Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 20090/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20090/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20090/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

el legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Capello-ricorrente-controBanco Bpm S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Achille Saletti unitamente agliavvocati Ferruccio Ugo Ettore Saletti, Giovanni Simone-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.910/2024 depositatail 07/11/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 1282/2025Numero sezionale 371/2026Numero di raccolta generale 20090/2026Data pubblicazione 16/06/2026Così deciso in Roma, il 16/06/2026Il Presidente TitolareMaria Acierno

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 20090/2026 — snciv · Corte di Cassazione: in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Achille Saletti unitamente agliavvocati Ferruccio Ugo Ettore Saletti, Giovanni Simone-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.910/2024 depositatail 07/11/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 1282/2025Numero sezionale 371/2026Numero di raccolta generale 20090/2026Data pubblicazione 16/06/2026Così deciso in Roma, il 16/06/2026Il Presidente TitolareMaria Acierno

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali ritiro dell'istanza giudiziaria abbandono del procedimento estinzione dell'obbligazione conseguenze del ritiro privo d'oggetto
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

el legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Capello-ricorrente-controBanco Bpm S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Achille Saletti unitamente agliavvocati Ferruccio Ugo Ettore Saletti, Giovanni Simone-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.910/2024 depositatail 07/11/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 1282/2025Numero sezionale 371/2026Numero di raccolta generale 20090/2026Data pubblicazione 16/06/2026Così deciso in Roma, il 16/06/2026Il Presidente TitolareMaria Acierno