimazione passiva diBanca Intesa, quale cessionaria titolo particolare, in quanto l'art. 3 lett. b)D.L. 99/2017 aveva espressamente escluso, dal coacervo dei rapportitrasferiti a Intesa, “i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti eobbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni dicommercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche odalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi diinvestimento riferiti alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, iviNumero registro generale 4578/2022Numero sezionale 2608/2026Numero di raccolta generale 20260/2026Data pubblicazione 16/06/2026compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte ditransazione presentate dalle banche stesse”, e l'azione intrapresa dairicorrenti, finalizzata a ottenere il ristoro patrimoniale dei danni derivatidall'acquisto di azioni di BPV, rientrava appunto nella suddetta clausola dilimitazione.A seguito di appello proposto da Valentino Bernini e Marinella Carboni,la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza pubblicata in data 10/8/2021,ha respinto l’impugnazione.La Corte d’Appello, in particolare, ha richiamato l’art. 3 del D.L. n.99/2017, con cui Banca Popolare di Vicenza spa e Veneto Banca spa eranostate sottoposte a liquidazione catta amministrativa ed anche l’art. 3.1.4del contratto di cessione di azienda stipulato tra Veneto Banca spa in LCA,Banca Popolare di Vicenza spa in LCA e Intesa San Paolo spa per l’acquistoda parte di ISP di certe attività, passività e rapporti giuridici delle dueBanche in LCA.La Corte ha osservato che da tali norme emergeva in modo chiaro chei debiti, già esistenti al momento della cessione, nei confronti dei titolaridelle azioni e obbligazioni di BPV erano stati inequivocabilmente esclusidalla cessione a ISP e che in tal modo la regola generale di cui all’art.2560, co. 2, c.c. era stata derogata dalle predette disposizioni speciali, percui doveva negarsi la legittimazione di ISP rispetto a qualsiasi pretesaconnessa con la “commercializzazione” di azioni e obbligazioni emesse daBPV, comprese le domande di accertamento della nullità delle operazionidi acquisto e vendita e le conseguenti azioni restitutorie, stante ilcarattere generale e omnicomprensivo dell’esclusione.2) Con ricorso notificato il 14/2/2022 Valentino Bernini e MarinellaCarboni hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Bologna,proponendo due motivi di impugnazione.Intesa Sanpaolo spa resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.Numero registro generale 4578/2022Numero sezionale 2608/2026Numero di raccolta generale 20260/2026Data pubblicazione 16/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione:
“Violazione e falsa applicazionedell’art. 3 D.L. n. 99/2017 in relazione all’art.2560, co. 2, c.c. (art. 360 n.3 c.p.c.)”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver accoltol’eccezione di difetto di titolarità passiva di Intesa San Paolo sulla basedell’art. 3 D.L. n. 99/2017 e dell’art. 3.1.4. del contratto di cessione diazienda, sostenendo che, invece, la giurisprudenza va in senso opposto,secondo il quale per i debiti nascenti dall’acquisto di azioni e/o obbligazionisubordinate delle Banche in LCA deve ritenersi successore a titolouniversale Intesa San Paolo.E citano alcune decisioni di merito:
Tribunale di Vicenza 14/3/2018 n.733, Tribunale di Palermo 8/5/2017, Tribunale di Verona 11/2/2000,ribadendo che l’art. 3 del D.L. n. 99/2017 non prevede alcuna espressaderoga all’art. 2560 co. 2 c.c.Affermano inoltre che il citato art. 3 contrasta con il diritto UE (inparticolare con il principio di tutela giurisdizionale effettiva di cui all’art. 47Trattato UE) e che il Tribunale di Firenze ha rimesso alla CorteCostituzionale la questione della legittimità costituzionale di tale norma.Il motivo è infondato.1.1) La questione dedotta in giudizio riguarda la titolarità passiva incapo a Intesa San Paolo spa- che ha stipulato contratto di cessione diazienda con Veneto Banca spa in LCA e Banca Popolare di Vicenza spa inLCA per l’acquisto da parte di ISP di certe attività, passività e rapportigiuridici delle due Banche- rispetto al debito di Banca Popolare di Vicenzarelativamente alle operazioni di acquisto di sue azioni da parte dei sig.riBernini e Carboni.Tale titolarità va esclusa, in primo luogo, perché, come stabilito daquesta Corte, “in tema cessione di azienda stipulata ex d.l. n. 99 del 2017(convertito dalla l. n. 121 del 2017) tra i commissari liquidatori di VenetoNumero registro generale 4578/2022Numero sezionale 2608/2026Numero di raccolta generale 20260/2026Data pubblicazione 16/06/2026Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e Intesa Sanpaolos.p.a., i rapporti bancari già estinti alla data del 26 giugno 2017, data diefficacia del subentro di quest'ultima nella posizione sostanziale delleprime per effetto del predetto contratto, rientrano tra il contenziosoespressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenza cheIntesa Sanpaolo s.p.a. non è passivamente legittimata nel relativocontenzioso” (Cass. civ., sez.
I, 12/06/2025, n. 15670; Cass. civ., sez. I,5/06/2025, n. 15083).1.2) In secondo luogo, al difetto di titolarità passiva di Intesa SanPaolo spa si giunge anche sulla base dell’art. 3, co. 1 lett. b, D.L.25/6/2017 n. 99 (D.L. contenente disposizioni urgenti per la liquidazionecoatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di VenetoBanca S.p.A. e convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n.121): “1. I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto daldecreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere adun soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami,nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovverouno dei soggetti in liquidazione o di entrambi.
Alla cessione non si applicaquanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo perquanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2,del Testo unico bancario. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anchein deroga all'articolo 2741 del codice civile:…b) i debiti delle Banche neiconfronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalleoperazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinatedelle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizidi investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivicompresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte ditransazione presentate dalle banche stesse”.Numero registro generale 4578/2022Numero sezionale 2608/2026Numero di raccolta generale 20260/2026Data pubblicazione 16/06/2026Si tratta, con evidenza, di disposizione speciale che deroga alla normagenerale di cui all’art. 2560, co. 2 c.c. (“Nel trasferimento di un'aziendacommerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda,se essi risultano dai libri contabili obbligatori”), norma generale, dunque,non applicabile nel caso di specie, per cui, tra le passività cedute a ISPnon vi sono i debiti verso gli azionisti delle Banche in LCA.E l’esclusione di tali debiti dal perimetro della cessione a ISP non rilevasolo tra le parti del contatto di cessione, ma è opponibile anche ai terzi,come specificato dal comma 2 del medesimo art. 3 del D.L. n. 99/217:
“2.Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi aseguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia…della notizia dellacessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dallalegge… Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetrodella cessione ai sensi del comma 1”.Conformemente all’art. 3 del D.L. n. 992017, l’art. 3.1.4 del contrattodi cessione stabilisce espressamente: “Restano in ogni caso esclusidall’oggetto del presente Contatto e, pertanto, non fanno né faranno partedell’insieme Aggregato e non sono né potranno essere acquisite da (nétrasferite a) ISP, le Attività Escluse e le Passività Escluse sia di BPV, sia diVB…A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono PassivitàEscluse e, quindi, non faranno parte dell’Insieme Aggregato e non sarannotrasferiti a ISP:…IV) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) ele passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni dicommercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibilidelle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazionepresentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativifondi…Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali epotenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad Attività Incluse,Passività Incluse e in generale a rapporti giuridici ceduti e alla dataodierna non siano già oggetto di Contenzioso pregresso, sono e dovrannoNumero registro generale 4578/2022Numero sezionale 2608/2026Numero di raccolta generale 20260/2026Data pubblicazione 16/06/2026essere considerati come esclusi dall’Insieme Aggregato e come rientranti,secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e ingenerale ai rapporti giuridici non ceduti”.1.3) Non rileva il richiamo alla rimessione alla Corte Costituzionale, daparte del Tribunale di Firenze (20/7/2021 n. 6627), della questione dilegittimità costituzionale della norma di cui al citato art. 3, avendo la CorteCostituzionale, con sentenza n. 225 del 7/11/2022, concluso perl’inammissibilità della questione.E questa Corte, nel ribadire l’applicazione del citato art. 3 D.L. n.99/2017, ha anche condiviso i rilievi della Corte Costituzionale (si veda,per es., Cass. civ., sez.
I, 06/08/2025, n. 22719).2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 D.L. n. 99/2017 in reazione all’art. 23 TUF (art.360 n. 3 c.p.c.)”.I ricorrenti osservano che l’acquisto delle azioni della Banca Popolaredi Vicenza è avvenuto senza che in precedenza fosse stato stipulato unvalido contratto per la negoziazione, sottoscrizione, collocamento eraccolta di ordini concernetti valori mobiliari, rilevando che il contrattoquadro, firmato anche dalla sig.ra Marinella Carboni, porta lasottoscrizione di un dipendente dell’Istituto solo per verifica, per cui ilcontratto in esame è privo della sottoscrizione del legale rappresentantedella Banca e la sua nullità (ex art 23 TUF) si riversa anche sugli acquistidi azioni.Né vi traccia della consegna del contratto, da cui dedurre il consensodell’intermediario.I ricorrenti affermano, pertanto, che, alla luce della nullità delcontratto di acquisto delle azioni della Banca Popolare di Vicenza, quello dispecie non è un debito della Banca verso un azionista derivante daun’operazione di commercializzazione di quei titoli e i sig.ri Bernini nonNumero registro generale 4578/2022Numero sezionale 2608/2026Numero di raccolta generale 20260/2026Data pubblicazione 16/06/2026sono mai stati azionisti della Banca, con la conseguenza che si tratta didebito trasferito in capo alla cessionaria Intesa San Paolo.Il motivo è infondato.2.1) Si osserva, infatti, che, come affermato dalla Corte d’Appello,deve negarsi la titolarità passiva di ISP rispetto a qualsiasi pretesaconnessa con la “commercializzazione” di azioni e obbligazioni emesse daBPV, comprese le domande di accertamento della nullità delle operazionidi acquisto e vendita e le conseguenti azioni restitutorie quali quelleazionate nel caso di specie dai ricorrenti.Ciò deriva dal carattere generale e omnicomprensivo dell’esclusioneprevista dall’art. 3, co. 1, lett. b, D.L. n. 99/2017 (“Restano in ogni casoesclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codicecivile:…b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti eobbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni dicommercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche odalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi diinvestimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate”) edalla lettera dell’art. 3.1.4 del contratto di cessione (“Restano in ogni casoesclusi dall’oggetto del presente Contatto….
IV) i debiti, le responsabilità(e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessicon, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazionisubordinate e/o convertibili delle Banche in LCA), che estendeespressamente l’esclusione anche alle situazioni “comunque connesse” conle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni delle Banchein LCA.Il debito allegato in giudizio, dunque, deriva comunque da operazionidi commercializzazione di azioni e violazione della normativa sui servizi diinvestimento ed è quindi escluso dalla cessione, come previsto dalle citatenorme di legge e contrattuali.3) Si pronuncia il seguente principio di diritto:Numero registro generale 4578/2022Numero sezionale 2608/2026Numero di raccolta generale 20260/2026Data pubblicazione 16/06/2026“In tema cessione di azienda stipulata ex d.l. n. 99 del 2017(convertito dalla l. n. 121 del 2017) tra i commissari liquidatori di VenetoBanca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e Intesa Sanpaolos.p.a., i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passivitàderivanti da, o comunque connessi con, le operazioni dicommercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibilidelle Banche in LCA o dalle violazioni della normativa sulla prestazione deiservizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazionisubordinate rientrano tra il contenzioso espressamente escluso daglieffetti della cessione, con la conseguenza che Intesa Sanpaolo s.p.a. nonha la titolarità passiva del rapporto dedotto nel relativo contenzioso”.2) L’intervento della giurisprudenza determinante per la risoluzionedella controversia dopo la proposizione del ricorso costituisce ragione dicompensazione delle spese.Poiché il ricorso principale viene disatteso, sussistono le condizioni perdare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cuial d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presuppostiprocessuali dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido traloro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e dispone la compensazione delle spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 4578/2022Numero sezionale 2608/2026Numero di raccolta generale 20260/2026Data pubblicazione 16/06/2026Così deciso in Roma il giorno 11/6/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteDott.Enrico Scoditti