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Ordinanza — n. 20258/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses claims against Intesa Sanpaolo due to statutory exclusion of derivative trading liabilities in the 2017 bank merger. The court rules that Intesa lacks standing because the disputed debts fall within the excluded scope of the asset transfer. Consequently, the appeal is rejected in favor of the plaintiff's claim against the other bank. The decision clarifies the boundaries of liability following the 2017 banking sector restructuring. This ruling establishes that specific financial instruments remain with the original bank post-merger. The judgment confirms the exclusion of derivative trading liabilities from the transferred asset portfolio. Legal professionals must now apply this principle to similar cases involving bank mergers and derivative contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20258/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Paola s.r.l.'s appeal against Intesa Sanpaolo S.p.a., ruling that the bank lacked standing to be sued. The plaintiff sought to nullify contracts and recover losses related to derivative trading operations, while Intesa argued these liabilities were excluded from the 2017 asset transfer. The court held that debts arising from the commercialization of subordinated actions and derivative violations remained with the original bank, Veneto Banca, and were not transferred to Intesa Sanpaolo. As a result, the appeal was rejected in the merits, and the plaintiff was ordered to pay litigation costs to S.G.A. s.p.a.

Regesto Legislator

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Art. 5 d.l. n. 99/2017; Art. 384 c.p.c.: In cases of bank merger under the 2017 decree, liabilities arising from the commercialization of subordinated actions or derivative trading violations remain with the original bank and are excluded from the transferred asset portfolio, thereby depriving the successor entity of standing.

Parole chiave

Generato dall'IA
bank merger 2017 derivative trading liabilities subordinated actions standing to sue asset transfer exclusion Veneto Banca Intesa Sanpaolo nullità del contratto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 d.l. n. 99/2017
3, c.p.c., dell’art. 5 d.l.
Art. 384 c.p.c.
art. 246 c.p
art. 2560 cod. civ
civ.: violazione o falsa applicazione dell’art. 2560 cod. civ.,nonché degli artt.
artt. 2560 cod. civ
2 e 3 dl 99/2017 per avere la Corte di appello ritenutoapplicabili alla fattispecie specifica la norma di cui agli artt. 2560 cod. civ.,considerandola non derogabile, per contratto, dalle parti.Con un terzo motivo censura ex art.
art. 81 cod. proc. civ
civ.:violazione dell’art. 81 cod. proc. civ.
art 369 c.p
art 384 c.p
difetta di titolarità passiva delrapporto dedotto nel relativo contenzioso”.Alla stregua dell’accertata carenza della titolarità passiva in capo ad IntesaSan Paolo la decisione va cassata e decisa nel merito ex art 384 c.p.c.
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Testo completo

tato e difeso dall'avvocato AndreaPaganini-controricorrente-controAmco Asset Management Company S.p.a. E Per Essa Ifis Npl ServicingSpa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Andrea Paganini-controricorrente-nonché controIntesa Sanpaolo S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,Numero registro generale 8056/2022Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 20258/2026Data pubblicazione 16/06/2026rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Gianni unitamenteall’avvocato Gianni Solinascontroricorrente-ricorrente incidentaleavverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 107/2022depositata il 25/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere Maura Caprioli.Paola s.r.l., società unipersonale, proponeva appello avverso la sentenzadel Tribunale di Vicenza n. 1148/2018, pronunciata il 19 aprile 2018(depositata il 4 maggio 2018), con cui erano rigettate le domande da essaproposte nei confronti di Banca Popolare di Vicenza s.p.a.L’appellante chiedeva, in via principale, che fosse accertata la nullità delcontratto quadro e delle operazioni di investimento in derivati,condannando “la convenuta o chi, per i motivi esposti in narrativa, saràtenuto alle restituzioni oltre interessi”; in via subordinata, chiedeva che,accertata la responsabilità precontrattuale di Banca Popolare di Vicenzas.c.p.a. ed il suo grave inadempimento, fosse dichiarata la risoluzione deicontratti.Non si costituiva in giudizio Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in l.c.a.,mentre si costituiva Banca Intesa s.p.a. la quale eccepiva la propriacarenza di legittimazione passiva in quanto il rapporto controverso non eraincluso nel “perimetro” della cessione di ramo d’azienda, nel meritol’infondatezza della domanda.Si costituiva in giudizio anche Società per la Gestione di Attività - S.G.A.s.p.a., affermando che l’appello era improcedibile ex art. 83 t.u.b. neiconfronti della banca in l.c.a., mentre S.G.A. s.p.a., succeduta nelrapporto di c/c in sofferenza, rispondeva di eventuali debiti solo nei limitidei crediti acquistati.Numero registro generale 8056/2022Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 20258/2026Data pubblicazione 16/06/2026Con sentenza nr 107/2021 la Corte di appello di Venezia dichiaravaimprocedibili tutte le domande proposte nei confronti di Banca Popolare diVicenza s.p.a., in quanto la banca era stata posta in liquidazione coattaamministrativa con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del25 giugno 2017 (pubblicato in G.U. il 31 luglio 2017), quando era ancorapendente il giudizio di primo grado; dichiarava il difetto di legittimazionepassiva di Società per la Gestione di Attività S.G.A. s.p.a., rigettava nelresto l’appello e, per effetto, confermava l’impugnata sentenza.Osservava relativamente alle altre domande che preliminarmenteoccorreva individuare quale fosse il legittimato passivo .In proposito rilevava che era incontroverso che il rapporto di contocorrente con saldo negativo era stato ceduto a S.G.A. s.p.a., la qualeaveva acquisito dalla l.c.a. esclusivamente tale rapporto e non anchequelli di investimento di cui si discute in causa.Relativamente alla pretesa creditoria di parte appellante riteneva chelegittimata passiva fosse Banca Intesa.Sosteneva infatti che sia il decreto legge sopra citato che il contratto dicessione indicavano come criterio discretivo tra le passività incontestazione cedute e quelle non cedute quello della pendenza o meno diuna controversia (che sia giudiziale o meno nel caso di specie non rileva,dal momento che senz’altro si tratta di contenzioso giudiziale) al momentodell’apertura della liquidazione coatta amministrativa, a prescindere che siriferisse a rapporti ancora pendenti o a rapporti già estinti.Precisava che, all’art. 3.1.2 lett. b, era spiegato che per “passivitàincluse”, si intendevano “i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegnidi BPVi che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’eserciziodell’impresa bancaria”.Era, infatti, evidente che l’espressione non era utilizzata nel senso diricomprendere nel perimetro solo quelle passività che attengano a rapportiinerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria da parte di IntesaNumero registro generale 8056/2022Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 20258/2026Data pubblicazione 16/06/2026Sanpaolo (tali non potrebbero essere i rapporti già chiusi a tale data dellamessa in LCA di BPVi), bensì era diretta a individuare le categorie dirapporti che abbiano generato quelle passività, nel senso, cioè, che devetrattarsi di “rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresabancaria”, quali sono ad esempio i mutui bancari, i rapporti di c/c, leoperazioni di investimento, etc. e non, invece, di rapporti relativiall’organizzazione ed amministrazione dell’attività (es. utenze, personale,etc.).Per quanto riguarda il merito delle operazioni concluse fuori sedeosservava che con riferimento al contratto quadro doveva senz’altroescludersi l’applicabilità dell’art. 30 t.u.f., in quanto, avendo un valoreesclusivamente normativo, non comporta promozione e collocamento distrumenti finanziari.Per analoga ragione (assenza di un’offerta avente ad oggetto lapromozione ed il collocamento di strumenti finanziari) non trovavaneppure applicazione l’art. 31 t.u.f., ed il contratto quadro poteva esserenegoziato con dipendente della banca che non sia iscritto all’albo deipromotori finanziari.Con riguardo ai contratti di investimento in derivati la Corte di appello,condividendo in questo la valutazione espressa dal Tribunale, rilevava chele prove testimoniali assunte non avevano dimostrato che lesottoscrizioni dei contratti in derivati furono apposte nello studio del notaioanziché nell’ufficio della banca.Riteneva che la richiesta di nuove prove avanzata dalla società Paoladoveva considerarsi generica e tardiva.Aggiungeva poi che, quand’anche l’attrice avesse provato che lesottoscrizioni dei contratti di investimento in derivati fossero state appostepresso lo studio del notaio Itri, non per questo l’appello sarebbeaccoglibile.

Condivideva, infatti, il ragionamento svolto dal Tribunale diVicenza, il quale aveva osservato che “appare fin troppo evidente comeNumero registro generale 8056/2022Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 20258/2026Data pubblicazione 16/06/2026l’abitudine del funzionario della banca di raggiungere l’autorevoleinterlocutore presso il suo studio professionale, attiguo ai locali del PuntoPrivate dell’istituto bancario, non possedesse alcuna attitudine adingenerare un effetto sorpresa o, peggio ancora, un qualche metus in capoal notaio, al quale invece veniva riservato un trattamento per così direprivilegiato e di riguardo rispetto ai comuni risparmiatori/investitori”.Con riguardo all’epoca di conclusione del contratto quadro la Corte diappello riteneva che non fosse stata fornita la prova del suoperfezionamento in un momento successivo alle operazioni Euro Targetdel 10 marzo 2004 e Yen Quanto del 20 gennaio 2005.Al riguardo osservava che il Tribunale aveva correttamente valorizzato unelemento testuale, che depone nel senso che il contratto quadro non fosseposteriore al 10 marzo 2004.

Sulla scorta di quanto già aveva rilevato ilc.t.u., il Tribunale aveva evidenziato che il contratto relativo ad EuroTarget richiamava il contratto quadro, il quale era perciò preesistente operlomeno contestuale all’operazione di investimento Euro Target.In ordine all’accertamento della responsabilità precontrattuale ocontrattuale della banca, rilevava che le prove testimoniali assunte davanocontezza del fatto che i funzionari della banca chiarirono a Paola s.r.l., inuna pluralità di incontri appositamente fissati, tenutisi presso lo studio delnotaio marito della legale rappresentante di Paola s.r.l., il funzionamentodei derivati, avvisando della rischiosità ad essi connessa, espressamenteindicata nei contratti stessi (oltre alla deposizione di Lucio Tosin, si vedaquella di Gianluca Girardi).In questa cornice fattuale la Corte escludeva che la banca avesse violato ildisposto dell’art. 21 della delibera Consob n. 11522/98, omettendo dispiegare all’attrice le caratteristiche degli strumenti derivati e l’aleatorietàad essi connessa.Numero registro generale 8056/2022Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 20258/2026Data pubblicazione 16/06/2026Quanto all’inadeguatezza dei derivati, essa veniva segnalata per iscrittoalla società, la cui legale rappresentante sottoscriveva gli ordini dieffettuare comunque l’operazione.Avverso tale sentenza la società Paola s.r.l. ha proposto ricorso percassazione affidato a sei motivi illustrati da memoria cui ha resistito concontroricorso Amco - asset management company s.p.a. e Intesa SanPaolo con controricorso e ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione, aisensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., dell’art. 31 TUF, per non averela Corte di Appello rilevato la nullità del contratto quadro stipulato daPaola s.r.l. con Banca Popolare di Vicenza in ragione della mancataiscrizione all’albo dei promotori finanziari del dipendente della banca cheha promosso l’operazione negoziale.Si sostiene che, diversamente da quanto affermato dal giudice di merito,l’art 31 del TUF trova applicazione anche al contratto quadro concluso trainvestitore e intermediario.Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza, ai sensidell’art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., (a) per violazione dell’art. 132,comma 2°, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la Corte di Appello, conmotivazione contraddittoria o, comunque, meramente apparente, haescluso che i contratti di investimento conclusi tra la Paola s.r.l. e la BancaPopolare di Vicenza siano stati stipulati “fuori sede”; e (b) per violazionedell’art. 246 c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto non attendibile latestimonianza del notaio Itri.Si lamenta che la Corte di appello con motivazione contradittoria avrebberitenuto non provata la conclusione di contratti di investimento finanziarifra la società Paola s.r.l. e la Banca Popolare di Vicenza fuori sedeconsiderando generica e non attendibile la deposizione del notaio ItriNumero registro generale 8056/2022Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 20258/2026Data pubblicazione 16/06/2026malgrado l’inesistenza di prove di segno contrario a tale testimonianza e ledichiarazioni rese da altri testi che corroboravano tale circostanza.Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione, aisensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., per violazione dell’art. 30 TUF,nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto che, anche nel caso in cuivi fosse la prova che i contratti di investimento stipulati da Paola s.r.l. eBanca Popolare di Vicenza fossero stati stipulati “fuori sede”, comunquenon troverebbe applicazione la disciplina in esame in assenza di un c.d.effetto sorpresa.Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art.360, comma 1°, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 246 c.p.c., nella partein cui la Corte di Appello non ha rilevato la nullità della testimonianza resadal sig.

Lucio Tosin per l’incapacità a testimoniare del medesimo teste,ritenendo pertanto, sulla base delle sue dichiarazioni, che i contrattistipulati dal legale rappresentante di Paola s.r.l. fossero stati firmati “insede”.Con il quinto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione, aisensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., per violazione dell’art. 29 delladelibera Consob n. 11522/1998, nella parte in cui la Corte di Appello haritenuto che la mera segnalazione dell’inadeguatezza dei derivati avrebbeconsentito di ritenere assolto l’obbligo informativo posto in capo a BancaPopolare di Vicenza, anche se quest’ultima aveva (pacificamente) omessodi indicare le ragioni per cui non era opportuno procedere alla esecuzionedell’operazione di investimento reputata non adeguata.Con il sesto motivo si denuncia in via condizionata rispetto al ricorsoincidentale di Intesa Sanpaolo S.p.A.: la Violazione e/o falsa applicazione,ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., dell’art. 5 d.l. 25 giugno2017, n. 99, conv., con mod., dalla l. 31 luglio 2017, n. 121 e delsuccessivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 221 del22 febbraio 2018, nella parte in cui la Corte di Appello ha escluso laNumero registro generale 8056/2022Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 20258/2026Data pubblicazione 16/06/2026legittimazione passiva di S.G.A.

S.p.A. (ora AMCO S.p.A.) rispetto alledomande proposte da Paola s.r.l.Banca Intesa impugna a sua volta la decisione sotto un triplice profilo.Con il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 360 , comma i, n. 3,cod. proc. civ.: violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ. in relazione al contratto di cessione del 26.6.2017 connesse,comunque, alla violazione o falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del dl99/2017 per avere la Corte mal interpretato il contratto di cessione del26.6.2017 (cfr. doc. 4 dimesso dall’Esponente in secondo grado),stravolgendo il contenuto e la ratio del DL 99/2017.Con un secondo motivo la controricorrente denuncia ex art. 360, comma i,n. 3, cod. proc. civ.: violazione o falsa applicazione dell’art. 2560 cod. civ.,nonché degli artt. 2 e 3 dl 99/2017 per avere la Corte di appello ritenutoapplicabili alla fattispecie specifica la norma di cui agli artt. 2560 cod. civ.,considerandola non derogabile, per contratto, dalle parti.Con un terzo motivo censura ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.:violazione dell’art. 81 cod. proc. civ. nella parte in cui riconosce unalegittimazione di Intesa Sanpaolo indipendentemente dalla titolarità deirapporti contrattuali oggetto di giudizio.La controricorrente Amco in sede di replica al ricorso incidentale di BancaIntesa ha eccepito l’improcedibilità del ricorso ai sensi del combinatodisposto degli artt. 371/ 3° co. e 369/1° co. c.p.c. per il tardivo depositodel controricorso.Sostiene infatti che Banca Intesa avrebbe depositato telematicamente ilcontroricorso incidentale presso la cancelleria della Corte in data 01giugno 2022 (mercoledì), quindi oltre il termine di 20 giorni dall’ultimanotifica avvenuta il 09 maggio 2022.Il rilievo è infondato.Numero registro generale 8056/2022Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 20258/2026Data pubblicazione 16/06/2026Risulta infatti che dalla nota di depositi che il controricorso incidentale èstato depositato in data 27.5.2022 e quindi nei termini dei 20 giorniprevisti dall’art 369 c.p.c., scadenti il 30 maggio 2022.Per priorità logico giuridica occorre esaminare la questione relativa allalegittimazione passiva (rectius titolarità passiva del rapporto dedotto ingiudizio) veicolata attraverso i due motivi di ricorso incidentale chemeritano un vaglio congiunto per l’intima connessione e che sono fondatialla luce dell’orientamento espresso dall’ordinanza nr 15670/2025 diquesta Corte.Con tale ordinanza è stato affermato il principio di diritto che in temacessione di azienda stipulata ex D.L. n. 99 del 2017 (convertito dalla L. n.121 del 2017) tra i commissari liquidatori di Veneto Banca Spa e di bancapopolare di Vicenza Spa e Intesa Sanpaolo Spa, i rapporti bancari giàestinti alla data del 26 giugno 2017 rientrano tra il contenziosoespressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenza cheIntesa Sanpaolo Spa non è passivamente legittimata nel relativocontenzioso.Con un ragionamento decisorio che il Collegio condivide, per il quale sirimanda al citato precedente, questa Corte ha individuato il criteriodiscretivo per affermare l'inclusione o meno nella cessione d'azienda inargomento di un rapporto bancario oggetto di contenzioso pendenteall'epoca della cessione (e quindi per affermare il subentro nel relativocontenzioso) nella persistenza o meno del rapporto bancario stesso aquell'epoca, il che conduce a concludere che va certamente disatteso ilragionamento decisorio che ha portato, nel caso di specie, la Corted'Appello di Venezia a respingere l'eccezione di Intesa Sanpaolo circal'effettiva titolarità del rapporto controverso (impropriamente dedotta intermini di carenza di legittimazione passiva) in quanto il medesimo sibasa, invece, sulla pendenza o meno della controversia al momentodell'apertura della LCA quale criterio discretivo della inclusione o menoNumero registro generale 8056/2022Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 20258/2026Data pubblicazione 16/06/2026della relativa posizione sostanziale nel perimetro della cessione di cui alcontratto 26.6.2017.Come affermato da Cass. n. 15670/2025 cit. invero il dato essenziale èquello per cui il D.L. n. 99 del 2017 ha devoluto all'autonomia privatal'individuazione delle attività e passività da cedersi, pur vietando chel'operazione di cessione includesse specifiche poste (v. art. 3 del D.L. n.99 del 2017) perciò la riferibilità a Intesa Sanpaolo della titolaritàsostanziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesa che si facciavalere in giudizio "non discende... dalla necessaria e immediataapplicazione delle norme di legge..., quanto dall'ambito oggettivo delprogramma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione"(Corte cost. sent. n. 225 del 2022, cit.).Si deve concludere che con la locuzione in esame le parti abbiano intesofar riferimento a quei rapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapportiaziendali, rilevino finalisticamente per lo svolgimento della specificarapporti non esauriti alla data della cessione e per questo ancorafunzionali nel senso predetto (in coerenza, peraltro, con l'interessemanifestato da Intesa Sanpaolo nei confronti dell'operazione di"salvataggio" delle Banche Venete ed esplicitato nelle premesse delcontratto di cessione).Al difetto di titolarità passiva di Intesa San Paolo spa si giunge, inparticolare con riferimento allo specifico rapporto dedotto in giudizio, sullabase dell’art. 3, co. 1 lett. b, D.L. 25/6/2017 n. 99 (D.L. contenentedisposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di BancaPopolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e convertito conmodificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 121):

“1. I commissari liquidatori,in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi delcomma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapportiNumero registro generale 8056/2022Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 20258/2026Data pubblicazione 16/06/2026giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali oper una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o dientrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamatonel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario.

Restano inogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 delcodice civile:…b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti eobbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni dicommercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche odalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi diinvestimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivicompresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte ditransazione presentate dalle banche stesse”.Si tratta, con evidenza, di disposizione speciale che deroga alla normagenerale di cui all’art. 2560, co. 2 c.c. (“Nel trasferimento di un'aziendacommerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda,se essi risultano dai libri contabili obbligatori”), norma generale, dunque,non applicabile nel caso di specie, per cui, tra le passività cedue a ISP nonvi sono i debiti verso gli azionisti delle Banche in LCA.E l’esclusione di tali debiti dal perimetro della cessione a ISP non rilevasolo tra le parti del contatto di cessione, ma è opponibile anche ai terzi,come specificato dal comma 2 del medesimo art. 3 del D.L. n. 99/217:

“2.Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi aseguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia…della notizia dellacessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dallalegge… Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetrodella cessione ai sensi del comma 1”.Conformemente all’art. 3 del D.L. n. 992017, l’art. 3.1.4 del contratto dicessione stabilisce espressamente: “Restano in ogni caso esclusidall’oggetto del presente Contatto e, pertanto, non fanno né faranno parteNumero registro generale 8056/2022Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 20258/2026Data pubblicazione 16/06/2026dell’insieme Aggregato e non sono né potranno essere acquisite da (nétrasferite a) ISP, le Attività Escluse e le Passività Escluse sia di BPV, sia diVB…A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono PassivitàEscluse e, quindi, non faranno parte dell’Insieme Aggregato e non sarannotrasferiti a ISP:…IV) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) ele passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni dicommercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibilidelle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazionepresentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativifondi…Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali epotenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad Attività Incluse,Passività Incluse e in generale a rapporti giuridici ceduti e alla dataodierna non siano già oggetto di Contenzioso pregresso, sono e dovrannoessere considerati come esclusi dall’Insieme Aggregato e come rientranti,secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e ingenerale ai rapporti giuridici non ceduti”.Alla luce di tali considerazioni va esclusa in capo a Banca Intesa latitolarità passiva rispetto a qualsiasi pretesa connessa con la“commercializzazione” di azioni e obbligazioni emesse da BPV, compresele domande di accertamento della nullità delle operazioni diintermediazione finanziarie e le conseguenti azioni restitutorie quali quelleazionate nel caso di specie dall’odierna ricorrente.Ciò deriva dal carattere generale e omnicomprensivo dell’esclusioneprevista dall’art. 3, co. 1, lett. b, D.L. n. 99/2017 (“Restano in ogni casoesclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codicecivile:…b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti eobbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni dicommercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche odalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi diinvestimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate”) eNumero registro generale 8056/2022Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 20258/2026Data pubblicazione 16/06/2026dalla lettera dell’art. 3.1.4 del contratto di cessione (“Restano in ogni casoesclusi dall’oggetto del presente Contatto….

IV) i debiti, le responsabilità(e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessicon, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazionisubordinate e/o convertibili delle Banche in LCA), che estendeespressamente l’esclusione anche alle situazioni “comunque connesse” conle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni delle Banchein LCA.Il terzo motivo del ricorso incidentale resta assorbito.Resta ora da esaminare il sesto motivo di ricorso principale che era statosvolto in via condizionata nel caso di accoglimento di un eventuale ricorsoincidentale promosso da Banca Intesa.Sostiene la ricorrente che la S.G.A.

S.p.A. sottoscriveva con BPV in31 luglio 2017, n. 121 e del successivo decreto del Ministero dell’economiae delle finanze n. 221 del 22 febbraio 2018 i contratti per acquisire iportafogli di crediti deteriorati dell’Istituto, in particolare i crediti insofferenza (unlikely to pay o past due), i quali venivano poi notificati allaPaola s.r.l.20 in relazione al rapporto di conto corrente, appunto, insofferenza intrattenuto dall’odierna esponente con BPV, il cui saldonegativo derivava dal fatto che gli importi delle regolazioni periodiche,frutto dei saldi negativi derivanti dai contratti di investimento di cui ècausa, «sono stati annotati in c/c ma non pagati»A tali considerazioni ha aggiunto che nel corso del giudizio di appelloS.G.A.

S.p.A. (oggi AMCO S.p.A.) non ha mai declinato (formalmente) lapropria legittimazione passiva salvo precisare che «eventuali domanderestitutorie o risarcitorie dovranno essere riferite alla cedente BancaPopolare di Vicenza in LCA e quindi dichiarate improcedibili.Ha comunque sostenuto che la legittimazione di SGA sussisterebbe senzadubbio in relazione alle domande di accertamento delle nullità contrattualiNumero registro generale 8056/2022Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 20258/2026Data pubblicazione 16/06/2026e di accertamento del corretto saldo di dare/avere del rapporto di contocorrente tuttora in essere, che potrebbe essere automaticamenterideterminato proprio a seguito della decisione nel merito sulle domandeproposte dalla Paola s.r.l. nella presente sede.In relazione a tale ultimo profilo che va esaminato in via pregiudiziale lacensura è infondata.La Corte di appello ha escluso la legittimazione passiva in capo alla S.G.A.s.p.a che, come noto, costituisce un profilo rilevabile d’ufficio se risultantedagli atti di causa (Cass.

Sez. U., 2951/2016; conf. Cass. 11744/2018),osservando che quest’ultima si era resa cessionaria unicamente delcontratto di conto corrente con saldo negativo che era stato oggetto dicessione a S.G.A. s.p.a., e non anche di quelli di investimento di cui sidiscute in causa e che in relazione a tale conto non vi era stata unaprecisa domanda da parte di Paola s.r.l. e neppure la richiesta dellarettifica del saldo.La medesima Corte ha anche messo in luce che il conto corrente è unrapporto giuridico distinto da quello finanziario e che l’addebito/ accreditosul conto non incide sulla differenza a livello giuridico, senza che sul puntosia stata proposta impugnazione.Il giudice di merito ha così accertato che la causa non ha ad oggetto ilrapporto debito/credito derivante dal conto corrente.Il motivo di ricorso non incide sull’accertamento della corte territoriale.La ricorrente principale infatti si è limitata ad affermare che la S.G.A.S.p.A. aveva sottoscritto con BPV, in attuazione dell’art. 5 d.l. 25 giugno2017, n. 99, conv., con mod., dalla l. 31 luglio 2017, n. 121 e delsuccessivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 221 del22 febbraio 2018, i contratti per acquisire i portafogli di crediti deterioratidell’Istituto e quindi anche il rapporto di conto corrente, appunto, insofferenza intrattenuto dall’odierna esponente con BPV e che la S.G.A.Numero registro generale 8056/2022Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 20258/2026Data pubblicazione 16/06/2026s.p.a. senza specificamente contestare il profilo della legittimazionepassiva.Il rigetto del motivo relativo alla carente titolarità passiva del rapportodetermina l’assorbimento dei primi cinque motivi del ricorso principale.Si enuncia pertanto il seguente principio di diritto:

“In tema cessione diazienda stipulata ex d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla l. n. 121 del2017) tra i commissari liquidatori di Veneto Banca s.p.a. e di BancaPopolare di Vicenza s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a., i debiti, leresponsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, ocomunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni oobbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA o dalleviolazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimentoriferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate rientrano tra ilcontenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione, con laconseguenza che Intesa Sanpaolo s.p.a. difetta di titolarità passiva delrapporto dedotto nel relativo contenzioso”.Alla stregua dell’accertata carenza della titolarità passiva in capo ad IntesaSan Paolo la decisione va cassata e decisa nel merito ex art 384 c.p.c. conil rigetto della domanda proposta da società Paola s.r.l.Con riguardo alle spese di lite il consolidarsi in corso di causadell’orientamento giurisprudenziale che ha definito la questione relativa aldifetto di titolarità passiva di Intesa San Paolo giustifica la compensazionedelle spese circa il rapporto fra la ricorrente e Banca Intesa.La ricorrente va invece condannata alle spese in favore di SGA secondo ilprincipio della soccombenza.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso incidentale di Banca Intesa s.p.a., assorbito ilterzo motivo, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito ex art384 c.p.c. rigetta le domande proposte da Paola s.r.l. nei confronti diNumero registro generale 8056/2022Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 20258/2026Data pubblicazione 16/06/2026Banca Intesa; compensa fra le parti le spese di lite sia dei gradi di meritoche del presente giudizio di legittimità.Rigetta il sesto motivo del ricorso principale proposto nei confronti di SGA,assorbito il resto; condanna la ricorrente principale al pagamento dellespese di legittimità in favore di SGA che si liquidano in complessive €3.000,00 oltre € 200,00 per esborsi ed al 15% per spese generali eaccessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma 11.06.2026Il Presidente(Enrico Scoditti)