Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 20096/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20096/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20096/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

sentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Gonnella unitamente agliavvocati Marco Carlo Luigi Mergati, Gustavo Ghidini, Claudia Signorini,Gianpiero Samori'-ricorrente-controE80 Group S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Coen unitamente agliavvocati Secondo Andrea Feltrinelli, Stefania Faggioni, Alberto Tornato-controricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato Pier Luigi Monari Sarde' unitamenteall’avvocato Luca Ferrari-controricorrente-nonché controMarchi Domenico,-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.808/2025depositata il 08/05/2025.Numero registro generale 16560/2025Numero sezionale 372/2026Numero di raccolta generale 20096/2026Data pubblicazione 16/06/2026letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 15/06/2026Il Presidente TitolareMaria Acierno

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 20096/2026 — snciv · Corte di Cassazione: in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Coen unitamente agliavvocati Secondo Andrea Feltrinelli, Stefania Faggioni, Alberto Tornato-controricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato Pier Luigi Monari Sarde' unitamenteall’avvocato Luca Ferrari-controricorrente-nonché controMarchi Domenico,-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.808/2025depositata il 08/05/2025.Numero registro generale 16560/2025Numero sezionale 372/2026Numero di raccolta generale 20096/2026Data pubblicazione 16/06/2026letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 15/06/2026Il Presidente TitolareMaria Acierno

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento desistenza dall'azione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria revoca dell'opposizione condono delle spese procedurali inattività successiva alla sospensione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

sentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Gonnella unitamente agliavvocati Marco Carlo Luigi Mergati, Gustavo Ghidini, Claudia Signorini,Gianpiero Samori'-ricorrente-controE80 Group S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Coen unitamente agliavvocati Secondo Andrea Feltrinelli, Stefania Faggioni, Alberto Tornato-controricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato Pier Luigi Monari Sarde' unitamenteall’avvocato Luca Ferrari-controricorrente-nonché controMarchi Domenico,-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.808/2025depositata il 08/05/2025.Numero registro generale 16560/2025Numero sezionale 372/2026Numero di raccolta generale 20096/2026Data pubblicazione 16/06/2026letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 15/06/2026Il Presidente TitolareMaria Acierno